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Sentenza 18 marzo 2026
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/03/2026, n. 10473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10473 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da BI NI nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 22 ottobre 2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MA IE BO;
preso atto che è intervenuta richiesta di trattazione orale;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale UR EM che ha chiesto il rigetto del ricorso, riportandosi alla requisitoria scritta depositata;
sentite le conclusioni dell’avv. Giovanni Sisto Vecchio e dell’avv. Antonino Carmelo Naso che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso, replicando alle considerazioni del pubblico ministero. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto l'istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria l’1 settembre 2025 nei confronti di ME SI, nella veste di indiziato per il reato di tentata estorsione, aggravata dall'essere stata commessa avvalendosi del metodo mafioso e al fine di agevolare l'attività della cosca ‘ndranghetista SC, alleata con la cosca OM, e dall'essere stato commessa da Penale Sent. Sez. 2 Num. 10473 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 04/03/2026 2 persone che fanno parte della associazione di stampo mafioso OM, nonché dalla recidiva reiterata specifica. 2. Avverso detta pronunzia sono stati proposti due ricorsi nell’interesse dell’indagato. 3. L’avv. Antonino Carmelo Naso ha dedotto due motivi di ricorso: 3.1 Violazione di legge, in particolare degli artt. 56,110 e 629 codice penale e vizio di motivazione poiché l'ordinanza conferma il giudizio di gravità indiziaria a carico di ME SI in forza di una motivazione che non si confronta con le censure formulate con memorie difensive nel corso dell'udienza di riesame. Il problema dell’identificazione dei possibili mandanti della estorsione si riverbera sull'aspetto psicologico e cioè sulla prova della consapevolezza da parte del SI che si stesse consumando un delitto. Il ruolo attribuito a SI nelle conversazioni intercettate è quello di nuncius e manca qualsiasi elemento da cui emerga la sua consapevolezza in merito al tentativo di estorsione posto in essere da terzi. Inoltre la difesa aveva evidenziato che non emergono elementi da cui poter inferire che il delitto estorsivo si sia consumato anche solo nella sua forma tentata, poiché non tiene conto che OM durante l'incontro con l’imprenditore LÀ non avanzò alcuna richiesta estorsiva e nella successiva conversazione con il suo luogotenente, TO, si mostrò impietosito dal racconto del LÀ che gli aveva riferito di dissapori familiari e si era giustificato spiegando che non si era presentato ai sodali della locale di Rosarno per “mettersi al posto”, poiché nessun lavoro era stato ancora avviato, essendosi l'impresa limitata a effettuare carotaggi. 3.2. Violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione poiché il provvedimento trascura di considerare che l'unica marginale condotta contestata al SI risale all'anno 2023. 4.Con separato atto di ricorso l'avv. Giovanni Vecchio deduce quanto segue: 4.1 Violazione degli artt. 110 cod. pen. e 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in quanto oggetto del presente procedimento è una tentata estorsione ai danni dell'imprenditore Ippolito LÀ, impegnato in lavori da eseguire nella zona territoriale di Rosarno, che sarebbe stato invitato a regolarizzare la propria posizione con la consorteria locale. Detto invito sarebbe stato recapitato da OM US e TO TO mediante tale LI CE, il quale avrebbe dovuto spiegare alla persona offesa che lavorando in Rosarno era tenuto a corrispondere una somma alla consorteria locale. Il compendio indiziario era principalmente fondato su intercettazioni. Osserva il ricorrente che l'ordinanza genetica presenta serie incongruenze in quanto non risulta alcun atto investigativo da cui possa desumersi che ME SI avesse chiesto l'intervento di OM o volesse essere informato in merito a presunte 3 estorsioni da rivolgere a LÀ; il generico riferimento a “compare MO non consente di individuare il responsabile nell'odierno ricorrente e di desumere che l'oggetto del colloquio dovesse essere quello concordato “con quello della sonda”; inoltre deduce la difesa che non risulta dimostrata che una qualche richiesta estorsiva sia stata avanzata nei confronti del LÀ, il quale non aveva ancora svolto alcun lavoro a Rosarno;
