Sentenza 10 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/04/2003, n. 5670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5670 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
RE PUB B L I CA I TAL IANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA C05670 /03 acquisitiva: composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: svalutazione e interessi dr. Antonio Saggio Presidente e risarcimento dei danni. dr. Walter Celentano Consigliere R.G. N. 15870/00 Consigliere rel.dr. Fabrizio Forte Cron. 12539 dr. Luigi Macioce Consigliere Rep. 1549 dr. Maria Rosaria Cultrera Consigliere ha pronunciato la seguente: Ud. 18.12.2002 S E N TEN ZA sul ricorso iscritto ai n.ri 15870 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2000 proposto DA IN AO, IN DR, IN IE, pure quale successore di IN NB, IN OR, SPI- NA RA e HE AT, quali eredi di IN IU, rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Dani di Ferrara e elettivamente domiciliati in Roma, Lungo- .46 tevere Flaminio Pal. IV, sc. B, presso il dr. Gian Marco Grez, come da procura a margine del ricorso. RICORRENTI
CONTRO
COMUNE DI RICCIONE, in persona del sindaco, elettiva- 2380 2002 " 2 mente domiciliato in Roma, Via Val Padana n.133, pres- so l'avv. Maria Laura Di Muzio, e rappresentato e di- feso dall'avv. Alberto Arcangeli di Rimini, per procu- ra a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, -1* sez. civ., n. 814 del 24 maggio 13 luglio 1999. Udita, all'udienza del 18 dicembre 2002, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Uditi gli avv. Massimo Angelini, per delega dell'avv. Dani, per i ricorrenti, e Alberto Arcangeli, per il controricorrente, che hanno insistito ognuno per l'ac- coglimento delle rispettive istanze e difese e il P.M. dr.FA NI, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione del 10 maggio 1975, ND, Giovan- battista, IU, LO e PI NA convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Rimini, il Comune di Riccione che in tempi diversi, nel 1958 e nel 1961, a- veva occupato un loro terreno di mq. 23.216 e lo aveva trasformato irreversibilmente in cimitero senza espro- priarlo, perché fosse condannato al risarcimento dei danni liquidabili in £. 65.000.000, con rivalutazione 3 e interessi dal giorno dell'illecito al saldo. Dopo la costituzione del convenuto che impugnava nel merito la domanda, il Tribunale di Rimini, con sentenza 4 gennaio 1978, accertava un'occupazione di mq.7085 di terreno ai confini del cimitero, soggetto a vincolo d' inedificabilità; ritenuta "agricola" l'area, la valu- tava alla data della decisione £.
1.000 a mq., condan- nando il Comune di Riccione a pagare agli attori, con le spese, £. 7.085.000, con gli interessi legali dal 10 maggio 1970, essendo prescritti quelli precedenti. Gli NA impugnavano l'accertamento della superficie occupata che a loro avviso era di mq. 23.216, lamen- tando l'errata negazione dell'edificabilità legale de- rivata dal vincolo cimiteriale per cui s'era avuta 1' acquisizione, irrilevante per valutare le aree. Il valore dei terreni doveva desumersi invece dagli indici d'edificabilità fondiaria dei suoli vicini, al- la determinazione dei quali aveva concorso pure l'area inedificabile a causa dell'esistenza del cimitero. Per terreni simili, nel 1975, si era riconosciuto un valore venale di £. 22.500 a mq. da rivalutare all'at- tualità e, ferma restando la contestazione della sen- tenza sulla natura agricola delle aree, pure tale va- lore era in ogni caso da rivalutarsi;
comunque doveva 4 rigettarsi l'eccezione di prescrizione degli interessi accolta dal Tribunale per il tempo anteriore al 1970. Nelle conclusioni del 1979 il Comune di Riccione chie- deva dichiarare cessata la materia del contendere, per essere state espropriate le aree occupate;
