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Sentenza 26 maggio 2026
Sentenza 26 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2026, n. 19110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19110 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. AR ZO nato a [...] il [...] 2. CH EL nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/11/2025 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere LI MA RO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso di AR ZO e di dichiarare inammissibile il ricorso di EL CH. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, per quanto qui interessa, ha confermato la condanna di ZO AR e EL CH in ordine ai reati di bancarotta semplice documentale e da aggravamento del dissesto loro ascritti nella veste di componenti del Consiglio di amministrazione della “Hydralcoop soc. coop. a r.i.”, dichiarata fallita il 3 agosto 2018. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19110 Anno 2026 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 24/04/2026 2 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, tramite i rispettivi difensori, sviluppando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 3. ZO AR articola due motivi. 3.1. Con il primo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., l’inosservanza del principio di correlazione tra imputazione e sentenza. Il capo di imputazione chiama AR a rispondere dei reati fallimentari in rassegna nella veste di amministratore di fatto della società cooperativa fallita. La Corte di appello, dopo aver preso atto che dall’istruttoria non erano emersi elementi sufficienti per suffragare il ruolo indicato nell’editto accusatorio, dichiara comunque l’imputato responsabile dei fatti ascrittigli quale componente del Consiglio di amministrazione e quindi in virtù della veste formale ricoperta. In tal modo non solo stravolge l’impianto della decisione di primo grado, ma viola il precetto dell’art. 521, cod. proc. pen., poiché “esercitare le funzioni di diritto di amministratore ed esercitare le funzioni in fatto di amministratore sono due circostanze storiche completamente diverse”. E ciò anche in prospettiva difensiva dato che nel primo caso l’oggetto della prova si incentra sui poteri e le attribuzioni all’interno del consiglio di amministrazione, sui criteri di funzionamento dell’amministrazione della società e, quindi, sulla riferibilità a un componente del consiglio degli obblighi propri del presidente o dell’amministratore delegato;
mentre nel secondo caso compito della difesa è disquisire in ordine alla valenza degli indici, portati dall’accusa, sintomatici dell’esercizio di un ruolo gestorio, che è quanto avvenuto, in modo fruttuoso per la difesa, nel presente processo. 3.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sugli artt. 42 e 43 cod. pen. Secondo il ricorrente, la Corte di appello si è inutilmente attardata sul profilo della sindacabilità della dichiarazione di fallimento quando invece il tema posto in sede di gravame verteva sull’elemento soggettivo del dolo o della colpa inescusabile: nel corso dell’attività della cooperativa, che per la forma mutualistica assunta non soggiaceva alle regole dell’impresa commerciale, l’imputato non avrebbe potuto prefigurarsi la dichiarazione di fallimento effettuata dal Tribunale di Lodi. Al ricorrente si imputa di aver aggravato il dissesto astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento, ma il ricorrente “non poteva avere consapevolezza psicologica di dover richiedere il fallimento sussistendone le condizioni di legge, proprio perché la struttura giuridica della cooperativa di produzione lavoro non ammetteva il fallimento né le obbligazioni proprie delle società commerciali”. 3 Quindi non si invoca un errore sul precetto normativo, ma si sostiene che AR non poteva “neppure supporre di dover chiedere il fallimento, perché la cooperativa non lo permetteva come soggetto giuridico regolato da norme specifiche”. In sostanza: “l’elemento soggettivo richiesto per la commissione del reato non può dirsi sussistente in capo al ricorrente per la mancanza della consapevolezza del dovere giuridico di agire per la richiesta di fallimento”. E questa ignoranza incolpevole vale per tutti gli obblighi dell’imprenditore commerciale. 4. EL CH formula due motivi. 