Sentenza 29 agosto 2003
Massime • 1
In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, il potere di sospendere la vendita di un immobile, attribuito dall'art. 108, terzo comma, legge fall. al giudice delegato, quando ritenga che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato, ricorrendone le condizioni, anche allorché sia già intervenuta l'aggiudicazione e fino a quando non sia stato emesso il decreto di trasferimento. Il "giusto prezzo", infatti, costituisce il parametro al quale il giudice delegato deve commisurare quello di aggiudicazione, in presenza di una nuova e maggiore offerta, in funzione del conseguimento, nella fase di liquidazione concorsuale, delle migliori condizioni satisfattive della massa dei creditori, e resta individuato come il prezzo realizzabile secondo il giuoco delle offerte e dei successivi rialzi degli interessati, dei quali sia stata verificata la serietà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/08/2003, n. 12701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12701 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - rel. Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MEDIO EVO DI AC GI & C. SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato SIRO CENTOFANTI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AZIENDA AGRICOLA S. ANNA SRL, in persona dell'Amministratore Delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso l'avvocato ETTORE ROMAGNOLI, rappresentata e difesa dagli avvocati ANNALISA SEGOLONI, LUIGI GIACOMO SCASSELLATI SFORZOLINI, LUIGI BELLINI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
FALLIMENTO FORNACI FAGIOLI GUBBIO SCARL;
- intimata -
avverso il decreto del Tribunale di PERUGIA, depositato il 13/11/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/2003 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato CENTOFANTI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato LOIACONO ROMAGNOLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso proposto avverso il decreto del giudice delegato e il rigetto del ricorso proposto avverso il decreto del Tribunale fallimentare.
CENNI SUL PROCEDIMENTO La S.n.c. Medio Evo di CI US & C, aggiudicataria di immobile nel procedimento fallimentare della S. Coop. a r.l. Fornaci Fagioli Gubbio, propose reclamo avverso il decreto con il quale il giudice delegato, in presenza di una offerta di acquisto ad un prezzo maggiore di quello di aggiudicazione, pervenuta successivamente dalla S.r.l. Azienda Agricola S. Anna, aveva sospeso la vendita e revocato il provvedimento di aggiudicazione.
Con decreto emesso il 13.11.2000 il Tribunale ha respinto il reclamo con la motivazione che, fermo il potere di sospensione attribuito al g.d. dall'art. 108 l.f., nel caso di specie, la sospensione della vendita appariva giustificata sia dall'entità della maggior offerta (lire 1.345.000.000 rispetto al prezzo di aggiudicazione pari a lire 1.150.000.000), sia dalla serietà dell'intento dell'offerente, dimostrato dall'avvenuto deposito della cauzione imposta dal g.d., sia, ancora, dalla corretta valutazione comparativa eseguita dallo stesso g.d. tra l'interesse dell'aggiudicataria e quello dei creditori della fallita.
Avverso il decreto del tribunale ricorre per Cassazione, ai sensi dell'art. Ili della Costituzione, l'aggiudicataria S.n.c. Medio Evo. Resiste con controricorso la S.r.l. Agricola Sant'Anna. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile stante il carattere definitivo e la natura decisoria del decreto impugnato (v. ex multis, Cass. n. 322 del 1981 e successive conformi).
La ricorrente denuncia con due motivi:
1^ - la violazione e falsa applicazione dell'art. 108 l.f. e il vizio di motivazione;
2^ - la violazione degli artt. 3, 101, 102 e 111 della Costituzione in relazione alla composizione del collegio giudicante sul reclamo, in quanto dello stesso faceva parte anche il giudice delegato. Quest'ultimo mezzo dev'essere disaminato con priorità. Esso è infondato.