la circostanza che non sia stata mai escussa la persona offesa esclude che la condotta possa integrare il tentativo punibile. Lamenta il ricorrente che il Tribunale del riesame, pur dando atto che non è noto il contenuto del colloquio tra OM e LÀ, ha comunque concluso che nel corso del dialogo OM aveva spiegato all’imprenditore convocato che la criminalità organizzata rosarnese reclamava il dazio estorsivo, così incorrendo in evidente illogicità della motivazione. Inoltre il Tribunale ha reso motivazione assertiva nell'affermare che l'espressione “compare MO dovesse riferirsi all'odierno ricorrente, poiché l'unico indizio che viene riportato è la presenza di TO, luogotenente del OM, e del ricorrente il giorno successivo presso l'officina di DRM, in assenza di precedenti contatti tra i due, sicché il tribunale riconduce l'indicazione di “compare MO alla persona del ricorrente in virtù della sua biografia penale, che lo qualifica come soggetto titolato a operare nel settore delle estorsioni. Questa soluzione risulta del tutto illogica, poiché da un mero indizio si risale, con una lettura del compendio del tutto orientata e pregiudiziale, alla responsabilità dell'odierno indagato. 4.2. Violazione degli artt. 629, 115 cod. pen. in relazione all'art. 3 cod. pen. e conseguente motivazione illogica in quanto l'ordinanza ha dato atto che OM dopo il colloquio con LÀ aveva rappresentato a TO che l'imprenditore era stupito per la solerzia dei rosarnesi che avevano avanzato le proprie richieste prima ancora dell'inizio dei lavori sul territorio. E tuttavia il tribunale ha riconosciuto l'ipotesi del tentativo punibile, quando nel caso di specie ricorre un accordo per commettere il reato e non un tentativo in quanto il lavoro che LÀ avrebbe dovuto effettuare a Rosarno non era ancora stato aggiudicato al predetto e quindi il pagamento richiesto si poneva in termini di mera eventualità, non sussistendo al momento il presupposto logico della richiesta. Ricorre pertanto al più l'accordo o l’istigazione a commettere un delitto, che non è poi effettivamente stato commesso e le condotte poste in essere costituiscono meri atti preparatori dell'estorsione non realizzata, neppure nella forma del tentativo. 4.3. Violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 416 bis.1 cod. pen. poiché non vi è dubbio che il fatto si è consumato in un territorio ad alta densità mafiosa e che i soggetti a cui viene attribuita la responsabilità gravitano in ambienti riconducibili ad associazioni ‘ndranghetiste, ma nel caso in esame non esiste alcun dialogo che consenta di poter illustrare che tipo di messaggio sia pervenuto al LÀ, sicché non può parlarsi di metodo mafioso, non essendo note le modalità di esposizione della richiesta. 4 Al riguardo il ricorrente lamenta la violazione di legge poiché il requisito materiale va individuato nella modalità della condotta, non potendo la metodologia mafiosa essere desunta dalle mere caratteristiche soggettive di chi agisce, con la conseguenza che la stessa non può essere riconosciuta in termini di ipotesi. Quanto al profilo della agevolazione mafiosa, il tribunale sostiene che la estorsione fosse diretta da agevolare in via diretta la cosca SC quali beneficiari della estorsione e in via indiretta lo stesso OM e il suo braccio destro TO, quali soggetti che esercitavano il controllo sul territorio . Nel caso in esame il riferimento esclusivo è alla persona di “compare MO e non è dato desumere se si tratti di una estorsione a vantaggio del singolo o a vantaggio della cosca. 4.4. Violazione degli artt. 51 comma 3 e 273 comma 3 cod. proc. pen. poiché l'ordinanza fa applicazione della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, essendo il fatto ricompreso tra i titoli di reato inclusi nell'art. 51 comma 3 cit., ma non considera che i reati a cosiddetta contiguità mafiosa comportano una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari che può essere superata da elementi di fatto disegno contrario, quali il considerevole lasso di tempo trascorso dal reato, il che impone uno specifico onere motivazionale. Osserva il ricorrente che il tribunale del riesame ha considerato la presunzione di adeguatezza come assoluta, omettendo ogni verifica di idoneità di una misura meno gravosa in relazione anche alla natura tentata del reato e all'arco di tempo trascorso dai fatti contestati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I due ricorsi presentati nell’interesse dell’indagato sono in parte sovrapponibili e non possono trovare accoglimento per le ragioni che verranno esposte di seguito . Sembra opportuno ribadire che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Giova poi ricordare che la pronuncia cautelare non è fondata su prove ma su indizi e tende all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata 5 probabilità di colpevolezza (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000 Cc. (dep. 02/05/2000 ) Rv. 215828 – 01). Nel caso di specie il riesame dell’ordinanza cautelare è stato esattamente compiuto dai giudici di Reggio Calabria che hanno individuato e segnalato i diversi elementi sulla base dei quali affermare la gravità indiziaria in ordine all’ ipotesi delittuosa attribuita in concorso all’indagato e posta a sostegno della misura cautelare. 