4.1. Il primo denuncia violazione di legge sostanziale e processuale in quanto l’imputata è stata chiamata a rispondere dei reati in rassegna solo in forza della titolarità formare assunta all’interno della società, senza che risulti provato l’esercizio di fatto di attività gestoria. 4.2. Il secondo motivo evidenzia la contraddittorietà della motivazione che da un lato esclude la sussistenza di elementi da cui desumere l’esercizio da parte della ricorrente di compiti gestori, ma dall’altro lato ne conferma la condanna “equiparando l’amministrazione di fatto a quella di diritto”. Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della responsabilità penale dell’amministratore non operativo occorre dimostrare, sostiene la difesa, il contributo causale fornito, nonché la consapevolezza del fatto illecito. Elementi del tutto assenti nella motivazione della sentenza impugnata. 5. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha depositato una articolata requisitoria a sostegno delle conclusioni in epigrafe trascritte. Il 20 aprile 2026, e quindi tardivamente, i difensori di ZO AR hanno depositato una memoria difensiva a sostegno dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati. 2. Il ricorso di ZO AR. 2.1. Il primo motivo è inammissibile. 4 Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, già il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità degli imputati quali amministratori di diritto della società cooperativa. ZO AR e EL CH sono soci fondatori e componenti del consiglio di amministrazione — unitamente a RD DO BÀ (originario coimputato) — della società fallita. La sentenza di primo grado legava espressamente a tale qualifica l’affermazione di colpevolezza in ordine sia all’inosservanza degli obblighi di legge produttiva dell’aggravamento del dissesto proprio (cfr. pagg. 6 e 7) sia alla omessa tenuta della contabilità nei tre anni antecedenti al fallimento (pag. 8). In sede di appello gli imputati non hanno sollevato specifica eccezione di nullità. Ne consegue che la diversità del fatto non è deducibile in questa sede, in quanto la violazione del principio di necessaria correlazione fra accusa e sentenza dà luogo ad una nullità non rientrante fra quelle assolute ed insanabili, ma a regime intermedio, sicché tale vizio non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità ove esso non sia stato denunciato nei motivi di appello (cfr. Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886 – 01; Sez. 6, n. 31436 del 12/07/2012, Di Stefano, Rv. 253217 - 01Sez. 5, n. 44008 del 28/09/2005, [...], Rv. 232805 – 01). In ogni caso l’eccezione è manifestamente infondata, dato che la condotta ascritta è rimasta immutata e la posizione degli imputati, nonché il ruolo dagli stessi ricoperto risultavano, in modo chiaro, dagli atti, sicché opera il principio per cui: «In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (cfr. per tutte Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, [...], Rv. 248051 – 01). Del resto proprio sul tema della qualifica di amministratore di fatto o di diritto indicata, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nell’affermare che non integra violazione del principio di correlazione tra il reato contestato e quello ritenuto in sentenza, previsto dall'art. 521 cod. proc. pen., la decisione con la quale un 5 soggetto venga condannato per bancarotta fraudolenta nella qualità di socio amministratore di fatto, anziché quale amministratore unico di diritto, qualora rimanga immutata l'azione distrattiva ascrittagli (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 11158 del 18/12/2025, dep. 2026, Calvi, Rv. 289597 – 01). 2.2. Il secondo motivo è infondato. Il 3 agosto 2018 il Tribunale civile ha dichiarato il fallimento della “Hydralcoop soc. coop. a r.i.”, in quanto la società cooperativa esercitava attività commerciale. La tesi difensiva imperniata sull’imprevedibilità del fallimento si infrange su due considerazioni, una giuridica e una fattuale. Sul piano giuridico va ricordato che la fallibilità delle cooperative mutualistiche non è il portato di una giurisprudenza recente, ma è stata riconosciuta dalla giurisprudenza civile di legittimità sin dal 1980 allorché si ebbe ad affermare che l'esercizio di un’impresa commerciale e il relativo intento di lucro non sono inconciliabili con