Cass. pen., sez. III, sentenza 23/02/1998, n. 3895
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Sentenza 23 febbraio 1998

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La violazione del divieto assoluto di eseguire opere e lavori sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese posto dall'art. 96 r.d. 25 luglio 1904, n. 523, integra una contravvenzione la cui permanenza cessa con l'ultimazione dei lavori o comunque degli atti vietati posti in essere, ed i cui ulteriori effetti dannosi o pericolosi derivanti dal mantenimento delle opere eseguite non integrano ipotesi di reato ma determinano l'obbligatorio intervento della pubblica amministrazione, tenuta, in attuazione dell'art. 378 l. 20 marzo 1865 n, 2248, all. F, all'esecuzione degli indispensabili lavori di ripristino.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 23/02/1998, n. 3895
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3895
    Data del deposito : 23 febbraio 1998

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