Sentenza 14 luglio 2015
Massime • 1
Non integra il delitto di riduzione in schiavitù la condotta di chi concorra - come venditore, acquirente o intermediario - nella compravendita di un essere umano (nella specie: un minore di circa dieci anni), al fine del suo inserimento come figlio nel nucleo familiare degli acquirenti, non essendo configurabile, in tal caso, l'esercizio di un potere corrispondente al diritto di proprietà, che, implicando la reificazione della vittima, ne comporta "ex se" lo sfruttamento, trattandosi invece di una condotta finalizzata all'inserimento della stessa vittima in una famiglia "uti filius". (In motivazione, la S.C. ha escluso, altresì, la sussistenza sia del reato di cui all'art. 567 cod. pen. - poichè per la sua configurabilità è necessario che la sostituzione abbia ad oggetto "un neonato" - sia dei delitti previsti dagli artt. 71, 72 e 72 bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, non essendo finalizzata la condotta all'espletamento di una irregolare pratica di adozione ovvero ad una qualsiasi forma di "affidamento" di minore vietata dalle disposizioni in materia). [Conf. sentt. n. 1795/2016, 1796/2016, 1799/2016, 1800/2016, non massimate].
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/07/2015, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2015 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento