Sentenza 4 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2001, n. 7543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7543 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
M Aula "B" REPUBBLICA ITALIANA Reg gen LA CORTE7543 199 IN NOME DEL POPOLO d. 9. 4. 2001 MA COLA CASSAZIONE oggetto: società notifica SEZIONE LAVORO Sent. n.17339 composta dai signori NT Saggio Presidente 1. Dottor Consigliere 2. Dottor Vincenzo Mileo Rel. Consigliere 3. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere 4. Dottor Giovanni Prestipino Consigliere 5. Dottor Pietro Cuoco ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SP NT, elettivamente domi- ciliato in Roma in via del Corso 504 presso lo studio dell'avvocato NT Pignatelli, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Abbondante giusta delega a margine del ricorso;
contro alfi o. Rosse;
RE MA, domiciliato in Roma presso la cancelleria 1738 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UFFICIO COPIE UFFICIO COPIE Richiesta copia, studio Richiesta copia studio Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE dal Sig. dal Sig.. •per dirinti3000 3000 per diritti L. 3000di 4 GTU 2001 per diritti L. 4 GTU, 2001 'il & GIU 2001 il il IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE ne Divisione Torumo, 69 della Corte di cassazione, rappresentato e difeso, giusta delega del controricorso, dall'avvocato Umberto Rossi, anche ricorrente incidentale;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Nola del 1° luglio 1998, depositata il giorno 16 successivo, numero 916, r.g. 330/96; Udita la relazione svolta nell'udienza del 9 aprile 2001 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Francesco Mele, che ha concluso per la inammissibilità di entrambi i ricorsi;
Svolgimento del processo: Secondo quanto risulta dal testo della sentenza impugnata, con ricorso del 14 gennaio 1992, RE MA premesso - che aveva prestato, tra il mese di gennaio del 1981 e il 12 maggio 1990, attività lavorativa alle dipendenze della so- cietà in accomandita semplice Universal Grill di SP An- tonio e C. e di non avere ricevuto compensi per il lavoro straordinario prestato e altre differenze retributive con- - venne in giudizio, avanti il pretore di Napoli, la società stessa, della quale chiese la condanna al pagamento in pro- prio favore della complessiva somma di lire 59.971.019. Il pretore adito, rilevato che la sede della società convenuta era in San Sebastiano al Vesuvio, rimise gli atti al pretore di Santa Anastasia, che, fissata l'udienza, ordinò la noti- ficazione del ricorso, che venne effettuata a SP Anto- nio nella qualità di socio accomandatario della società. Il 2 pretore accolse la domanda con pronuncia del 15 maggio 1996, che fu impugnata dallo SP che eccepì: a) la nullità dell'atto introduttivo del giudizio in quanto notificato a soggetto inesistente per non essere mai stata costituita la società in accomandita Universal Grill di SP NT e C.; b) di non essere stato socio accomandatario di quella effettivamente già esistente ma da tempo estinta società-> - in accomandita Universal Grill di SP Vittoria;
c) che, in ogni caso, la notificazione a lui effettuata era inficia- ta da nullità per non essere stata preceduta dal tentativo di notificazione alla società stessa. -Con la sentenza indicata in epigrafe, il tribunale dopo avere rilevato, con riferimento alla prima delle ragioni di censura, che la liquidazione di una società non comporta la sua effettiva estinzione fino a quando perdurino rapporti obbligatori facenti capo alla stessa in accoglimento della - terza delle doglianze, ha dichiarato "l'improcedibilità del ricorso di primo grado". Della decisione viene chiesta la cassazione dallo SP con ricorso affidato a due motivi e illustrato con memoria. Il RE resiste con controricorso con il quale propone una "domanda riconvenzionale". Lo SP ha inoltre deposi- tato memoria. Motivi della decisione: La "domanda riconvenzionale", formulata con il