Sentenza 10 gennaio 2003
Massime • 1
L'attribuzione della qualità di parte all'interventore nel processo "iussu iudicis" non postula la proposizione di domande da parte del medesimo (nè che domande siano, viceversa, formulate nei suoi confronti), essendo, per converso, sufficiente la sua presenza o evocazione in giudizio, che dà per ciò stesso luogo ad una fattispecie di litisconsorzio processuale, con la conseguenza che,- pur non potendosi pronunciare condanna del terzo in favore dell'attore, se questi non l'abbia voluta, tuttavia la domanda nei confronti del terzo può essere anche implicita e non può mai considerarsi nuova, sempre che l'intervenuto sia stato disposto in ipotesi di declinazione, da parte dell'originario convenuto, della titolarità dell'obbligazione dedotta, con indicazione di quella del terzo e, quindi, al fine di accertare, nel contraddittorio di tutti gli interessati, quale sia la parte obbligata in relazione al titolo azionato con l'atto introduttivo, così che al processo si aggiunga solo una parte e non anche una nuova causa "petendi" o un diverso "petitum".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/01/2003, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. VINCENZO COLARUSSO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CE AL, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOURP presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato MARIO SAMBATARO, giusta de lega in atti;
- ricorrente -
contro
AP AN, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato AL TORRISI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
NO AR RA, CE DO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 43/99 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 30/01/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per accoglimento primo motivo, assorbito nel resto.
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 10/7/1982 IC AT conveniva in giudizio PP EL chiedendone la condanna al pagamento di L. 153.000.000 a saldo del corrispettivo dovuto per i lavori di costruzione di un fabbricato urbano eseguiti da esso istante. Il convenuto, costituitosi, resisteva alla domanda evidenziando: di essere proprietario di una sola delle sezioni del fabbricato costruito dall'attore relativamente alla quale aveva corrisposto al IC, a saldo di ogni sua pretesa, L. 37.000.000; di aver conferito incarico all'attore per la realizzazione solo della detta sezione di fabbricato e non pure dell'altra appartenente a IC OM il quale aveva dato incarico al fratello AT per l'esecuzione dei relativi lavori.
Veniva ordinato l'intervento di IC OM il quale, citato dal fratello AT, si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attrice ed assumendo che egli era proprietario di una delle due sezioni del fabbricato in questione per la cui realizzazione era stato il committente dei lavori versando al germano L. 39.600.000 a saldo.
Successivamente veniva ordinato l'intervento ex articolo 107 c.p.c. di AN RI IA risultata in regime di comunione legale con il marito PP EL.
Il processo, interrotto per la morte del procuratore del convenuto, veniva riassunto dall'attore e dopo la riassunzione restava contumace IC OM. Quindi, all'udienza di precisazione delle conclusioni, la parte attrice chiedeva la condanna dei coniugi PP-AN e di IC OM al pagamento di L. 121.955.560.
L'adito tribunale di Catania, con sentenza 21/3/1994, rigettava la domanda nei confronti dei detti coniugi e dichiarava inammissibile quella proposta
contro
IC OM all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Avverso la detta sentenza IC AT proponeva gravame al quale resistevano i coniugi PP-AN, mentre IC OM rimaneva contumace.