con sentenza non definitiva del 1989, la Corte d'appello di Bologna ha respinto la richiesta, perché solo una parte delle aree era stata espropriata e nel residuo permaneva la controversia sull'illecita acquisizione. Con altra sentenza parziale del 1997, la Corte di me- rito ha rigettato il primo motivo d'appello degli Spi- na, confermando la misura delle aree occupate nel 1958 (mq.3901) e nel 1961 (mq.3184), come già accertata. Richiesta nelle conclusioni dagli appellanti la deter- minazione del risarcimento con rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto al saldo, la Corte d'ap- pello di Bologna, con sentenza del 13 luglio 1999, ha accolto parzialmente il gravame, sancendo che gli in- teressi decorrevano dalle date delle occupazioni al saldo e che non era maturata la prescrizione degli in- teressi anteriore al 1970 riconosciuta in primo grado. Sulla richiesta di svalutazione monetaria, il Tribuna- le, secondo la Corte di merito, non s'era pronunciato, e poiché l'omessa statuizione non risultava impugnata - 5 specificamente, nulla poteva disporsi sul punto. Le spese di causa, compensate per la metà tra le par- ti, erano poste per l'altra metà a carico del Comune. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricor- so con due motivi, illustrati da memoria, LO, Ales- sandro e PI NA, anche quale avente causa di Gio- vanbattista NA, con IO, ER NA e Re- nata HE, quali eredi di IU NA. Il Comune di Riccione si è difeso con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 342 e 346 c.p.c., perché erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto non impugnata l'omessa statui- zione del Tribunale sulla rivalutazione. Nell'appello, infatti, non solo si chiedeva un valore a mq. del terreno maggiore di quello già liquidato in primo grado e cioè £. 22.500 a mq. di cui ad altra de- cisione del 1975 dello stesso Tribunale, ma si doman- dava di rivalutare detto prezzo all'attualità. Gli appellanti avevano comunque chiesto che il valore agricolo di cui alla sentenza impugnata fosse aggior- nato all'attualità e questa domanda era incompatibile con la preclusione rilevata dalla Corte territoriale. Strettamente connesso al primo è il secondo motivo di 6 ricorso che censura la sentenza per non avere rilevato che il debito risarcitorio è "di valore" e quindi non avere fatto decorrere gli interessi sugli equivalenti monetari delle perdite subite rivalutati anno per anno a decorrere dagli illeciti del 1958 e del 1961, come chiesto con le conclusioni dagli NA, in conformità ai principi enunciati da S.U. 17 febbraio 1995 n.1712. ✓✓ Dalla sentenza impugnata (pagg. 6 e 7) si ricava che il Tribunale, con la decisione del febbraio 1978, aveva negato fosse condivisibile "il valore determina- to dal consulente d'ufficio sulla base del prezzo di mercato dei fondi rustici all'epoca dell'occupazione, aggiornato con la svalutazione, essendo notorio che i prezzi dei beni rustici, attualmente praticati nella zona, erano di f. 10.000.000 per ettaro". Il Tribunale aveva posto a base della liquidazione il valore all'attualità di"un bene agricolo prossimo al- l'abitato di Riccione ma adiacente al locale cimitero, escluso sin dal 1945 da ogni possibilità di utilizza- zione edificatoria" (le parole riportano nella senten- za impugnata il testo di quella del Tribunale). Deve escludersi che in primo grado si sia omessa ogni statuizione sulla rivalutazione chiesta dagli attori, avendo il Tribunale liquidato il danno sui valori dei - 7 terreni agricoli in zona alla data della decisione e così rivalutato l'equivalente monetario della perdita subita alla data della sua sentenza. Nessuna censura era necessaria sul punto dagli attori, i quali con il gravame hanno solo lamentato l'incon- gruità dei valori e delle somme di cui al primo grado e chiesto una maggiore somma o almeno la rivalutazione ulteriore (perché quella maturata prima già era stata concessa) dei valori agricoli. La riconosciuta natura di debito di valore all'obbli- gazione oggetto di causa da parte del Tribunale non è stata impugnata da nessuna delle parti e detta quali- fica dell'obbligo costituisce giudicato;