controricorso e con la quale viene richiesta la cassazione della sentenza di merito, va evidentemente qualificata come ricorso inci- dentale. Il ricorrente principale denuncia, con il primo motivo, vio- lazione e falsa applicazione degli articoli 163, 164, 112 e 414 del codice di procedura civile, e, con il secondo, vio- lazione e falsa applicazione dell'articolo 100 dello stesso codice. Espone che il tribunale ha totalmente omesso di va- lutare le doglianze che erano state svolte con l'atto di ap- pello attinenti la inesistenza della società convenuta in giudizio e la non riconducibilità a lui quale persona fisica della qualità di socio accomandatario della stessa. Il ricorrente incidentale espone invece che era in atti la prova, rinvenibile nella stessa ammissione resa dallo Spavo- ne all'ufficiale giudiziario, riportata nella relata di no- tificazione dell'atto introduttivo del giudizio e nei cui confronti non è stata proposta querela di falso, di essere stato esso SP il socio accomandatario della società U- niversal Grill. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. E invero, quanto a quello principale, pur se è necessario riconoscere che le doglianze del suo proponente appaiono, almeno in ipotesi, fondate con riguardo alla estrema super- ficialità con la quale i giudici del merito hanno esaminato le tesi difensive svolte dallo stesso, deve ricevere appli- cazione il principio reiteratamente affermato da questa Cor- te a termini del quale, la soccombenza del convenuto e il suo conseguente interesse a impugnare la sentenza sono da escludere nel caso in cui la absolutio ab instantia sia avv- 4 enuta per effetto di declaratoria di nullità o inammissibi- lità dell'atto introduttivo del giudizio, e ciò perchè - po- sto che l'interesse a proporre impugnazione ha origine e natura processuali e sorge dalla soccombenza, connessa a una statuizione del giudice capace di arrecare un concreto pre- giudizio alla parte, la quale, proprio col mezzo dell'impu- gnazione, tende a rimuoverlo non può ipotizzarsi una si- - tuazione di pregiudizio per il convenuto nel fatto che il giudice a quo, ravvisando un ostacolo processuale all'esame della domanda, ne riconosca la soggezione a siffatta situa- zione ostativa, anzichè esaminarla nel merito, non assumendo rilevanza, in contrario, la considerazione che, di fronte a una dichiarazione di nullità o di inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, l'attore potrebbe reiterare la domanda in un nuovo processo, atteso il carattere meramente eventuale di un tale comportamento (Cass., 4 maggio 2000, n. 5610; Cass., 25 marzo 1997, n. 2625). D'altra parte total- mente inconferenti, rispetto alla decisione assunta, appaio- no le osservazioni svolte dal tribunale con riferimento alla prima delle doglianze svolte dallo SP nei riguardi del- la pronuncia di primo grado, essendo stata contestata non già la sopravvivenza della società in relazione ai rapporti ancora non definiti pur dopo la sua cancellazione ma la stessa materiale precedente esistenza della stessa. Quanto alla impugnazione incidentale, è sufficiente conside- rare che la censura attiene a una questione totalmente di- versa da quella posta dal tribunale a base della decisione 5 assunta, non essendosi da questo assolutamente valutata la sussistenza di elementi che avessero consentito di ritenere provata (o meno) la qualità dello SP di socio accoman- datario della società con la quale sarebbe intercorso il rapporto di lavoro asserito dal RE. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi e compen- sa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 9 aprile 2001. Il consigliere estensore Il presidente Autu Vulin. Mini qum. Phillie I D , A S O 0 S L 1 L A 3 IL CANCELLIERE . T O 3 , T B Depositato in Cancelleria 5 R A I S A . ' D E L N P L A S E T I 3 oggi, 4GIU. 2001 S D N 7 O - I G P 8 IL CANCELLIERE/ S O - N M 1 I A E O E 1 N I Z S D A I E E D , A G E O T O G R T N E T S T E L I I S R G E I E A D L R L O E D 60