Sentenza 10 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2002, n. 5117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5117 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTITU RE AD051 1 7 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto ONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente - R.G.N. 15177/99 - Rel. Consigliere Cron.15634 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Dott. Camillo FILADORO Rep. Consigliere Ud.15/01/02 Dott. Grazia CATALDI ConsigliereDott. Saverio TOFFOLI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. perdirity APR. 2002 sul ricorso proposto da: MB EO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE G G BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GABRIELLA DEL ROSSO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA'2002 dagli avvocati 126 giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 658/98 del Tribunale di PISA, depositata il 31/07/98 R.G.N. 949/97; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Pisa, con sentenza del 13.12.1996 riconosceva la malattia professionale contratta da EO PA per broncopneumopatia cronica ostruttiva invalidante nella misura del 35%, condannando l'Inail alla corresponsione della relativa rendita con arretrati ed interessi. Su appello dell'Istituto convenuto, resistente l'assicurato, il Tribunale della stessa città riformava la pronuncia pretorile, con sentenza del 31.7.1998 accogliendo l'eccezione di prescrizione dell'azione già sollevata dall'Inail in primo grado: in particolare, sulla base di una nuova c.t.u., riteneva il Giudice del gravame che l'insorgenza della malattia poteva risalire al 1985, e che la consapevolezza della stessa, da parte dell'assicurato si era realizzata sin dal 1988, all'epoca del suo ricovero in ospedale, conclusosi con la diagnosi di bronchite cronica riacutizzata: dunque, oltre dieci anni prima della domanda. Avverso detta sentenza il PA ha proposto ricorso per cassazione articolato in unico motivo, cui resiste, con controricorso l'Istituto intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 del t.u. 30.6t.1965, n. 1124, in relazione agli artt. 2935 e 2697 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza in relazione ad un punto decisivo, osserva il ricorrente che la relazione medica 26.6.1988 conseguente al suo ricovero ospedaliero non era idonea a renderlo edotto né della natura professionale della malattia diagnosticata (stante anche l'azione di una componente extralavorativa, quale il tabagismo da cui pure era affetto) né del raggiungimento della minima misura indennizzabile. Il ricorso non è fondato e non può quindi essere accolto. Va premesso che dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 206 del- 1988, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 135, 3 ? . secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (cui ha fatto seguito la pronunzia n.31 del 1991 della stessa Corte, di infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 112,c.1 e 135 c.2 del citato d.P.R.) è ormai pacifico che il “dies a quo” per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire dall'INAIL la rendita per inabilità permanente va ricercato ed individuato in quello della manifestazione della malattia, come stabilito dall'art. 112 del d.P.R. citato, senza possibilità di utilizzare la “fictio”, caducata per effetto della indicata dichiarazione di illegittimità costituzionale, della presunzione assoluta di verificazione della patologia nel giorno di presentazione della denuncia con certificato medico da parte dell'assicurato, ma collocando tale evento nel momento in cui uno o più fattori concorrenti diano certezza dello stato morboso e della sua normale conoscibilità da parte dell'assicurato (ciò che generalmente coincide con l'accertamento medico dei postumi consolidati e definitivi della incapacità lavorativa); inoltre, nel caso in cui l'epoca del superamento della soglia minima di indennizzabilità della malattia sia posteriore rispetto a quella dell'effettiva manifestazione della malattia, solo da questo successivo momento può decorrere la prescrizione, in base a quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 1969 con riferimento all'art. 112, primo comma, del medesimo d.P.R. n. 1124 del 1965. L'onere della prova dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione, anche in riferimento all'elemento della conoscibilità da parte dell'assicurato del superamento della soglia di indennizzabilità della malattia professionale, è a carico dell'Istituto assicuratore, costituendo la prescrizione oggetto di un'eccezione in senso tecnico (Cass., 10.7.2001, n. 9336; Cass., 13.7.2001, n. 9563; Cass., 2.7.1997, n. 9616 ed altre). " Il problema è, allora, quello di stabilire, una volta accertata la sussistenza della manifestazione della tecnopatia indennizzabile, quando si possa ritenere verificato il presupposto della normale conoscibilità. Al riguardo, come questa Corte ha ripetutamente affermato, la malattia, avente le caratteristiche anzidette, può, di norma, ritenersi obiettivamente riconoscibile dall'assicurato (Cass. 12 gennaio 1993 n. 243) per effetto di una diagnosi medica, la quale dia la certezza dell'eziologia professionale della malattia, e della sua indennizzabilità secondo il regime assicurativo gestito dall'Istituto assicuratore. A questi criteri la sentenza impugnata si è correttamente conformata sicchè essa sfugge alle censure mosse dal ricorrente. Il Tribunale, infatti, non si è basato solo sulla relazione medica menzionata dal ricorrente, ma ha tenuto conto anche della certificazione redatta dal dr. Battaglia il 7.3.1990, entrambe valutate complessivamente, nel supplemento di perizia, dal c.t.u. in prime cure. Il Giudice di appello ha poi considerato che lo stesso assicurato aveva chiesto già nel 1988 di essere sottoposto a visita specialistica pneumologica, essendo poi costretto, per gli stessi motivi, a lasciare il lavoro a causa del peggioramento delle sue condizioni respiratorie. L'assicurato era, dunque secondo la compiuta -ricostruzione effettuata dal Giudice di merito ben consapevole sia della esistenza di una malattia professionale (broncopneumopatia cronica ostruttiva) sia della sua incidenza sulla sua attitudine al lavoro, essendo stato costretto, proprio a causa di tale infermità, ad abbandonare l'attività lavorativa. Così ricostruita la situazione, non poteva il Tribunale che dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta dal PA nei confronti dell'Inail essendo abbondantemente decorso il termine triennale prescritto dall'art. 112 del t.u. n. 1124 del 1965. 5 Il ricorso va pertanto respinto. Il ricorrente, ancorchè soccombente, resta esente dalle spese del presente giudizio in virtù dell'art. 152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Miles Phillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi,. 10 APR. 2002 I L E 0 A 3 D R 1 S 3 , P S . U 5 IL CANCELLIERE/ O S A T 4805 L T . R L , A N O ' A B S L 3 E I L P E 7 D S - D I 8 A I - T N 1 S S G 1 N O O E P S É A M I D G I A E G A , É O D O L T R E T I T T A S R I N L I E G L D S E E E R O D