Sentenza 21 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/08/2003, n. 12296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12296 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2003 |
Testo completo
1 2 2 96 /0 3 REPUBBLICA IN NOME DEL POPOL ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Contratto pelinevo SEZIONE SECONDA CIVILE Eleanout in four- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: часига Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 17934/00 WIT Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Cron.·26178 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Rep. 3269 - Rel. Consigliere Dott. Emilio MALPICA Ud. 12/03/03 ConsigliereDott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente SENTENZA 3 sul ricorso proposto da: PA AL NI con procura a margine, AL IA PI MICHELA, con procura rilasciata dal Consolato Generale d'Italia in BARCELLONA (Spagna) Rg.1704, elettivamente domiciliati indel 26/6/200 ROMA VIA DI PIETRALATA 180, presso 10 studio dell'avvocato GIGLIOLA RICCI MAZZA, che li difende unitamente all'avvocato LUIGI FRANCESCO AGRICOLA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro 2003 RA ME, CURATELA FALL PA IO in 426 persona curatore pro tempore GIUSEPPE CAVALLO;
-1- intimati avverso la sentenza n. 35/00 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 26/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/03 dal Consigliere Dott. Emilio MALPICA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 20 gennaio 1989 AM AL Auso- nia, convenne in giudizio davanti al tribunale di Bari VE CA per ottenere, con sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., il trasferimento della proprietà dell'immobile sito in Campomarino Lido, via Kennedy n. 5, oltre al risarcimento dei danni subiti. A fondamento della domanda dedusse l'attrice che AM LI - marito della convenuta - si era obbligato, con contratto preliminare in data 7.9.1983, a venderle il suddetto immobile di proprietà esclusiva della moglie, al prezzo di lire 60 milioni già intera- mente versato, e che la titolare non aveva più inteso addivenire alla stipula del contratto definitivo. La VE, costituitasi in giudizio, eccepì il difetto di legitimatio ad causam e ad processum dell'attrice, per avere costei stipulato in nome e per conto della figlia minore AL RI PI e, nel merito, l'infondatezza della domanda in quanto il marito- con il quale vigeva il regime di separa- zione dei beni aveva stipulato in nome proprio qualificandosi proprietario. - Aggiunse che nessun obbligo a suo carico poteva discendere dalla procura a vendere da lei conferita al marito, perché questa era successiva alla stipula del preliminare;
avanzò pertanto domanda riconvenzionale per ottenere l'immediato rilascio dell'immobile detenuto senza titolo, in quanto il pos- sesso era sto conferito all'attrice dal promittente venditore, nonché la con- danna della predetta attrice al risarcimento dei danni per l'abusiva detenzio- ne. Nelle more, con altro atto di citazione, la AM AL conven- ne dinanzi allo stesso tribunale di Bari la VE e la curatela del fallimento di AM LI per sentir dichiarare la prima esclusiva titolare del di- ritto sull'immobile oggetto del preliminare e del correlativo obbligo di tra- sferimento a suo favore e, conseguentemente, per ottenre la declaratoria di nullità dell'atto di apprensione della metà dell'immobile medesimo posto in essere dalla curatela. Costituitasi nel secondo giudizio la VE aderì alla domanda di nullità dell'atto di apprensione, ma contestò la residua pretesa dell'attrice per le già indicate ragioni. La curatela del fallimento si costituì e dichiarò di aderire alla domanda di nullità, ma chiese la condanna della VE al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 936 c.c. assumendo che l'immobile era stato costruito con materiali propri di AM LI. Riuniti i giudizi, il tribunale, con sentenza del 25 ottobre 1996, rilevato che il preliminare era stato stipulato in nome e per conto della VE ma che la successiva procura a vendere conferita al marito non poteva valere come ratifica, rigettava tutte le domande della VE ed accoglieva la do- manda di quest'ultima diretta ad ottenere l'immediato rilascio dell'immobile, rigettando tuttavia la richiesta di risarcimento dei danni per l'illegittima detenzione e quella spiegata dalla curatela per il pagamento dell'indennità ex art. 936 c.c. Con sentenza del 3 dicembre 1999 la corte d'appello di Bari rigetto l'impugnazione proposta da AM AL US e AM RI PI e, accogliendo l'appello incidentale della VE, condannò AM AL US al risarcimento dei danni in favore della predetta per la detenzione senza titolo dell'immobile, da liquidarsi in sepa- rata sede, condannando le appellanti in solido alla rifusione delle spese del grado. La corte barese argomentò che era fondata l'eccezione di carenza di legi- timatio ad causam di AM AL US la quale aveva stipu- lato il preliminare "in nome e per conto" della figlia minore AL Ma- ria PI, sicché essa non poteva pretendere "in proprio" l'esecuzione in forma specifica del contratto;