La pretesa incompatibilità del giudice delegato a far parte del collegio chiamato a decidere sul reclamo avverso il decreto emesso dallo stesso g.d. non determina nullità deducibile con il mezzo di impugnazione, in quanto, in via generale, la situazione di incompatibilità in cui il giudice venga a trovarsi impone allo stesso l'obbligo di astensione, ricorrendo le ipotesi previste dall'art. 51 c.p.c, e alla parte l'onere della ricusazione. Peraltro, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte (v., da ultimo, le pronunce dell'anno 2001 n. 70, n. 1072, n. 3272, n. 3753, n. 3831, n. 6655), la partecipazione del giudice delegato, anche quale relatore, alla composizione del tribunale fallimentare che decide sui reclami proposti contro i provvedimenti del medesimo giudice, trova la sua razionale giustificazione nel principio di concentrazione processuale di ogni controversia presso gli organi del fallimento ed altresì nella particolare posizione del giudice delegato, il quale non soltanto è garante della rapidità delle fasi processuali, ma è
istituzionalmente chiamato ad informare il tribunale in forza della sua conoscenza dei fatti, dei rapporti giuridici, di ogni situazioni facente capo al procedimento fallimentare, come anche delle vicende soggettive ed oggettive della procedura stessa, onde la sua partecipazione al collegio giudicante sui reclami non si pone in contrasto con un (insussistente) obbligo di astensione, ne', attesa la sua funzione all'interno del procedimento concorsuale, si pone in contrasto con il principio detto della terzietà dell'organo giudicante, ora anche formalmente recepito a livello di normazione costituzionale dopo la riforma dell'art. 3^ della Costituzione. La questione di legittimità costituzionale prospettata ora dalla ricorrente con riferimento alle norme della legge fallimentare che consentono la partecipazione del giudice delegato al collegio in sede di decisione sul reclamo avverso un suo provvedimento, per contrasto con le indicate norme della Costituzione, oltre che manifestamente infondata per le ragioni già valutate dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 363 del 1998, si rivela anche priva di rilevanza allorché la pretesa violazione dell'obbligo di astensione del giudice non sia stata fatta valere attraverso una tempestiva e rituale istanza di ricusazione;
e infatti, la mancata proposizione dell'istanza di ricusazione preclude la possibilità di far valere quel vizio quale motivo di nullità del provvedimento, ai sensi dell'art. 158 c.p.c. sicché l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale non potrebbe comportare la nullità del decreto impugnato (v. in tal senso Cass. n. 4584 del 1999). Il primo motivo di ricorso è infondato.
La facoltà di sospendere la vendita, prevista dall'art. 108 l.f. può ben essere esercitata dal giudice delegato, ricorrendone le condizioni, anche allorché sia già intervenuta l'aggiudicazione e fino a quando non sia stato emesso il decreto di trasferimento (Cass. n. 2420 del 1992 ed altre conformi). Sotto tale primo e specifico profilo emerge l'infondatezza del motivo. Il "giusto prezzo" costituisce il parametro al quale il giudice delegato deve commisurare quello di aggiudicazione, allorché, in presenza di una nuova e maggiore offerta, intenda sospendere la vendita, esercitando la facoltà che la norma dell'art. 108 l.f. gli attribuisce in funzione del conseguimento, nella fase di liquidazione concorsuale, delle migliori condizioni satisfattive della massa dei creditori. Esso resta individuato come quello realizzabile secondo il gioco delle offerte e dei successivi rialzi degli interessati, dei quali sia stata verificata la serietà. Il decreto ora impugnato ha dato atto della presenza, nel caso di specie, dell'una (offerta sensibilmente maggiore) e dell'altra (serietà dell'offerta dimostrata dall'esecuzione dell'ordine di deposito della cauzione imposta dal g.d.) delle condizioni nelle quali la facoltà di sospensione può dirsi correttamente esercitata - secondo il criterio legale del giusto prezzo e in funzione dell'interesse della massa dei creditori - dal giudice delegato. Anche sotto tale profilo la censura è infondata.
Il ricorso va dunque rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 100,00 per esborsi ed il euro 6.000,00 (seimila) per onorari, oltre spese generali e gli accessori come dovuti per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 5 marzo 2003. Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2003