lo scopo mutualistico proprio delle cooperative, pertanto, in caso di insolvenza, le società cooperative che hanno per oggetto un'attività commerciale sono soggette a fallimento (art 2540, secondo comma, cod civ), anche nell'ipotesi in cui detta attività non sia contemplata come oggetto sociale, ma sia stata in concreto esercitata (cfr. Sez. 1, n. 3856 del 18/06/1980, Rv. 407710 – 01). Nello stesso senso continua ad esprimersi, in modo costante, la giurisprudenza successiva: Lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben può essere presente in una società cooperativa, la quale pertanto, ove svolga attività commerciale, in caso di insolvenza, può essere assoggettata a fallimento, in applicazione dell'art. 2545 terdecies c.c. (cfr. tra le altre Sez. 1, n. 25478 del 10/10/2019, Rv. 655625 - 01). Sul piano fattuale è sufficiente constatare che l’attribuzione di responsabilità all’imputato si raccorda alla circostanza che costui ha fondato la società, è entrato nel consiglio di amministrazione e ne è rimasto parte sino al fallimento, quindi conosceva perfettamente la tipologia di attività svolta in concreto, né del resto in ricorso si svolgono specifici argomenti in senso contrario. 3. Il ricorso di EL CH è infondato. I due motivi proposti vertono sostanzialmente sul medesimo tema involgente il titolo di responsabilità dell’imputata e le relative conseguenze. 6 Sul punto va richiamato quanto già osservato a proposito del primo motivo del ricorso AR. Qualifica e poteri degli imputati sono stati chiariti dal giudice di primo grado con motivi non adeguatamente contrastati in sede di gravame. La Corte di appello si limita ad arricchire le considerazioni del Tribunale, rilevando, in diritto, come la qualifica soggettiva che viene in rilievo, per ZO AR e EL CH, è quella di amministratore di diritto e non quella di amministratore di fatto, come riportato nel capo di imputazione. Sul punto va ribadito che la scelta, decisamente singolare, del pubblico ministero di formulare l’addebito indicando gli amministratori di diritto come “amministratori di fatto” è stata da subito precisata e “corretta” ad opera del giudice di primo grado, di talché non può ravvisarsi alcuna interferenza con il diritto di difesa. 4. Dal rigetto dei ricorsi discende la condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LI MA RO CH RO
sentita la relazione svolta dal consigliere LI MA RO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso di AR ZO e di dichiarare inammissibile il ricorso di EL CH. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, per quanto qui interessa, ha confermato la condanna di ZO AR e EL CH in ordine ai reati di bancarotta semplice documentale e da aggravamento del dissesto loro ascritti nella veste di componenti del Consiglio di amministrazione della “Hydralcoop soc. coop. a r.i.”, dichiarata fallita il 3 agosto 2018. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19110 Anno 2026 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 24/04/2026 2 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, tramite i rispettivi difensori, sviluppando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 3. ZO AR articola due motivi. 3.1. Con il primo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., l’inosservanza del principio di correlazione tra imputazione e sentenza. Il capo di imputazione chiama AR a rispondere dei reati fallimentari in rassegna nella veste di amministratore di fatto della società cooperativa fallita. La Corte di appello, dopo aver preso atto che dall’istruttoria non erano emersi elementi sufficienti per suffragare il ruolo indicato nell’editto accusatorio, dichiara comunque l’imputato responsabile dei fatti ascrittigli quale componente del Consiglio di amministrazione e quindi in virtù della veste formale ricoperta. In tal modo non solo stravolge l’impianto della decisione di primo grado, ma viola il precetto dell’art. 521, cod. proc. pen., poiché “esercitare le funzioni di diritto di amministratore ed esercitare le funzioni in fatto di amministratore sono due circostanze storiche completamente diverse”. E ciò anche in prospettiva difensiva dato che nel primo caso l’oggetto della prova si incentra sui poteri e le attribuzioni all’interno del consiglio di amministrazione, sui criteri di funzionamento dell’amministrazione della società e, quindi, sulla riferibilità a un componente del consiglio degli obblighi propri del presidente o dell’amministratore delegato;