quanto al merito da esaminare con riferimento all'impugnazione proposta da AL RI PI, divenuta maggiorenne, che ha comportato necessariamente anche la ratifica del preliminare stipu- lato dalla madre la corte ritenne che la successiva procura a vendere rila- sciata dalla VE al marito non potesse valere come ratifica perché nella specie non si trattava di contratto stipulato con il falsus procurator discipli- nato dall'art. 1399 c.c., atteso che AM LI aveva stipulato di- chiarandosi proprietario del bene senza il minimo accenno alla posizione della VE, di talché, secondo la corte territoriale, vertendosi in tema di vendita di bene altrui, la successiva procura a vendere rilasciata al Campa- nozzi avrebbe semmai consentito all'appellante di agire ex art. 2932 diret- tamente contro di questo. La corte, inoltre, escluse la possibilità che la pro- cura potesse considerarsi come atto inteso a ratificare l'operato del promit- tente attraverso l'acquisizione in proprio del preliminare stipulato- come so- stenuto dall'appellante- perché la procura non recava nessuna menzione del preliminare suddetto né era ammissibile la richiesta prova per testi perché in tema di trasferimenti immobiliari anche un tale tipo di atto esigeva la forma scritta ad substantiam, ed altrettanto inammissibile era la prova intea a di- mostrare che la finalità precipua di detta procura fosse quella di ratificare il preliminare, perché - ai sensi dell'art. 2722 c.c. non sarebbe stato possibile dare per testimoni la prova di un patto aggiunto avente ad oggetto il perse- guimento della ricordata finalità, coevo alla formazione dell'atto scritto. In- fine escluse la corte che la procura potesse qualificarsi come atto di convali- da, presupponendo questa un preliminare invalido, il che non ricorreva nella specie. Quanto all'appello incidentale, affermò la corte che non poteva escludersi la potenzialità lesiva della detenzione senza titolo dell'immobile da parte della appellante principale, con conseguente fondatezza della do- manda di condanna generica al risarcimento. Per la cassazione della menzionata sentenza propongono ricorso con unico atto AM AL US e CA RI PI HE sulla ba- se di un unico articolato motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed illogicità e contraddittorietà della motivazione. In primo luogo ascrivono la ritenuta carenza di legitimatio ad causam ad una errata interpretazione della volontà della promissaria acquirente la quale aveva inteso acquistare l'immobile per la figlia RI PI non nel senso che sarebbe stato intestato a quest'ultima, ma nel senso che l'acquisto era fatto nell'interesse della mino- re perché un giorno sarebbe a lei pervenuto in eredità. Le ricorrenti censurano inoltre la sentenza per illogicità della motivazione e violazione delle norme codicistiche sulla interpretazione del contratto, laddove la corte territoriale non ha riconosciuto che la VE, con la con- segna delle chiavi alla promissaria acquirente e con il successivo conferi- mento della procura speciale al coniuge, aveva ratificato per facta conclu- dentia il contratto stipulato dal AM, che risultava conseguentemente valido ed efficace a tutti gli effetti. Infine le ricorrenti deducono che la corte d'appello ha "svisato il principio dell'apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole il quale può essere invocato in tema di man- dato nei confronti dell'apparente mandante del terzo che abbia in buona fe- de contattato con persona sfornita di procura, allorché il rappresentante abbia tenuto un comportamento colposo tale da ingenerare nel terzo la ra- gionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettiva- mente e validamente conferito" Tanto premesso, osserva la corte che il ricorso è destituito di fondamento perché i motivi proposti in parte costituiscono censure di merito intese a contestare l'interpretazione del contratto cui la corte territoriale è pervenuta sulla base di argomentazioni corrette sia sul piano logico che giuridico, in parte denunciano pretese violazioni di norme giuridiche del tutto insussi- stenti e comunque inconferenti con la motivazione della sentenza impugna- ta. In primo luogo non può porsi in dubbio la correttezza dell'interpretazione della corte territoriale (cui ha fatto seguito la declaratoria di carenza di legi- timatio ad causam) in ordine alla veste in cui la AM CA ha stipulato l'atto, interpretazione operata sulla base dell'unico logico signifi- cato attribuibile all'espressione usata, a fronte del quale la diversa interpre- tazione proposta dalle ricorrenti - anche a voler prescindere dalla sua inam- missibilità in questa sede - non può che qualificarsi come stravagante. Accertato, quindi, che la sola AL RI PI è legittimata in causa, va osservato che le altre censure mosse alla sentenza impugnata costituisco- no in realtà una reiterazione delle doglianze formulate con l'atto di appello che non tengono in alcun conto le motivazioni della sentenza di secondo grado, la cui ricostruzione dello schema normativo applicabile alla fattispe- cie non è minimamente toccate dalle censure stesse. Le ricorrenti sembrano ignorare che la corte di merito ha qualificato il contratto come vendita di co- sa altrui, con riferimento alla quale non poteva operare la disciplina della ratifica, attinente alle ipotesi di contratto stipulato dal falsus procurator;
al- tresì inconferenti sono le deduzioni sulla mancata applicazione dei principi in tema di affidamento e di apparenza del diritto, atteso che la situazione reale di diritto (appartenenza dell'immobile alla VE) era esattamente quella che la AM DA assume fosse a sua conoscenza e sulla quale aveva fatto affidamento, sicché la situazione non rispondente al reale (vendita da parte del marito della VE quale diretto proprietario del be- ne) era quella rappresentata in contratto, che l'odierna ricorrente aveva concorso a porre in essere in maniera dichiaratamente consapevole. Deve quindi concludersi per il rigetto del ricorso. Nulla per le spese non avendo la controparte svolto alcuna difesa in questa sede.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II^ sezione civile, il 12 marzo 2003. Il presidente Spadone Il consigliere rel. IL CANCELLIERE 01 Paolo Talarico be lazico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 21 AGO. 2003 IL CANCELLIERE C1