Sentenza 12 ottobre 2016
Massime • 1
In tema di patteggiamento, ai fini della valutazione della legalità della pena e del rispetto della disposizione di cui all'art. 99, ultimo comma, cod. pen., si deve aver riguardo all'aumento di pena nell'entità concordata all'esito della riduzione per il rito e non a quello risultante dai passaggi intermedi precedenti. (Nella specie, la Corte ha ritenuto congrua e legittima la pena finale in un caso in cui l'aumento applicato per la ritenuta recidiva era stato disposto in misura superiore al cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti).
Commentari • 2
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In tema di applicazione della pena concordata, cosa accade quando il giudice ritenga di pervenire a diversa qualificazione giuridica del fatto Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento applicava, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in ordine ai reati di cui agli artt. 3, l. 146/2006 e 416 cod. per). (capo unico), 110 e 624, 625 n. 2, 61 n. 5 e 61-bis cod. pen. (capi a e b), 110, 648, 61-bis cod. pen. (capo e), concesse le attenuanti generiche, per alcuni degli imputati, la pena di anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 600 di …
Leggi di più… - 2. Quando la pena è illegaleDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 28 aprile 2021
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Il GUP del Tribunale di Fermo aveva applicato su richiesta delle parti ad un imputato la pena concordata in relazione ai reati di rapina aggravata lesioni. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la detta sentenza proponeva ricorso il difensore deducendo i seguenti motivi: 1) vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati di lesioni e di falso sul rilievo che occorreva verificare l'effettiva portata delle lesioni provocate alla persona offesa e non vi era prova del dolo dell'imputato nei reati di falso; 2) errore nella determinazione della sanzione poiché alla pena base prevista …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/10/2016, n. 51736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51736 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2016 |
Testo completo
5 1 736/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12/10/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1296/2016 GERARDO SABEONE -· Presidente - REGISTRO GENERALE N.17662/2016 ROSSELLA CATENA ANDREA FIDANZIA Rel. Consigliere - FERDINANDO LIGNOLA ANTONIO SETTEMBRE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PI BI nato il [...] a [...] R avverso la sentenza del 25/02/2015 del TRIBUNALE di CATANIA sentita la relazione svolta dal Consigliere FERDINANDO LIGNOLA;
lette/sentite le conclusioni del PG ся Udit i difensor Avv.; Letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale, dott.ssa M. Francesca Loy, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25 febbraio 2015, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, applicava ex art. 444 cod. proc. pen. a OP IO, imputato di violazione di domicilio aggravata dalla violenza sulle cose e dalla recidiva reiterata ed infraquinquennale, la pena di 1 anno, 1 mese e 10 giorni di reclusione;
la sentenza dà atto del seguente calcolo: pena base 1 anno di reclusione, aumentata per la recidiva ad 1 anno e 8 mesi di reclusione, ridotta per il rito prescelto ad 1 anno, 1 mese e 10 giorni di reclusione.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, avv. Orazio Genovese, deducendo inosservanza ○ erronea applicazione dell'art. 99, ultimo comma, cod. pen., perché l'aumento applicato per la recidiva di 8 mesi di reclusione è superiore al cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti, equivalente a 7 mesi e 16 giorni di reclusione. Inoltre ci si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, che avrebbe consentito di ridurre ulteriormente la pena, peraltro senza alcuna motivazione sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato. È vero che dal certificato penale in atti risultano due iscrizioni, per furto in abitazione tentato e furto aggravato in concorso, per le quali l'imputato ha riportato, su richiesta delle parti, rispettivamente la pena di 3 mesi e 16 giorni di reclusione e 4 mesi di reclusione. Pur tuttavia non è esatto affermare che l'aumento applicato la recidiva dal Tribunale di Catania è superiore a 7 mesi e 16 giorni di reclusione, poiché il ricorrente (ed il Procuratore Generale) non tengono conto della riduzione per il rito. Come è noto, ai fini della valutazione della congruità della pena di cui è stata chiesta l'applicazione, deve aversi riguardo alla pena indicata nel risultato finale, indipendentemente dai singoli "passaggi" interni, in quanto è proprio tale risultato che assume valenza "esterna", quale espressione ultima e definitiva dell'incontro delle volontà delle parti. L'accordo, infatti, si forma non sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì, 2 appunto, sul risultato finale delle operazioni stesse. Ne costituisce riprova il fatto che eventuali errori di calcolo commessi nel determinare la sanzione concordata ed applicata dal giudice non assumono alcuna rilevanza, purché il risultato finale non si traduca in una pena illegale (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 28641 del 28/05/2009, Fontana, Rv. 24458201; Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, Marchisella, Rv. 257151; Sez. 1, n. 29668 del 17/06/2014, Cannizzo, Rv. 263217).
2. Tale regola va applicata anche dalla Suprema Corte, nella verifica della legalità della pena, poiché i passaggi intermedi restano esclusi dalla verifica del giudice di merito.
3. Pur nella consapevolezza di un diverso e recente orientamento espresso dalla Prima Sezione di questa Corte (Sez. 1, n. 32172 del 26/06/2015, Lalima, Rv. 264557), secondo il quale la valutazione giudiziale nella congruità della pena indicata dalle parti deve aver riguardo all'entità della sanzione concordata prima di operare la riduzione ai sensi dell'art. 444, comma primo, cod. proc. pen., il Collegio ha ritenuto di condividere l'orientamento tradizionale e consolidato, non adducendo la decisione difforme alcuna argomentazione per superare la considerazione W decisiva, espressa da quello di segno contrario, secondo il quale l'accordo si forma solo sul risultato finale delle operazioni e non sui passaggi intermedi.
4. Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto: «Ai fini della valutazione della legalità della pena di cui è stata chiesta l'applicazione, deve aversi riguardo al risultato finale indicato dalle parti, A N indipendentemente dai singoli "passaggi" interni, in quanto è proprio tale risultato che assume valenza "esterna", quale espressione ultima e definitiva dell'incontro delle volontà delle parti. Di conseguenza, ai fini del rispetto dell'art. 99, ultimo comma, cod. pen., occorre considerare l'aumento pena applicato per la recidiva al netto della riduzione per il rito e non l'aumento operato sulla pena base, prima della riduzione finale".
5. La seconda doglianza è manifestamente infondata, in quanto che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il riconoscimento delle attenuanti generiche può avvenire soltanto allorquando la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti e non quando, come nel caso di specie, non sia stata richiesta (Sez. U, n. 5882 del 11/05/1993, Iovine, Rv. 193417; più di recente: Sez. 4, n. 34352 del 13/05/2003, Borzi, Rv. 228309). 3 6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016 Il consigliere estensore Il presidente Ferdinando Lignola Gerardo Sabeone Wabern CANCELLERIA add 5 DIC 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lahzuise erjuse 4