1.1 La prima censura avanzata con entrambi i ricorsi è manifestamente infondata. Il Tribunale a pagina 3 dell’ordinanza ha evidenziato che il contenuto dei dialoghi captati nei confronti del OM è assolutamente chiaro nell'individuare la ragione della convocazione al suo cospetto dell'imprenditore LÀ, dovuta a una richiesta estorsiva proveniente dalla cosca di Rosarno, che pretendeva dall’imprenditore di IA UR la cd. “messa a posto”, in relazione a lavori dallo stesso intrapresi in quel territorio, minacciando atti ritorsivi ai suoi danni. Il Tribunale ha correttamente spiegato che sebbene il dialogo tra OM e LÀ non sia stato intercettato, il primo comunque operava un dettagliato resoconto della conversazione parlando con TO TO il 4 Febbraio 2023, sicchè le censure difensive circa la prova della condotta estorsiva e del contenuto del dialogo sono generiche. Anche le critiche in merito alla identificazione del soggetto che aveva sollecitato la pretesa estorsiva nella persona di ME SI sono generiche e non consentite, poiché il Tribunale ha spiegato che, subito dopo avere riferito il tenore della conversazione intrattenuta con LÀ, OM incaricava TO di portare la risposta a “compare MO;
il Collegio ne ha pertanto desunto che fosse stato quest'ultimo a chiedere al OM di intervenire e dunque a questi doveva essere attribuito il ruolo di mandante della pretesa estorsiva, veicolata al LÀ. Dirimente risulta, quindi, l’incontro avvenuto nei giorni seguenti tra TO e SI all’interno di un’officina di IA UR, deputata alle riunioni riservate della cosca OM;
Si tratta di considerazioni che fanno corretta applicazione di criteri di logica e di massime di esperienza e risultano immuni dalle censure formulate con il ricorso. Il Tribunale ha peraltro evidenziato altri elementi a conferma della correttezza dell’identificazione di “Compare MO in ME SI (tra cui la coincidenza del diminuitivo IM con il nome dell’odierno ricorrente e il comprovato riferimento a costui con l’appellativo “compare MO anche in altra vicenda), con cui il ricorrente neppure si confronta, così destinando la censura a non superare il vaglio di ammissibilità. 1.2 La seconda censura, relativa alla configurazione del tentativo punibile, è infondata poiché la richiesta estorsiva è pervenuta alla persona offesa, la quale ha 6 giustificato la propria mancata attivazione riferendo che i lavori in Rosarno non erano ancora iniziati, ma il reato nella sua forma tentata si è realizzato, poiché la richiesta estorsiva è pervenuta alla vittima, che ne ha percepito la carica intimidatoria e coercitiva. L’estorsione si configura come reato a forma libera e non ricorre nel caso in esame l’ipotesi del reato impossibile o dei meri atti preparatori, poiché l’oggetto preteso, e cioè il denaro di denaro, era esistente e la pretesa illecita è pervenuta alla persona offesa che ha subito la carica intimidatoria. Non si deve confondere il reato presupposto, la cui esistenza si rende necessaria per integrare fattispecie quali il riciclaggio o la ricettazione, che prevedono la provenienza da delitto dell’oggetto della condotta come elemento necessario per la loro configurazione, e il mero presupposto fattuale che rientra nell’ambito del movente della richiesta estorsiva, che non incide sull’elemento materiale del reato e cioè sull’idoneità degli atti posti in essere a coartare la libertà della vittima e a realizzare la pretesa ingiusta, come nel caso in esame, in cui la tangente per lavori non ancora intrapresi è stata avanzata tramite il OM per conto della cosca di Rosarno, su mandato di SI ed ha raggiunto la persona offesa. La circostanza, poi, che la pretesa estorsiva fosse connessa all’esecuzione di lavori sul territorio refluisce sul movente della pretesa, ma nulla toglie all’idoneità e univocità degli atti estorsivi realizzati e alla rilevanza penale della condotta. Ed infatti la persona offesa è stata raggiunta dalla richiesta estorsiva e ha percepito il carattere minaccioso della stessa, tanto da mostrare tutta la sua preoccupazione al OM e da ritenere doveroso giustificare la sua asserita inadempienza, riferendo a sua giustificazione che il lavoro non era ancora stato assegnato. Il tentativo si è perfezionato e le ragioni a sostegno del mancato pagamento della tangente non assumono rilevanza. 