Sentenza 13 luglio 2007
Massime • 1
La mancata sottoscrizione della sentenza da parte del giudice monocratico comporta la nullità del provvedimento medesimo, che può peraltro essere sanata con la mera rinnovazione dell'atto viziato e cioè attraverso una nuova redazione del medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/07/2007, n. 34293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34293 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 13/07/2007
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 1391
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 004317/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO la Corte di Appello di Potenza;
nei confronti di:
1) NO SC N. IL 12/05/1977;
avverso SENTENZA del 05/05/2006 GIP TRIBUNALE di POTENZA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOVARESE SC;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto rigettarsi il ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Potenza ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del locale Tribunale, emessa in data 5 maggio 2006, con la quale a NO SC veniva applicata la pena per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, deducendo quali motivi la violazione dell'art. 546 c.p.p. poiché la sentenza non era stata sottoscritta in calce dall'estensore.
Con memoria, depositata il 26 giugno 2007, il difensore di ufficio dell'imputato instava per l'accoglimento del ricorso, contrastando la requisitoria scritta del P.G. presso questa Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, sicché occorre annullare la sentenza impugnata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Potenza.
Non ignora il collegio l'esistenza di un indirizzo che ritiene sussistente una mera irregolarità (sez. 3^ 13 dicembre 2001 n. 44657 rv. 220445) ed ammette la correzione di questo errore materiale (Cass. sez. 6^ 8 agosto 2003 n. 34089 rv. 226328 e Cass. sez. 5^ 17 febbraio 2004 n. 6246 rv. 228082), sebbene esistano pure decisioni contrarie (Cass. sez. 5^ 1 settembre 2004 n. 35769 rv. 229328), ma si tratta di casi in cui si è presenza di carenza di sottoscrizione da parte del Presidente in un organo collegiale e non di un giudice monocratico.
Non sconosce, neppure, il collegio, l'evoluzione giurisprudenziale e l'elaborazione dottrinale in tema di sentenza emessa in seguito a c.d. patteggiamento, come nella fattispecie, ove l'obbligo motivazionale è ridotto, un rilievo particolare assume il verbale dibattimentale in cui è sanzionato l'accordo, tanto da prevalere persino sull'erronea pena indicata in dispositivo (Cass. sez. 6^ 18 febbraio 2004 n. 6857 rv. 228606) e sulla stessa motivazione della sentenza (Cass. sez. 5^ 10 novembre 1999 n. 4070 rv. 214559 cui adde Cass. sez. 2^ 15 dicembre 2005 n. 45526 rv. 232935) e da consentire l'integrazione del dispositivo e della motivazione (Cass. sez. 3^ 6 agosto 2001 n. 30505 rv. 219983, relativa ad un caso in cui non risultava concesso il beneficio di cui all'art. 163 c.p., la cui concessione si poteva evincere dall'interpretazione dell'accordo). Tuttavia il collegio ritiene che, nel caso in cui si tratti di sentenza emessa da giudice monocratico, debba essere seguito quell'indirizzo giurisprudenziale, più aderente al dato letterale dell'art. 546 c.p.p., secondo cui "qualora la sentenza sia mancante della sottoscrizione finale del giudice, la nullità prevista, per tale ipotesi, dall'art. 546 c.p.p., comma 3, non è esclusa ne' dall'esistenza del dispositivo letto in udienza e debitamente sottoscritto, ne' dal fatto che le pagine del documento precedenti l'ultima siano state contrassegnate a margine da informi ghirigori inidonei, come tali, in assenza di una firma chiarificatrice alla fine dell'atto, ad assicurare la sua provenienza dal giudice che lo ha compiuto" (Cass. sez. 1^, 10 novembre 1999 n. 12754 rv. 214394). Peraltro, "la nullità della sentenza derivante dalla mancata sottoscrizione del giudice, in quanto vizio che attiene soltanto alla formazione del documento nel quale è trasfusa la deliberazione, è di carattere relativo e può essere sanata - non travolgendo il giudizio, della cui regolarità fanno fede il processo verbale di dibattimento e il dispositivo pubblicato in udienza - con la mera rinnovazione dell'atto viziato, vale a dire con una nuova redazione del medesimo" (Cass. n. 12754 del 1999 cit).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Potenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2007. Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2007