Sentenza 18 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/02/2003, n. 2413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2413 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2003 |
Testo completo
C.C. 64128 E N O 6 I 8 9 Z 1 IABLICA ITALIANA A S 02 4 1 3 / 0 3 E D R E A I T DEL POLO TALIA S N N E E S S 1 I 3 A 1 ORT T Oggetto A M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SACCUCCI Dott. Bruno Presidente - R.G. N. 6506/99 Стов. 5486 Dott. Stefano MONACI - Rel. Consigliere Rep. Consigliere - Ud. 19/06/02 Dott. Vittorio Glauco EBNER Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere Consigliere RUGGIERO Dott. Francesco CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S EN T ENZA N. 64128 sul ricorso proposto da: RA NA, RA IO, RA OL, eletLivamente domiciliati in ROMA VIA BOCCIONI 4, presso 10 studio dell'avvocato D'AYALA VALVA FRANCESCO, che li difende, giusta procura Notaio LORENZO TODESCHINI di PADOVA, rep. 37841 del 24.03.1999; - ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI 2002 tempore, GENERALE DELLO 2802 PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA -1- STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente - avversO la sentenza п. 3/98 della Commissione VENEZIA, depositata il tributaria regionale di 12/02/98; udita la relazione della causa avolta nella pubblica udienza del 19/06/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato D'AYALA VALVA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Umberto APICE che ha 1'accoglimento del ricorso, -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La controversia si riferisce alla tassazione, ai fini dell'imposta sulle donazioni, del compendio immobiliare contenuto in un atto di donazione, datato 26 giugno 1990, in favore dei signori UT VA, UT TR, UT GI e UT CO. L'Ufficio del Registro di Venezia elevava il valore dei beni dall'importo dichiarato 432 milioni di lire a quello accertato di L.498.750.000. La Commissione Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso dei contribuenti, mentre la Commissione Tributaria Regionale andava in contrario avviso ed accoglieva l'appello dell'Ufficio. I contribuenti UT VA, UT GI e UT CO propongono ricorso per cassazione, esponendo due motivi di impugnazione. Resisteva l'Amministrazione con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di impugnazione i signori SU eccepiscono la violazione e falsa applicazione delle norme sulla motivazione e la prova degli avvisi di accertamento, e 2804 l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sullo stesso punto. L'avviso di accertamento rinvierebbe completamente, per la motivazione, all'allegata stima dell'UTE. Quest'ultima, peraltro, pur affermando di essersi basata su di un metodo comparativo, non avrebbe contenuto indicazioni effettive sui prezzi medi praticati all'epoca del trasferimento per gli immobili dello stesso tipo. Si trattava, del resto, di un cespite con caratteristiche particolari, una villa dell'inizio dell'800 estesa per 2300 metri quadrati, per il quale era difficile ipotizzare l'esistenza di un mercato con prezzi medi praticati. L'Ufficio, avendo affermato di basarsi sui trasferimenti simili, avrebbe dovuto dimostrare quali erano questi trasferimenti. Non erano sufficienti l'indicazione dei dati descrittivi e del valore unitario per metro quadro. Né i prezzi di mercato potevano essere considerati fatti notori, ma dovevano essere dimostrati specificamente. D'altra parte, l'adozione di un criterio di valutazione non previsto dalla legge doveva essereespressamente espressamente motivata. Nė poteva supplire il semplice richiamo ad una stima dell'UTE, perché anche l'UTE era tenuto a motivare e a provare quanto affermava.
2. Con il secondo motivo di impugnazione i contribuenti signori UT eccepiscono un altro profilo di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza e di violazione di legge, con riferimento alla motivazione dell'avviso per relationem ad una stima UTE che rinviava a sua volta ad un'altra stima UTE che non sarebbe stata conosciuta dagli interessati.
3. Il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento. I contribuenti lamentano in particolare, riassuntivamente, che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di carenza di motivazione sul punto della affermata carenza di motivazione dell'avviso di accertamento e sottolineano in proposito che quest'ultima non può ritenersi soddisfatta con il rinvio ad una stima dell'UTE, anche perché quest'ultima rinvia a sua volta ad una precedente stima UTE. La sentenza contiene, per la verità, una motivazione sintetica, ma congrua ed adeguata, sul punto della motivazione dell'avviso di accertamento. Vi si legge, infatti, che l'avviso di accertamento è motivato sulla base di una relazione di stima effettuata da un UTE provinciale. Questo sembra sufficiente per fondare la motivazione di un semplice atto amministrativo quale è appunto l'avviso di accertamento. Va escluso che sussista una nullità dell'avviso per carenza di motivazione. Quest'ultimo è un documento antecedente al giudizio, e non un atto del procedimento, e pertanto non è suscettibile di riesame in questa sede di legittimità. Altro problema ancora è quello dell'esattezza del contenuto e della motivazione dell'avviso di accertamento, ma si tratta di una problematica strettamente connessa con quella introdotta con il secondo motivo di impugnazione, e da esaminare perciò unitamente a quest'ultimo.