1.3 La terza censura, che si riferisce al riconoscimento dell’aggravante del metodo e dell'agevolazione mafiosa, non è fondata poiché il Tribunale rende sul punto adeguata motivazione, osservando che la vicenda estorsiva si è sviluppata secondo la più classica delle dinamiche mafiose, tanto che LÀ, dopo avere ricevuto “l'ambasciata” del LI, si presentava dal OM, manifestando grande apprensione. Il Tribunale ha sottolineato che ricorre l’aggravante in parola anche sotto il profilo dell’agevolazione mafiosa poiché OM agiva con la finalità di soddisfare la richiesta avanzatagli tramite SI dalla cosca SC e anche con lo scopo di tutelare il prestigio della cosca OM, ribadendo il proprio controllo sul territorio e il potere di condizionare l’operato degli imprenditori locali. Si tratta di considerazioni condivisibili e conformi ai principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità. 7 E’ sufficiente rilevare che l’assunto difensivo secondo cui SI avrebbe potuto agire perseguendo un proprio interesse personale è sganciato da qualunque elemento concreto e ha carattere congetturale. 1.4 Le censure formulate con entrambi i ricorsi in ordine alle esigenze cautelari sono manifestamente infondate poiché il Tribunale ha formulato adeguata e congrua motivazione in merito alla operatività della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell’adeguatezza della misura cautelare, ex art. 275 cod. proc. pen. e , richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto, ha valorizzato oltre all’obiettiva gravità dell’episodio contestato, la personalità negativa dell'imputato, gravato da precedenti della stessa natura, concludendo che nel caso in esame il mero decorso del tempo riveste carattere neutro, inidoneo a superare la suindicata presunzione. 2. In conclusione, per le ragioni sin qui rassegnate il ricorso non può trovare accoglimento. Il rigetto dell’impugnazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancellleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp.att. cod. proc. pen. Roma 4 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MA IE BO LO UT
udita la relazione svolta dal Consigliere MA IE BO;
preso atto che è intervenuta richiesta di trattazione orale;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale UR EM che ha chiesto il rigetto del ricorso, riportandosi alla requisitoria scritta depositata;
sentite le conclusioni dell’avv. Giovanni Sisto Vecchio e dell’avv. Antonino Carmelo Naso che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso, replicando alle considerazioni del pubblico ministero. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto l'istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria l’1 settembre 2025 nei confronti di ME SI, nella veste di indiziato per il reato di tentata estorsione, aggravata dall'essere stata commessa avvalendosi del metodo mafioso e al fine di agevolare l'attività della cosca ‘ndranghetista SC, alleata con la cosca OM, e dall'essere stato commessa da Penale Sent. Sez. 2 Num. 10473 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 04/03/2026 2 persone che fanno parte della associazione di stampo mafioso OM, nonché dalla recidiva reiterata specifica. 2. Avverso detta pronunzia sono stati proposti due ricorsi nell’interesse dell’indagato. 3. L’avv. Antonino Carmelo Naso ha dedotto due motivi di ricorso: 3.1 Violazione di legge, in particolare degli artt. 56,110 e 629 codice penale e vizio di motivazione poiché l'ordinanza conferma il giudizio di gravità indiziaria a carico di ME SI in forza di una motivazione che non si confronta con le censure formulate con memorie difensive nel corso dell'udienza di riesame. Il problema dell’identificazione dei possibili mandanti della estorsione si riverbera sull'aspetto psicologico e cioè sulla prova della consapevolezza da parte del SI che si stesse consumando un delitto. Il ruolo attribuito a SI nelle conversazioni intercettate è quello di nuncius e manca qualsiasi elemento da cui emerga la sua consapevolezza in merito al tentativo di estorsione posto in essere da terzi. Inoltre la difesa aveva evidenziato che non emergono elementi da cui poter inferire che il delitto estorsivo si sia consumato anche solo nella sua forma tentata, poiché non tiene conto che OM durante l'incontro con l’imprenditore LÀ non avanzò alcuna richiesta estorsiva e nella successiva conversazione con il suo luogotenente, TO, si mostrò impietosito dal racconto del LÀ che gli aveva riferito di dissapori familiari e si era giustificato spiegando che non si era presentato ai sodali della locale di Rosarno per “mettersi al posto”, poiché nessun lavoro era stato ancora avviato, essendosi l'impresa limitata a effettuare carotaggi. 