mentre nel secondo caso compito della difesa è disquisire in ordine alla valenza degli indici, portati dall’accusa, sintomatici dell’esercizio di un ruolo gestorio, che è quanto avvenuto, in modo fruttuoso per la difesa, nel presente processo. 3.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sugli artt. 42 e 43 cod. pen. Secondo il ricorrente, la Corte di appello si è inutilmente attardata sul profilo della sindacabilità della dichiarazione di fallimento quando invece il tema posto in sede di gravame verteva sull’elemento soggettivo del dolo o della colpa inescusabile: nel corso dell’attività della cooperativa, che per la forma mutualistica assunta non soggiaceva alle regole dell’impresa commerciale, l’imputato non avrebbe potuto prefigurarsi la dichiarazione di fallimento effettuata dal Tribunale di Lodi. Al ricorrente si imputa di aver aggravato il dissesto astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento, ma il ricorrente “non poteva avere consapevolezza psicologica di dover richiedere il fallimento sussistendone le condizioni di legge, proprio perché la struttura giuridica della cooperativa di produzione lavoro non ammetteva il fallimento né le obbligazioni proprie delle società commerciali”. 3 Quindi non si invoca un errore sul precetto normativo, ma si sostiene che AR non poteva “neppure supporre di dover chiedere il fallimento, perché la cooperativa non lo permetteva come soggetto giuridico regolato da norme specifiche”. In sostanza: “l’elemento soggettivo richiesto per la commissione del reato non può dirsi sussistente in capo al ricorrente per la mancanza della consapevolezza del dovere giuridico di agire per la richiesta di fallimento”. E questa ignoranza incolpevole vale per tutti gli obblighi dell’imprenditore commerciale. 4. EL CH formula due motivi. 4.1. Il primo denuncia violazione di legge sostanziale e processuale in quanto l’imputata è stata chiamata a rispondere dei reati in rassegna solo in forza della titolarità formare assunta all’interno della società, senza che risulti provato l’esercizio di fatto di attività gestoria. 4.2. Il secondo motivo evidenzia la contraddittorietà della motivazione che da un lato esclude la sussistenza di elementi da cui desumere l’esercizio da parte della ricorrente di compiti gestori, ma dall’altro lato ne conferma la condanna “equiparando l’amministrazione di fatto a quella di diritto”. Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della responsabilità penale dell’amministratore non operativo occorre dimostrare, sostiene la difesa, il contributo causale fornito, nonché la consapevolezza del fatto illecito. Elementi del tutto assenti nella motivazione della sentenza impugnata. 5. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha depositato una articolata requisitoria a sostegno delle conclusioni in epigrafe trascritte. Il 20 aprile 2026, e quindi tardivamente, i difensori di ZO AR hanno depositato una memoria difensiva a sostegno dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati. 2. Il ricorso di ZO AR. 2.1. Il primo motivo è inammissibile. 4 Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, già il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità degli imputati quali amministratori di diritto della società cooperativa. ZO AR e EL CH sono soci fondatori e componenti del consiglio di amministrazione — unitamente a RD DO BÀ (originario coimputato) — della società fallita. La sentenza di primo grado legava espressamente a tale qualifica l’affermazione di colpevolezza in ordine sia all’inosservanza degli obblighi di legge produttiva dell’aggravamento del dissesto proprio (cfr. pagg. 6 e 7) sia alla omessa tenuta della contabilità nei tre anni antecedenti al fallimento (pag. 8). In sede di appello gli imputati non hanno sollevato specifica eccezione di nullità. Ne consegue che la diversità del fatto non è deducibile in questa sede, in quanto la violazione del principio di necessaria correlazione fra accusa e sentenza dà luogo ad una nullità non rientrante fra quelle assolute ed insanabili, ma a regime intermedio, sicché tale vizio non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità ove esso non sia stato denunciato nei motivi di appello (cfr. Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886 – 01; Sez. 6, n. 31436 del 12/07/2012, Di Stefano, Rv. 253217 - 01Sez. 5, n. 44008 del 28/09/2005, [...], Rv. 232805 – 01). In ogni caso l’eccezione è manifestamente infondata, dato che la condotta ascritta è rimasta immutata e la posizione degli imputati, nonché il ruolo dagli stessi ricoperto risultavano, in modo chiaro, dagli atti, sicché opera il principio per cui: «In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (cfr. per tutte Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, [...], Rv. 248051 – 01). Del resto proprio sul tema della qualifica di amministratore di fatto o di diritto indicata, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nell’affermare che non integra violazione del principio di correlazione tra il reato contestato e quello ritenuto in sentenza, previsto dall'art. 521 cod. proc. pen., la decisione con la quale un 5 soggetto venga condannato per bancarotta fraudolenta nella qualità di socio amministratore di fatto, anziché quale amministratore unico di diritto, qualora rimanga immutata l'azione distrattiva ascrittagli (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 11158 del 18/12/2025, dep. 2026, Calvi, Rv. 289597 – 01). 2.2. Il secondo motivo è infondato. Il 3 agosto 2018 il Tribunale civile ha dichiarato il fallimento della “Hydralcoop soc. coop. a r.i.”, in quanto la società cooperativa esercitava attività commerciale. La tesi difensiva imperniata sull’imprevedibilità del fallimento si infrange su due considerazioni, una giuridica e una fattuale. Sul piano giuridico va ricordato che la fallibilità delle cooperative mutualistiche non è il portato di una giurisprudenza recente, ma è stata riconosciuta dalla giurisprudenza civile di legittimità sin dal 1980 allorché si ebbe ad affermare che l'esercizio di un’impresa commerciale e il relativo intento di lucro non sono inconciliabili con lo scopo mutualistico proprio delle cooperative, pertanto, in caso di insolvenza, le società cooperative che hanno per oggetto un'attività commerciale sono soggette a fallimento (art 2540, secondo comma, cod civ), anche nell'ipotesi in cui detta attività non sia contemplata come oggetto sociale, ma sia stata in concreto esercitata (cfr. Sez. 1, n. 3856 del 18/06/1980, Rv. 407710 – 01). Nello stesso senso continua ad esprimersi, in modo costante, la giurisprudenza successiva: Lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben può essere presente in una società cooperativa, la quale pertanto, ove svolga attività commerciale, in caso di insolvenza, può essere assoggettata a fallimento, in applicazione dell'art. 2545 terdecies c.c. (cfr. tra le altre Sez. 1, n. 25478 del 10/10/2019, Rv. 655625 - 01). Sul piano fattuale è sufficiente constatare che l’attribuzione di responsabilità all’imputato si raccorda alla circostanza che costui ha fondato la società, è entrato nel consiglio di amministrazione e ne è rimasto parte sino al fallimento, quindi conosceva perfettamente la tipologia di attività svolta in concreto, né del resto in ricorso si svolgono specifici argomenti in senso contrario. 3. Il ricorso di EL CH è infondato. I due motivi proposti vertono sostanzialmente sul medesimo tema involgente il titolo di responsabilità dell’imputata e le relative conseguenze. 6 Sul punto va richiamato quanto già osservato a proposito del primo motivo del ricorso AR. Qualifica e poteri degli imputati sono stati chiariti dal giudice di primo grado con motivi non adeguatamente contrastati in sede di gravame. La Corte di appello si limita ad arricchire le considerazioni del Tribunale, rilevando, in diritto, come la qualifica soggettiva che viene in rilievo, per ZO AR e EL CH, è quella di amministratore di diritto e non quella di amministratore di fatto, come riportato nel capo di imputazione. Sul punto va ribadito che la scelta, decisamente singolare, del pubblico ministero di formulare l’addebito indicando gli amministratori di diritto come “amministratori di fatto” è stata da subito precisata e “corretta” ad opera del giudice di primo grado, di talché non può ravvisarsi alcuna interferenza con il diritto di difesa. 4. Dal rigetto dei ricorsi discende la condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LI MA RO CH RO