6. Anche Il secondo motivo di impugnazione non è fondato perché in realtà le norme ed i principi di diritti invocati sono inconferenti rispetto alla fattispecie concreta, non si adattano al caso di specie. Come sottolinea la sentenza nel caso di specie la stima UTE contiene fa riferimento ad un'altra stima, sempre dell'UTE, effettuata in occasione di una diversa alienazione. Sono peraltro gli stessi contribuenti a sottolineare, a pag.15 del ricorso per cassazione, nel lamentare che la precedente stima sarebbe stata loro ignota, che | | precedente procedimento di valutazione era stato del tutto interno all'Amministrazione Finanziaria "in quanto pervenuto а conclusioni di congruità del valore di congruità dichiarato in precedente atto", ed a precisare ulteriormente, a pag.2 del ricorso, che la precedente stima, redatta dallo steso UTE provinciale di Belluno, si riferiva ad un'altra donazione de! 28 novembre 1999, concernente i medesimi beni, e che in quell'occasione il valore dichiarato era risultato congruo. Queste circostanze chiariscono che la stima UTE rileva non tanto per il suo valore argomentativo sul piano tecnico e sul piano logico, ma proprio perché confermativa del valore dichiarato in un precedente atto: rappresenta cioè il valore di un precedente trasferimento, come dichiarato dalle parti e confermato appunto dall'ufficio. Non va dimenticato che, ai sensi dell'art.20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.637 (che disciplinava, all'epoca dei fatti, la materia delle imposte sulle successioni e donazioni), "il valore venale dei beni immobili compresi nell'attivo ereditario è determinato avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo, alle divisioni e alle perizie giurate, anteriori di non oltre tre anni alla data di apertura delle successioni, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche o condizioni ...." E' appena il caso di ricordare che si tratta di un criterio consolidato per la determinazione dei valori per la liquidazione delle Imposte indirette sui trasferimenti: si rinvengono disposizioni analoghe nella legge di registro vigente, e nella successiva legge del 1990 sulle imposte di successione e di donazione. Nel caso di specie non è contestato (ma anzi è espressamente dichiarato a pag.2 del ricorso) che i beni valutati fossero i medesimi, e che la valutazione sia intervenuta non oltre tre anni prima rispetto alla seconda donazione, quella per cui è causa. Il valore riportato nella prima perizia UTE, e riprodotto nella seconda perizia UTE, quella posta a fondamento dell'avviso di accertamento impugnato, non rappresenta perciò il frutto di un elaborazione tecnica inevitabilmente opinabile, ma un dato storico oggettivo, l'effettivo valore attribuito in via definitiva al precedente trasferimento. Rileva perciò come tale, come valore di un precedente trasferimento, avvenuto in data recente, dei medesimi beni. 5 1 Proprio per questo la seconda stima UTE non richiedeva una motivazione particolare, ed avrebbe potuto limitarsi validamente a riportare il valore precedentemente fissato, quello fissato nella prima stima che aveva confermato il valore allora dichiarato dai contribuenti.
7. Concludendo, il ricorso non appare fondato e non può essere accolto. La sua relezione comporta la condanna dei ricorrenti in solido a rifondere, in favore dell'Amministrazione resistente, le spese della presente fase di legittimità, liquidate così come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a rifondere," in favore dell'Amministrazione finanziaria le spese del AUSTRAZIONE presente giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2 26/4/1986 2.100,00 (duemilacento), di cui Euro 100,00 (cento) per spese vive, oltre a quelle prenotate a debito. Cosi deciso In Roma il 19 giugno 2002. Constalife Il Consigliere estensore Ji Presidente tør. Bruno Sacqucci) (dr.Stefano Monaci)! равовий منJums verwer IL CANCELIERE C), DO CA DEPOSITATO N 2003 A Oggi & I.. wolds Glos Amoig