3.2. Violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione poiché il provvedimento trascura di considerare che l'unica marginale condotta contestata al SI risale all'anno 2023. 4.Con separato atto di ricorso l'avv. Giovanni Vecchio deduce quanto segue: 4.1 Violazione degli artt. 110 cod. pen. e 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in quanto oggetto del presente procedimento è una tentata estorsione ai danni dell'imprenditore Ippolito LÀ, impegnato in lavori da eseguire nella zona territoriale di Rosarno, che sarebbe stato invitato a regolarizzare la propria posizione con la consorteria locale. Detto invito sarebbe stato recapitato da OM US e TO TO mediante tale LI CE, il quale avrebbe dovuto spiegare alla persona offesa che lavorando in Rosarno era tenuto a corrispondere una somma alla consorteria locale. Il compendio indiziario era principalmente fondato su intercettazioni. Osserva il ricorrente che l'ordinanza genetica presenta serie incongruenze in quanto non risulta alcun atto investigativo da cui possa desumersi che ME SI avesse chiesto l'intervento di OM o volesse essere informato in merito a presunte 3 estorsioni da rivolgere a LÀ; il generico riferimento a “compare MO non consente di individuare il responsabile nell'odierno ricorrente e di desumere che l'oggetto del colloquio dovesse essere quello concordato “con quello della sonda”; inoltre deduce la difesa che non risulta dimostrata che una qualche richiesta estorsiva sia stata avanzata nei confronti del LÀ, il quale non aveva ancora svolto alcun lavoro a Rosarno;
la circostanza che non sia stata mai escussa la persona offesa esclude che la condotta possa integrare il tentativo punibile. Lamenta il ricorrente che il Tribunale del riesame, pur dando atto che non è noto il contenuto del colloquio tra OM e LÀ, ha comunque concluso che nel corso del dialogo OM aveva spiegato all’imprenditore convocato che la criminalità organizzata rosarnese reclamava il dazio estorsivo, così incorrendo in evidente illogicità della motivazione. Inoltre il Tribunale ha reso motivazione assertiva nell'affermare che l'espressione “compare MO dovesse riferirsi all'odierno ricorrente, poiché l'unico indizio che viene riportato è la presenza di TO, luogotenente del OM, e del ricorrente il giorno successivo presso l'officina di DRM, in assenza di precedenti contatti tra i due, sicché il tribunale riconduce l'indicazione di “compare MO alla persona del ricorrente in virtù della sua biografia penale, che lo qualifica come soggetto titolato a operare nel settore delle estorsioni. Questa soluzione risulta del tutto illogica, poiché da un mero indizio si risale, con una lettura del compendio del tutto orientata e pregiudiziale, alla responsabilità dell'odierno indagato. 4.2. Violazione degli artt. 629, 115 cod. pen. in relazione all'art. 3 cod. pen. e conseguente motivazione illogica in quanto l'ordinanza ha dato atto che OM dopo il colloquio con LÀ aveva rappresentato a TO che l'imprenditore era stupito per la solerzia dei rosarnesi che avevano avanzato le proprie richieste prima ancora dell'inizio dei lavori sul territorio. E tuttavia il tribunale ha riconosciuto l'ipotesi del tentativo punibile, quando nel caso di specie ricorre un accordo per commettere il reato e non un tentativo in quanto il lavoro che LÀ avrebbe dovuto effettuare a Rosarno non era ancora stato aggiudicato al predetto e quindi il pagamento richiesto si poneva in termini di mera eventualità, non sussistendo al momento il presupposto logico della richiesta. Ricorre pertanto al più l'accordo o l’istigazione a commettere un delitto, che non è poi effettivamente stato commesso e le condotte poste in essere costituiscono meri atti preparatori dell'estorsione non realizzata, neppure nella forma del tentativo. 4.3. Violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 416 bis.1 cod. pen. poiché non vi è dubbio che il fatto si è consumato in un territorio ad alta densità mafiosa e che i soggetti a cui viene attribuita la responsabilità gravitano in ambienti riconducibili ad associazioni ‘ndranghetiste, ma nel caso in esame non esiste alcun dialogo che consenta di poter illustrare che tipo di messaggio sia pervenuto al LÀ, sicché non può parlarsi di metodo mafioso, non essendo note le modalità di esposizione della richiesta. 