La corte di appello di Catania, con sentenza 30/1/1999, rigettava il gravame osservando: che esattamente il tribunale aveva ritenuto proposta per la prima volta la domanda di IC AT nei confronti del fratello OM all'udienza di precisazione delle conclusioni, quando, cioè, quest'ultimo era contumace;
che IC AT, con l'atto di citazione notificato al fratello, non aveva esteso contro il germano la propria domanda originaria avanzata solo contro lo PP, avendo in tale atto chiesto che venissero accolte "tutte le richieste e conclusioni di cui all'atto di citazione" le quali erano dirette esclusivamente nei confronti dello PP;
che, al fine dell'individuazione del titolare dell'obbligo di pagamento del corrispettivo dell'opera eseguita dall'appaltatore IC AT, occorreva fare riferimento non ai titolari del diritto di proprietà del terreno sul quale era stato realizzata la detta opera, bensì alla persona o alle persone che avevano conferito l'incarico;
che, come era pacifico in atti, la AN non aveva rivestito il ruolo di committente dei lavori;
che il fabbricato realizzato constava di due sezioni contigue, ben individuate e distinte, di cui una destinata ad abitazione di PP EL e l'altra destinata ad abitazione di IC OM;
che lo PP non era tenuto a pagare il saldo dei lavori relativi alla seconda delle dette sezioni non avendo parte attrice provato che il convenuto era stato il committente di tali lavori;
che, come emergeva dalle deposizioni testimoniali, PP EL e IC OM avevano ciascuno commissionato a IC AT i lavori relativi alla sezione di fabbricato destinata a propria abitazione;
che pertanto andava negato l'obbligo dello PP di pagare il saldo eventualmente ancora dovuto per i lavori relativi alla sezione di fabbricato destinata ad abitazione di IC OM;
che lo PP aveva pagato acconti per L. 37.000.000 superiori al valore dei lavori eseguiti per cui aveva saldato interamente il proprio debito.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Catania è stata chiesta da IC AT con ricorso affidato a due motivi. PP EL ha resistito con controricorso, mentre AN RI IA e IC OM non hanno svolto attività difensiva in sede di legittimità.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso IC AT, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 107 e 292 c.p.c., deduce che - al contrario di quanto affermato dalla corte di appello e conformemente ai principi pacifici in dottrina ed in giurisprudenza - il terzo IC OM, dal momento nel quale ha accettato il contraddittorio e preso conclusioni nel merito, è divenuto parte in causa e le richieste specifiche formulate da esso ricorrente contro il detto terzo non possono qualificarsi come domande nuove e devono ritenersi proponibili per la prima volta anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Il motivo è fondato.
Occorre osservare che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire (tra le tante, sentenza 10/8/1996 n. 7436), per l'attribuzione della qualità di parte all'interventore iussu iudicis, non è necessario che egli proponga domande, ne' che queste vengano formulate nei suoi confronti: basta la sua presenza o evocazione nel giudizio (durante l'intero corso di esso) a dar luogo ad un litisconsorzio di natura processuale e ad estendere anche nei suoi confronti tutte le correlative domande e gli effetti del giudicato giacché proprio a tale esigenza risponde l'istituto di cui all'articolo 107 c.p.c. Non incorre quindi nel vizio di ultra petizione la sentenza del giudice di merito che, pure in difetto di una esplicita richiesta, pronunci condanna del terzo chiamato.
In proposito va ribadito che la chiamata del terzo responsabile nel processo, per ordine del giudice, tende a supplire al difetto di attività da parte dell'attore per cui il terzo diviene parte in causa e le richieste specifiche formulate dall'attore contro il detto terzo, purché contenute entro i limiti della domanda originaria, non possono qualificarsi domande nuove e devono ritenersi proponibili per la prima volta anche in sede di precisazione delle conclusioni. Pertanto, pur non potendosi pronunciare la condanna dell'interventore a favore dell'attore, se questi non l'abbia voluta, tuttavia la domanda nei suoi confronti può essere anche implicita e comunque non può mai essere considerata nuova. Ciò vale a condizione che l'intervento sia stato disposto (come appunto verificatosi nella specie) in relazione ad ipotesi di declinazione, da parte dell'originario convenuto, della propria titolarità dell'obbligazione dedotta in giudizio, con indicazione di quella del terzo e, quindi, al fine di accertare, nel contraddittorio di tutti ali interessati, quale sia la parte realmente obbligata rispetto al titolo fatto valere con l'atto introduttivo del giudizio. Solo in questo caso, infatti, la circostanza che il terzo venga chiamato a rispondere degli effetti di quel titolo comporta che al processo si aggiunga semplicemente una parte e non anche una nuova causa petendi, sicché ferma restando nei suoi elementi di oggettiva identificazione la domanda introduttiva, si tratti solo di identificarne gli estremi soggettivi. In tal caso, cioè, ove l'attore, nel corso del giudizio, proponga la domanda di condanna nei confronti del chiamato, la circostanza costituisce mera esplicitazione dell'intento di ottenere, da chiunque sia obbligato all'adempimento, il "bene della vita" effettivamente perseguito, senza che, nei confronti del terzo, si svolga pretesa ulteriore o diversa rispetto a quella emergente dalla domanda introduttiva e manifestata al terzo stesso mediante l'atto di chiamata: onde di una siffatta situazione è mero corollario il rilievo della non necessità della notificazione al terzo contumace, ai sensi dell'articolo 292, c.p.c., della detta domanda. Qualora, invece, la domanda proposta nei confronti del terzo si fondi su di un titolo giuridico diverso da quello fatto valere nei confronti dell'originario convenuto, si verifica una modificazione anche oggettiva del rapporto processuale, che non può non essere portata a conoscenza dell'interessato contumace, in assolvimento dell'onere espressamente imposto dalla disposizione da ultima citata. Quest'ultima situazione non si è verificata nella specie come emerge dalla lettura della sentenza impugnata: l'intervento jussu iudicis ex articolo 107 c.p.c. è stato disposto per aver l'originario convenuto (PP EL) negato di essere titolare dell'intera obbligazione dedotta in giudizio ed indicato un terzo (ossia IC OM) come titolare di parte di tale obbligazione. L'intervento è stato quindi ordinato ex articolo 107 c.p.c. al fine di accertare, nel contraddittorio di tutti gli interessati, la parte realmente obbligata rispetto al titolo fatto valere con l'atto introduttivo del giudizio. L'identità della causa petendi esclude che le due domande possano ritenersi oggettivamente diverse e che la seconda proposta nei confronti del terzo possa essere considerata come connotata da elementi di novità rispetto alla prima (rivolta al convenuto) sì da imporne la notificazione al terzo non costituito.
