Sentenza 21 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, la legittimità dell'arresto provvisorio ad iniziativa della polizia giudiziaria, in applicazione dell'art. 716 cod.proc.pen., è subordinata (oltre che ad altri presupposti) all'urgenza dell'adempimento, la quale, atteso il richiamo al comma secondo dell'art. 715 cod.proc.pen. , va misurata essenzialmente, anche se non esclusivamente, sul rischio di fuga, una volta accertato il quale la condizione dell'urgenza può dirsi senz'altro integrata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2003, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 21/10/2003
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 1696
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - N. 32915/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO TO OR, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza 2/7/03 del Presidente della Corte d'Appello di Genova;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso, Udita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr Milo Nicola;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Viglietta G., che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
FATTO E DIRITTO
Il Presidente della Corte d'Appello di Genova, con ordinanza 2/7/2003, convalidava l'arresto a fini estradizionali, eseguito dalla p.g. il precedente 30 giugno, di RO TO OR, nei cui confronti l'Autorità giudiziaria rumena aveva emesso più ordini di cattura (18/4/2003, 17/4/2003, 6/1/2003) in esecuzione di altrettante sentenze definitive di condanna alla pena complessiva di anni nove e mesi quattro di reclusione, per i reati di furto aggravato, truffa e falso, e applicava al predetto la misura coercitiva della custodia in carcere, ritenendo la sussistenza del concreto pericolo di fuga, avuto riguardo alla gravità dei fatti e all'entità della pena irrogata.
Ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il proprio difensore, l'estradando, deducendo l'inosservanza dell'art. 716/3^ c.p.p. e il vizio di motivazione in ordine alle ragioni che avevano giustificato l'urgenza dell'arresto e alla ritenuta sussistenza del pericolo di fuga. 11 ricorso non è fondato.
Il Presidente della Corte di merito, nell'effettuare, ex art. 716/3 c.p.p., il controllo ai fini della convalida dell'arresto provvisorio operato dalla p.g., ha correttamente esercitato le proprie prerogative e, in particolare, ha ritenuto il presupposto della situazione di urgenza, facendo leva sul pericolo di fuga dell'estradando. L'art. 716 c.p.p. richiede, infatti, quale condizione per l'arresto provvisorio da parte della p.g., che sussista una situazione di urgenza, la quale, con riferimento al richiamato art. 715/2^ s.c, si riferisce essenzialmente, anche se non esclusivamente, al pericolo di fuga accertato concretamente, nel senso che la presenza di questo implica necessariamente l'urgenza, per l'intuibile ragione di evitare il rischio che l'estradando si sottragga alla consegna.
La sussistenza del concreto pericolo di fuga è stata ancorata alle condanne definitive a pena severa subite dall'estradando in Romania per gravi reati. Tale situazione di fatto ha indotto la Corte territoriale a ritenere il pericolo di fuga come ragionevolmente probabile, proprio perché le gravi condanne da eseguire rappresentano, di per sè, la premessa per l'insorgere nell'animo del RO di una pressante pulsione verso l'accennata direzione, anche in considerazione della personalità del predetto, gravato da pendenze penali pure in Italia.
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del RO, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94/1 ter disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94/1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004