4 Al riguardo il ricorrente lamenta la violazione di legge poiché il requisito materiale va individuato nella modalità della condotta, non potendo la metodologia mafiosa essere desunta dalle mere caratteristiche soggettive di chi agisce, con la conseguenza che la stessa non può essere riconosciuta in termini di ipotesi. Quanto al profilo della agevolazione mafiosa, il tribunale sostiene che la estorsione fosse diretta da agevolare in via diretta la cosca SC quali beneficiari della estorsione e in via indiretta lo stesso OM e il suo braccio destro TO, quali soggetti che esercitavano il controllo sul territorio . Nel caso in esame il riferimento esclusivo è alla persona di “compare MO e non è dato desumere se si tratti di una estorsione a vantaggio del singolo o a vantaggio della cosca. 4.4. Violazione degli artt. 51 comma 3 e 273 comma 3 cod. proc. pen. poiché l'ordinanza fa applicazione della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, essendo il fatto ricompreso tra i titoli di reato inclusi nell'art. 51 comma 3 cit., ma non considera che i reati a cosiddetta contiguità mafiosa comportano una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari che può essere superata da elementi di fatto disegno contrario, quali il considerevole lasso di tempo trascorso dal reato, il che impone uno specifico onere motivazionale. Osserva il ricorrente che il tribunale del riesame ha considerato la presunzione di adeguatezza come assoluta, omettendo ogni verifica di idoneità di una misura meno gravosa in relazione anche alla natura tentata del reato e all'arco di tempo trascorso dai fatti contestati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I due ricorsi presentati nell’interesse dell’indagato sono in parte sovrapponibili e non possono trovare accoglimento per le ragioni che verranno esposte di seguito . Sembra opportuno ribadire che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Giova poi ricordare che la pronuncia cautelare non è fondata su prove ma su indizi e tende all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata 5 probabilità di colpevolezza (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000 Cc. (dep. 02/05/2000 ) Rv. 215828 – 01). Nel caso di specie il riesame dell’ordinanza cautelare è stato esattamente compiuto dai giudici di Reggio Calabria che hanno individuato e segnalato i diversi elementi sulla base dei quali affermare la gravità indiziaria in ordine all’ ipotesi delittuosa attribuita in concorso all’indagato e posta a sostegno della misura cautelare. 1.1 La prima censura avanzata con entrambi i ricorsi è manifestamente infondata. Il Tribunale a pagina 3 dell’ordinanza ha evidenziato che il contenuto dei dialoghi captati nei confronti del OM è assolutamente chiaro nell'individuare la ragione della convocazione al suo cospetto dell'imprenditore LÀ, dovuta a una richiesta estorsiva proveniente dalla cosca di Rosarno, che pretendeva dall’imprenditore di IA UR la cd. “messa a posto”, in relazione a lavori dallo stesso intrapresi in quel territorio, minacciando atti ritorsivi ai suoi danni. Il Tribunale ha correttamente spiegato che sebbene il dialogo tra OM e LÀ non sia stato intercettato, il primo comunque operava un dettagliato resoconto della conversazione parlando con TO TO il 4 Febbraio 2023, sicchè le censure difensive circa la prova della condotta estorsiva e del contenuto del dialogo sono generiche. Anche le critiche in merito alla identificazione del soggetto che aveva sollecitato la pretesa estorsiva nella persona di ME SI sono generiche e non consentite, poiché il Tribunale ha spiegato che, subito dopo avere riferito il tenore della conversazione intrattenuta con LÀ, OM incaricava TO di portare la risposta a “compare MO;
il Collegio ne ha pertanto desunto che fosse stato quest'ultimo a chiedere al OM di intervenire e dunque a questi doveva essere attribuito il ruolo di mandante della pretesa estorsiva, veicolata al LÀ. Dirimente risulta, quindi, l’incontro avvenuto nei giorni seguenti tra TO e SI all’interno di un’officina di IA UR, deputata alle riunioni riservate della cosca OM;