La domanda proposta in primo grado, in sede di precisazione delle conclusioni, da IC AT nei confronti del terzo chiamato in causa (IC OM) non può pertanto essere ritenuta nuova sicché - al contrario di quanto sostenuto dalla corte di appello nella sentenza impugnata - deve escludersi la sussistenza della necessità della notifica della stessa al detto terzo rimasto contumace a norma dell'articolo 292 c.p.c. Con il secondo motivo IC AT denuncia insufficiente motivazione per insufficiente valutazione della deposizione testimoniale di RA AT. Ad avviso del ricorrente la corte di appello ha omesso di esaminare specificamente la citata deposizione testimoniale la quale, se tenuta in debito conto, avrebbe potuto determinare una diversa pronuncia. La corte di merito non ha considerato la comproprietà del terreno: l'obbligo di pagare il saldo deve essere identificato con riferimento alla unitarietà dell'immobile essendo irrilevante la suddivisione di questo in dite sezioni. Il suolo e la costruzione costituiscono. fisicamente e giuridicamente, una entità unica, come unica ed indivisibile è la prestazione dell'esecutore dell'obbligo.
Il motivo è infondato risolvendosi, pur se titolato come vizio di motivazione, essenzialmente nella prospettazione di una diversa valutazione del merito della causa e nella pretesa di contrastare apprezzamenti di fatti e di risultanze probatorie che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito la cui motivazione al riguardo non è censurabile se - come nel caso di specie - sufficiente ed esente da vizi logici e da errori di diritto: il sindacato di legittimità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito nell'impugnata sentenza. Spetta infatti solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento e valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Nè per ottemperare all'obbligo della motivazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti essendo sufficiente che e li indichi ali elementi sui quali fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata.
Inoltre si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, soltanto quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza però un'approfondita disamina logica e giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte.
Parimenti si ha motivazione insufficiente nell'ipotesi di obiettiva deficienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formulazione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sorreggere e ad individuare con chiarezza la "ratio decidendi" ma non anche quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore o sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, vale a dire l'apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato secondo i compiti propri di esso giudice di merito.
Nel caso in esame non è ravvisabile il lamentato difetto di motivazione: il giudice di secondo grado ha dato conto delle proprie valutazioni delle prove acquisite, esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento.
Alle dette valutazioni il ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.
Bisogna altresì aggiungere che, come risulta dalla lettura della sentenza impugnata, la corte di appello ha ineccepibilmente precisato che IC AT non aveva fornito la prova - sullo stesso incombente - di aver ricevuto dallo PP l'incarico di realizzare anche i lavori relativi alla sezione del fabbricato destinata ad abitazione di IC OM. Il giudice di secondo grado ha quindi evidenziato, per completezza di motivazione, che come emergeva dalle prove testimoniali acquisite, PP EL e IC OM avevano ciascuno commissionato a IC AT i lavori relativi alle due parti - ben individuate e distinte - dell'edificio destinate alle rispettive abitazioni.
Da ciò risulta evidente il carattere non decisivo della questione relativa alla valenza probatoria della deposizione del teste RA AT atteso che la corte di appello ha basato il proprio convincimento non solo su detta deposizione, ma anche su quella di altro teste (Caliò GI) e su altre risultanze processuali.
In definitiva deve essere accolto il primo motivo di ricorso e rigettato il secondo. La sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla corte di appello di Messina che procederà ad un nuovo esame tenendo conto dei rilievi sopra svolti ed uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati. Il designato giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Messina.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2003