il Comune di Riccione solo con il controricorso deduce per la prima volta in questa sede che la disciplina della determi- nazione dei danni da risarcire dell'art. 5 bis, comma 7 bis, L.n. 359/92, avrebbe assimilato all'indennità di esproprio il risarcimento del danno per perdita di proprietà a seguito d'irreversibile trasformazione del suolo, integrando la fattispecie un'obbligazione di va- luta soggetta alla disciplina dell'art. 1224 c.c. (in tal senso pure Cass. 3 aprile 2002 n. 4766 e, per le aree agricole, Cass. 16 settembre 2002 n. 13473). Poiché la richiesta di rivalutazione accolta dalla de- 8 cisione di primo grado e non impugnata comporta giudi- cato sulla qualificazione dell'obbligazione come debi- to di valore, la Corte di merito ha violato realmente gli artt. 346 e 342 c.p.c., rigettando la domanda del- l'ulteriore rivalutazione maturata in appello rispetto al valore agricolo accertato in primo grado e il primo motivo di ricorso è quindi fondato. Il secondo motivo di ricorso deve esaminarsi, tenuto conto che l'appello aveva impugnato la statuizione del Tribunale sulla prescrizione degli interessi anteriori al 10 maggio 1970, chiedendo nelle conclusioni la con- danna del Comune a pagare la somma dovuta "oltre alla svalutazione monetaria e agli interessi dal dì del do- vuto al saldo, calcolati entrambi anno per anno>>". Poiché gli interessi nell'azione risarcitoria rientra- no nella reintegrazione per equivalente dovuta al dan- neggiato, a titolo di mancato guadagno per il ritardo nel pagamento del dovuto, essi si possono riconoscere anche d'ufficio e la domanda di essi, come quella di modificare le modalità del loro calcolo, costituisce mera emendatio libelli (Cass. 4 aprile 2001 n. 4970 sulla domanda di interessi), proponibile pure in ap- pello, se non sia rifiutato il contraddittorio. La sentenza citata in ricorso delle S.U. (n. 1712/95) 9 ha chiarito che, nella somma liquidata per il danno da fatto illecito "per equivalente" alla data della deci- sione, deve ritenersi reintegrata con la rivalutazione la perdita del bene subita dal danneggiato al quale è è dovuto anche il mancato guadagno che egli abbia pro- vato essergli derivato dal ritardato pagamento del do- vuto, da liquidare anche mediante criteri presuntivi o equitativi come l'attribuzione degli interessi a un tasso stabilito di volta in volta, valutando le circo- stanze obiettive e soggettive del caso, in riferimento ai singoli momenti in cui la somma si incrementa nomi- nalmente per gli indici di rivalutazione monetaria e quindi nel caso "anno per anno", come chiesto dai dan- neggiati NA con le conclusioni. Il motivo di ricorso è quindi fondato anche se il giu- dice del rinvio, nell'applicare le modalità di liqui- dazione richiamate e nel fissare equitativamente il tasso di interesse da applicare sulle somme via via rivalutate, non potrà non tenere conto che in primo grado erano stati riconosciuti agli NA interessi al tasso legale (5%) dal 1970 sul valore del terreno ri- valutato al 4 febbraio 1978, e dovrà evitare comunque la reformatio in peius della sentenza del Tribunale in rapporto all'indicata statuizione. In conclusione il ricorso va accolto per quanto di ra- - 10 - gione e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Corte di ap- pello di Bologna perché pronunci sulla rivalutazione e gli interessi nei sensi e limiti sopra indicati e disciplini le spese di causa anche relativamente alla presente fase del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad al- tra sezione della Corte di appello di Bologna, anche per le spese. Così deciso nella camera di consiglio del 18 dicembre 2002. Il presidente Auft Il11 Aralglieresigliere estensi Forys M CORTE SUPREMA DE CASSAZIONE Prime Sko Civile Deposifest in encelleria 1. 10 APR. 2003 IL CANCELLIE Luba rassiném Muse a n از IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 7/8/2003 Serie 4 al n. 28909 versate € 160.10 apposta in calce alla copia autentica OLCANCELLERIA (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) Soerto Ricer C