Si tratta di considerazioni che fanno corretta applicazione di criteri di logica e di massime di esperienza e risultano immuni dalle censure formulate con il ricorso. Il Tribunale ha peraltro evidenziato altri elementi a conferma della correttezza dell’identificazione di “Compare MO in ME SI (tra cui la coincidenza del diminuitivo IM con il nome dell’odierno ricorrente e il comprovato riferimento a costui con l’appellativo “compare MO anche in altra vicenda), con cui il ricorrente neppure si confronta, così destinando la censura a non superare il vaglio di ammissibilità. 1.2 La seconda censura, relativa alla configurazione del tentativo punibile, è infondata poiché la richiesta estorsiva è pervenuta alla persona offesa, la quale ha 6 giustificato la propria mancata attivazione riferendo che i lavori in Rosarno non erano ancora iniziati, ma il reato nella sua forma tentata si è realizzato, poiché la richiesta estorsiva è pervenuta alla vittima, che ne ha percepito la carica intimidatoria e coercitiva. L’estorsione si configura come reato a forma libera e non ricorre nel caso in esame l’ipotesi del reato impossibile o dei meri atti preparatori, poiché l’oggetto preteso, e cioè il denaro di denaro, era esistente e la pretesa illecita è pervenuta alla persona offesa che ha subito la carica intimidatoria. Non si deve confondere il reato presupposto, la cui esistenza si rende necessaria per integrare fattispecie quali il riciclaggio o la ricettazione, che prevedono la provenienza da delitto dell’oggetto della condotta come elemento necessario per la loro configurazione, e il mero presupposto fattuale che rientra nell’ambito del movente della richiesta estorsiva, che non incide sull’elemento materiale del reato e cioè sull’idoneità degli atti posti in essere a coartare la libertà della vittima e a realizzare la pretesa ingiusta, come nel caso in esame, in cui la tangente per lavori non ancora intrapresi è stata avanzata tramite il OM per conto della cosca di Rosarno, su mandato di SI ed ha raggiunto la persona offesa. La circostanza, poi, che la pretesa estorsiva fosse connessa all’esecuzione di lavori sul territorio refluisce sul movente della pretesa, ma nulla toglie all’idoneità e univocità degli atti estorsivi realizzati e alla rilevanza penale della condotta. Ed infatti la persona offesa è stata raggiunta dalla richiesta estorsiva e ha percepito il carattere minaccioso della stessa, tanto da mostrare tutta la sua preoccupazione al OM e da ritenere doveroso giustificare la sua asserita inadempienza, riferendo a sua giustificazione che il lavoro non era ancora stato assegnato. Il tentativo si è perfezionato e le ragioni a sostegno del mancato pagamento della tangente non assumono rilevanza. 1.3 La terza censura, che si riferisce al riconoscimento dell’aggravante del metodo e dell'agevolazione mafiosa, non è fondata poiché il Tribunale rende sul punto adeguata motivazione, osservando che la vicenda estorsiva si è sviluppata secondo la più classica delle dinamiche mafiose, tanto che LÀ, dopo avere ricevuto “l'ambasciata” del LI, si presentava dal OM, manifestando grande apprensione. Il Tribunale ha sottolineato che ricorre l’aggravante in parola anche sotto il profilo dell’agevolazione mafiosa poiché OM agiva con la finalità di soddisfare la richiesta avanzatagli tramite SI dalla cosca SC e anche con lo scopo di tutelare il prestigio della cosca OM, ribadendo il proprio controllo sul territorio e il potere di condizionare l’operato degli imprenditori locali. Si tratta di considerazioni condivisibili e conformi ai principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità. 7 E’ sufficiente rilevare che l’assunto difensivo secondo cui SI avrebbe potuto agire perseguendo un proprio interesse personale è sganciato da qualunque elemento concreto e ha carattere congetturale. 1.4 Le censure formulate con entrambi i ricorsi in ordine alle esigenze cautelari sono manifestamente infondate poiché il Tribunale ha formulato adeguata e congrua motivazione in merito alla operatività della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell’adeguatezza della misura cautelare, ex art. 275 cod. proc. pen. e , richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto, ha valorizzato oltre all’obiettiva gravità dell’episodio contestato, la personalità negativa dell'imputato, gravato da precedenti della stessa natura, concludendo che nel caso in esame il mero decorso del tempo riveste carattere neutro, inidoneo a superare la suindicata presunzione. 2. In conclusione, per le ragioni sin qui rassegnate il ricorso non può trovare accoglimento. Il rigetto dell’impugnazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancellleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp.att. cod. proc. pen. Roma 4 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MA IE BO LO UT