Sentenza 23 febbraio 1998
Massime • 1
La violazione del divieto assoluto di eseguire opere e lavori sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese posto dall'art. 96 r.d. 25 luglio 1904, n. 523, integra una contravvenzione la cui permanenza cessa con l'ultimazione dei lavori o comunque degli atti vietati posti in essere, ed i cui ulteriori effetti dannosi o pericolosi derivanti dal mantenimento delle opere eseguite non integrano ipotesi di reato ma determinano l'obbligatorio intervento della pubblica amministrazione, tenuta, in attuazione dell'art. 378 l. 20 marzo 1865 n, 2248, all. F, all'esecuzione degli indispensabili lavori di ripristino.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/02/1998, n. 3895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3895 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1. Dott. Giammanco Pietro Presidente del 23/2/1998
2. Dott. Savignano Giuseppe Consigliere SENTENZA
3. Dott. Postiglione Amedeo Consigliere N. 619
4. Dott. Grassi Aldo Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Morgigni Antonio Consigliere N. 28179/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso la Pretura di Pisa c/
NI OL, n. 14.5.24 Buti
PRATALI ORIETTA, n. 23.1.28 Buti
avverso la sentenza 24 marzo 1997 del pretore di Pisa sezione di Pontedera Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Antonio Morgigni;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Albano che ha concluso per: A. Con Rinvio.
Svolgimento del processo.
PA AR e IE AL venivano tratti a giudizio del pretore di Pisa sezione di Pontedera per rispondere della seguente imputazione: artt. 110, 81 cod. pen., 93 e 95 lett. f) g) R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e 374 L. 20 marzo 1865, n. 2248 all. f) per avere, in concorso tra loro, quali proprietari o utilizzatori dell'area, eseguito la costruzione di parte della loro abitazione e sulla sponda del corso d'acqua denominato "Vallino di San Sebastiano", la costruzione di varie opere lungo la sponda del medesimo ed a distanza inferiore a quella consentita dalle norme, la costruzione di varie opere all'interno dell'alveo del predetto corso e di sei piccole briglie in muratura lungo sempre il corso del medesimo, il tutto in assenza d'autorizzazione, a distanza dalle sponde inferiore a quanto consentito ed alterando il corso d'acqua fatti commessi sino ad oggi, acc. 9.6.94.
Il 24 marzo 1997 il pretore dichiarava non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione.
Ricorre il procuratore della Repubblica presso la pretura di Pisa, deducendo violazione delle legge penale. Assume che il reato in esame è permanente, in quanto la condotta non si esaurisce nell'abusiva costruzione ma consiste anche nel mantenimento della situazione di pericolo determinata dalla presenza delle opere suddette. Motivi della decisione.
Il ricorso è infondato.
Il pretore ha precisato che tutti i fatti ascritti sono avvenuti nel lontano 1960.
La materia è regolata dal R.D. 25 luglio 1904, n. 523 che così dispone:
Art. 93
Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa.
Art. 96
Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, i seguenti:
..........
f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
Al fine di stabilire se il reato in esame abbia carattere permanente, è necessario accertare gli estremi della condotta vietata e la durata della medesima sotto il profilo strettamente normativo. Il comportamento inibito consiste nell'esecuzione di "lavori ed opere" ovvero di "fatti che possono alterare gli argini", come espressamente specificato nella disposizione menzionata. Reputa il collegio che il reato è permanente soltanto limitatamente al tempo necessario alla realizzazione delle suddette attività non consentite. Non esistono in materia precedenti di questa corte. Va, tuttavia, ricordato che in materia di distruzione o deturpamento delle bellezze naturali la giurisprudenza assolutamente prevalente ha affermato e ritiene che "la violazione dell'art. 734 cod. pen. costituisce un reato istantaneo con effetti permanenti, perché l'azione si esaurisce all'atto del compimento della costruzione o delle alterazioni contestualmente al verificarsi della lesione del bene giuridico, con gli effetti permanenti del perdurante stato determinato dalle alterazioni delle bellezze naturali (sez. 2 sent. 0 7094 del 17/06/88 ud. 0 6/04 188 imp. Scalici rv. 178624; conf. 183714 187006 194668 202113).
