Sentenza 13 dicembre 2002
Massime • 1
Gli impianti di autolavaggio hanno natura di insediamenti produttivi e non di insediamenti civili stante la qualità inquinante dei reflui, diversa e più grave rispetto a quella dei normali scarichi da abitazioni, e per la presenza di residui quali oli minerali e sostanze chimiche contenute nei detersivi e nelle vernici eventualmente staccatesi da vetture usurate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/12/2002, n. 5143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5143 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Giuseppe SAVIGNANO Presidente
dott. Claudio VITALONE Componente
dott. Vincenzo TARDINO "
dott. Claudia SQUASSONI "
dott. Vittorio VANGELISTA "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NE AV e da NE LT;
avverso la sentenza del Pretore di Venezia, Sezione Distaccata di San Donà di Piave, in data 7 aprile 1999;
sentita la relazione del Consigliere Claudio Vitalone;
ascoltate le richieste del P.G., nella persona del dr. Mario Favalli, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per intervenuta prescrizione. FATTO E DIRITTO
Il Pretore di Venezia, sezione distaccata di San Donà di Piave, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato NE VE e NE LT responsabili del reato di cui all'art.21 co. 1 L. 319/76 perché - quali titolari di una stazione di servizio - effettuavano scarichi di rifiuti provenienti dall'attività di lavaggio di autoveicoli in assenza di autorizzazione. Fatto accertato in Jesolo il 22 febbraio 1996.
Ricorrono i predetti affidandosi a tre mezzi di annullamento. Con il primo deducono carenza di motivazione circa la natura di insediamento produttivo dell'autolavaggio. Il Pretore - si afferma - avrebbe dovuto accertare in concreto la natura dei reflui per escluderne l'assimilabilità a quelli provenienti da insediamenti abitativi. In assenza di ogni accertamento al riguardo non poteva essere comminata condanna. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono inosservanza o erronea applicazione degli artt. 1, 9 e 21 della L.319/76 come modificata dalla L.172/95. Gli scarichi dell'autolavaggio - com'era stato dimostrato nel corso dell'istruttoria dibattimentale - conferivano nella fognatura pubblica, di talché la mancanza di autorizzazione non integrerebbe l'illecito in contestazione, che riguarda esclusivamente gli scarichi nelle acque, nel suolo e nel sottosuolo. In tal senso dovrebbe essere interpretata la modifica apportata all'art. 21 dall'art. 6 della L. 175/95. Con il terzo motivo, si deduce l'erronea applicazione degli artt.21 della L.319/76 e 19 co. 1 della L. 650/70 nella parte in cui non considera la richiesta di autorizzazione presentata dai ricorrenti avallata per silenzio assenso dal Comune di Jesolo ed il mancato superamento dei limiti di tollerabilità indicati nella tab. "C", allegata alla L. 319/76. In subordine i ricorrenti chiedono la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, gli impianti di autolavaggio devono considerarsi insediamenti produttivi e non civili in base alla L. 10 maggio 1976 n. 319 e successive modifiche (L. 17 maggio 1995 n. 172). Infatti la qualità inquinante dei reflui è diversa e più grave rispetto a quella dei normali scarichi delle abitazioni per la presenza di oli minerali, residui di petrolio, sostanze chimiche contenute nei detersivi e nelle vernici che possono staccarsi da vetture usurate (ex plurimis: Cass. pen., sez. 3, 8 febbraio 1999, n. 3898, Piovesan, in Cass. Pen., 2000, 2101). Ciò premesso, va tuttavia rilevato che - con ordinanza sindacale del 27 maggio 1997 - i ricorrenti sono stati autorizzati a recapitare nella pubblica fognatura i reflui dell'impianto da loro gestito. Da tale data, dunque, deve considerarsi cessata la permanenza del resto loro ascritto ed iniziato il decorso del termine di prescrizione, che si è concluso, in assenza di fatti sospensivi, il 27 novembre 2001.
L'impugnata sentenza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio in applicazione dell'intervenuta causa estintiva.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 FEBBRAIO 2003.