Sentenza 17 gennaio 2005
Massime • 1
In caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di detenzione per ragioni diverse da quelle autorizzate, il giudice, una volta accertata l'avvenuta trasgressione, non può compiere alcuna valutazione sulla sua gravità, ma è tenuto a disporre la revoca degli arresti domiciliari e a ripristinare, automaticamente, la custodia cautelare in carcere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2005, n. 9245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9245 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 17/01/2005
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 63
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 33197/2004
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone;
avverso ordinanza del Tribunale di Trieste in data 22.6.2004;
emessa nei confronti di:
PI RL;
letti gli atti;
udita la relazione del Cons. Dott. Adolfo Di Virginio;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Aurelio Galasso, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone avverso ordinanza del Tribunale di Trieste in data 22.6.2004, che ha sostituito con quella degli arresti domiciliari la misura della custodia cautelare in carcere applicata al cittadino albanese RA RL per il reato di cui all'art. 73 c. 1 d.p.r. n. 309/90. Lo RA aveva in precedenza già ottenuto la sostituzione della custodia in carcere applicatagli in origine con gli arresti domiciliari;
ma aveva trasgredito le prescrizioni relative, allontanandosi dal luogo di detenzione per ragioni diverse da quelle autorizzate, per cui la misura degli arresti domiciliari era stata sostituita con quella più gravosa. Il Tribunale aveva peraltro accolto l'appello dell'indagato, ritenendo che la trasgressione fosse di entità modesta e quindi tale da non inficiare la valutazione positiva della sua personalità già espressa dal g.i.p. col precedente provvedimento di sostituzione.
Deduce il ricorrente violazione dell'art. 276 c. 1 ter c.p.p. nonché difetto o manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale avrebbe operato una valutazione non consentitagli, poiché la norma citata prevede come obbligatorio ed automatico l'aggravamento della misura degli arresti domiciliari nel caso di trasgressione delle prescrizioni applicative;
e ciò senza alcun accenno alle ragioni per le quali ha ritenuto di essere investito di un potere del genere. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'art. 276 c. 1 ter c.p.p., introdotto dall'art. 16 dl. 24.11.2000 n. 341, prevede in effetti come automatica la sostituzione della custodia cautelare in carcere agli arresti domiciliari nel caso di trasgressione delle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora;
e ciò vale anche per il caso in cui l'allontanamento temporaneo sia stato autorizzato per far fronte a determinate esigenze, ma sia avvenuto al di fuori di esse (lo RA era stato autorizzato ad uscire dai locali della struttura in cui si trovava agli arresti per lavorare nell'area agricola adiacente, ma venne trovato alle ore 2. 30 del 30.5.2004 all'interno di una autovettura e in compagnia di una donna). L'automatismo della sostituzione si desume inequivocabilmente dal confronto tra il citato c. 1 ter, nella parte in cui prevede che il giudice "dispone" la sostituzione, e il primo comma, che prevede invece la sostituzione come facoltativa ("il giudice può disporre"); e dalla previsione espressa della portata derogativa della norma innovatrice ("in deroga a quanto previsto nel comma 1"). Ciò significa che, come correttamente ritiene il ricorrente, compete al giudice soltanto l'accertamento della trasgressione;
mentre gli è inibita qualsiasi valutazione sulla sua gravità, ad essa conseguendo comunque la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere. Nel caso di specie, il Tribunale ha invece ritenuto senz'altro la sussistenza della trasgressione, disattendendo le allegazioni difensive sul punto;
ma ha ritenuto di poterne apprezzare la gravità e di poter revocare, sulla base di tale apprezzamento, l'ordinanza del g.i.p. che aveva sostituito la misura. Sussiste pertanto la violazione dell'art. 276 e 1 ter c.p.p. denunciata dal ricorrente.
Ciò posto, deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata. Superfluo sarebbe invero il rinvio al giudice a quo, che si è già pronunciato sull'esistenza della trasgressione del divieto e altro non avrebbe potuto fare, in presenza di tale presupposto (su cui si è formato il giudicato cautelare), che confermare la misura della custodia cautelare in carcere adottata dal g.i.p.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 28 c. 1 disp. reg. c.p.p..
Così deciso in Roma, nella Udienza, il 17 gennaio 2005. Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2005