A tale conclusione deve pervenirsi sulla base del principio di legalità, fissato nell'art. 25 della Costituzione, da cui discende quello di tassatività della fattispecie.
Nella specie il legislatore ha indicato con chiarezza il precetto. È noto che la dottrina si è a lungo intrattenuta sulla costruzione della teoria del c.d. "bene giuridico" e, cioè, nella individuazione degli interessi, che la norma penale mira a tutelare. Senza volersi addentrare in questa sede giurisprudenziale sulla storia di questa teoria, è sufficiente osservare che essa nacque per tentare di limitare la potestà punitiva dello stato, attraverso la ricerca di dati pregiuridici, ai quali la normazione dovrebbe adeguarsi.
Ad essa, poi, si sovrappose una tesi c.d. tecnico-giuridica, secondo la quale il "bene giuridico" deve fondarsi soltanto sulle scelte già assunte dal legislatore e tradotte nella previsione astratta. Questa impostazione si salda sul piano della interpretazione con uno dei criteri da tempo evidenziati dalla dottrina penalistica e, cioè, con quello c.d. teleologico.
L'interprete dovrebbe estrapolare dall'intero contesto legislativo l'interesse tutelato e "piegare" il dettato formale della norma alla protezione di questo obiettivo finalistico, così rendendo "attuale" la previsione astratta.
Il metodo in esame - a parere del collegio - va condiviso entro precisi limiti, rappresentati dagli altri criteri interpretativi quello letterale e quello logico. In particolare invalicabile confine è "la parola della legge", che può essere estesa, ma non travolta. Il metodo teleologico presenta, infatti, un rilevante pericolo, rappresentato dall'inserimento nel precetto punitivo di indirizzi ideologici o, ancor peggio, di orientamenti personali. In tal modo, integrando surrettiziamente la norma, l'interprete amplia questo suo ruolo, già di per sè rilevante e si trasforma in un "sostanziale legislatore".
In ogni caso l'interpretazione che si accoglie deve essere conciliata con l'altro principio basilare del nostro ordinamento giuridico, e, cioè, quello del "favor rei" secondo cui nessuna "lettura" può essere fatta "contra reum". In definitiva attraverso il metodo teleologico non si può mai consentire di "completare" la norma, facendo "dire" alla stessa ciò che non è previsto ed in danno dell'imputato.
Nella specie la condotta consiste nell'eseguire "lavori ed atti", compiuti i quali la condotta cessa.
Permangono - come in tante altre ipotesi - gli effetti pericolosi o dannosi per il corso ordinario delle acque, per la navigazione o per le proprietà ed i diritti dei terzi.
Ad essi, però, non deve porre rimedio il magistrato penale, costruendo una disposizione, che, inglobando senza alcuna espressa statuizione anche il "mantenimento della struttura" realizzata, sanziona in eterno condotte ormai esaurite anche da decenni, come nel caso in esame.
In tal modo il giudice da un lato si trasforma in legislatore e dall'altro assume su di sè ruoli impropri, svolgendo una vera e propria supplenza, per colmare le deficienze della Pubblica Amministrazione, la quale deve, invece, essere richiamata pienamente all'esercizio dei suoi compiti istituzionali.
Per elidere queste conseguenze, è sufficiente che l'Amministrazione preposta ponga in essere la doverosa autotutela, dando attuazione all'art. 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F ed eseguendo gli indispensabili lavori di ripristino.
Deve in conclusione affermarsi che la violazione del divieto assoluto di eseguire lavori od atti sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese (nella specie lavori edili realizzati sulle sponde nel 1960 con procedimento iniziato nel 1994), stabilito dall'art. 96 R.D. 25 luglio 1904, n. 523, integra una contravvenzione di carattere permanente. La permanenza cessa, però, con l'ultimazione della costruzione dell'opera o del fatto posto in essere. Gli effetti ulteriori dannosi o pericolosi derivanti dal mantenimento della struttura non danno luogo ad ipotesi di reato, ma determinano l'obbligatorio intervento della Pubblica Amministrazione, tenuta all'autotutela mediante rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 1998