Sentenza 24 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/01/2002, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 00799 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COR E Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE REGOLAMENTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CONFINO Dott. Mario SPADONE -- Presidente- R.G.N. 16101/99 2173 Consigliere Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Cron. ·245 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Rep. - Consigliere - Dott. OSrio DE JULIO Ud. 24/10/01 Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Carlo CIOFFI - UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti | 24 GEN 2002 sul ricorso proposto da: IL LE SO LE, IA IT, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CIPRIANO FACCHINETTI 72/5, LERIA presso lo studio dell'avvocato FERNANDO AMODIO, difesi dall'avvocato VITO SO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
-
contro
IN IC, I' RI RO, elettivamente 13, presso lo domiciliati in ROMA VIA PRESTINARI studio dell'avvocato FRANCESCO LOMBARDI COMITE, difesi dall'avvocato FRANCESCO SQUILLACE, giusta delega in 2001 atti;
- controricorrenti 1413 - -1- avverso la sentenza n. 637/98 del Tribunale di CATANZARO, depositata il 21/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/01 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato Francesco SUILLACE, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -- (B1) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 20 gennaio 1978 i coniugi HE SO ne e IN RI convennero innanzi al Pretore di Chiaravalle i coniugi Ni- cola TO e OS IA AC e chiesero che fosse regolato il confine tra i loro fondi, in ordine al quale erano sorte contestazioni, e che fossero con- dannati al risarcimento dei danni che con le loro contestazioni del confine avevano ad essi procurato. I convenuti si costituirono entrambi;
quanto all'esperita azione di regolamento del confine, IC TO chiese che esso fosse individuato nel modo che propose, diverso da quello indicato da controparte, OS A- RI AC eccepì al riguardo la sua carenza di legittimazione passiva, negan- do di essere comproprietaRI del fondo appartenente soltanto a suo marito;
entrambi chiesero poi il rigetto dell'azione risarcitoRI esperita nei loro con- fronti. Il Pretore, istruita la causa, pronunziò sentenza con cui accolse h l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di OS IA AC, regolò il confine facendo proprie le conclusioni del consulente tecnico che aveva nominato, e rigettò la domanda risarcitoRI di HE NE e IN DO RI. Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l'appello proposto da HE NE e IN RI, con il fa- vore delle spese. Ha in particolare ribadito la carenza di legittimazione passiva di OS IA AC, osservando che il fondo del quale a dire di HE AS ITER sone e IN RI ella era comproprietaRI, in realtà appartiene soltanto a suo marito. Ha poi affermato che la linea di confine tra i due fondi era stata correttamente individuata dal Pretore, sulla scorta delle testimonianze rac- colte, nel dettaglio riferite, ed in accordo con quanto accertato dal consu- lente tecnico di ufficio, le cui valutazioni e conclusioni ha fatto proprie, e con quanto emerso in occasione dell'ispezione giudiziale effettuata in primo grado. In particolare il Tribunale, in mancanza di indicazioni risultanti dai titoli di acquisto, ha individuato la linea di separazione tra i due fondi in base ad alcuni cippi lapidei rinvenuti sul posto, che ha considerato "segni evidenti di un remoto regolamento di confine"; ed ha affermato che il confi- ne è costituito dalla linea retta che congiunge tali pietre, per una prima parte, e dal prolungamento di tale linea retta per la restante parte. Ha quindi disat- teso la tesi difensiva di IC TO e OS IA AC, a dire dei quali per tale restante parte il confine era costituito da un fosso comune, dal mo- mento che il prolungamento di tale linea retta fa ricadere per intero tale fos- so nella proprietà TO, giusta quanto accertato il Pretore in occasione di una ispezione giudiziale, e “come chiaramente si evince dallo schizzo pla- nimetrico allegato alla relazione tecnica" del consulente nominato dall'ufficio. Il Tribunale ha inoltre disatteso la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica formulata dagli appellanti, osservando che la relazione del consulente tecnico di ufficio agli atti era logica, chiara e coerente, e che non erano necessari ulteriori accertamenti o chiarimenti. 2 Il Tribunale ha infine confermato il rigetto dell'azione risarcito- RI proposta da HE NE e IN RI, osservando che IC To- tino e OS IA AC, nel contestare (peraltro a ragione) che la linea di confine non era quella propugnata da controparte, non avevano commesso alcun illecito. HE NE e IN RI hanno chiesto la cassazione di tale sentenza per sei motivi. IC TO e OS IA AC hanno resistito con controri- corso. MOTIVI DELLA DECISIONE I primi quattro motivi del ricorso di IC TO e OS IA AC hanno ad oggetto la parte della impugnata sentenza con cui è stato re- golato il confine delle due proprietà. In particolare con il primo i ricorrenti, denunziando omessa e contraddittoRI motivazione su un punto decisivo della controversia, sosten- gono che, diversamente da quanto affermato il Tribunale nella sua sentenza, il consulente tecnico di ufficio ha riferito, nella sua relazione, che il detto prolungamento della linea retta, che unisce i cippi lapidei rinvenuti nel sito, corre lungo il fosso che essi avevano sostenuto essere comune, e negano in particolare l'esistenza di schizzi planimetrici allegati alla sua relazione, dai quali risulti il detto prolungamento della linea retta che congiunge i cippi. Con il secondo motivo IC TO e OS IA AC cen- surano la sentenza impugnata per non aver adeguatamente motivato il ri- getto della loro richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica, finaliz- zata per l'appunto all'accertamento di quanto da essi sostenuto, ossia che il prolungamento della linea retta congiungente i cippi lapidei è costituito dal surnmenzionato fosso. Con il terzo e quarto motivo del loro ricorso IC TO e OS IA AC sostengono infine che, costituendo il fosso comune il prolungamento della linea retta risultante dall'allineamento dei preesistenti cippi lapidei, ed essendo quindi sul confine, tale fosso è comune, tanto da essere stato usato dai proprietari di entrambi i suoi confinanti per lo scolo delle acque, come accertato dal consulente tecnico di ufficio;
e che non han- no pertanto valore le testimonianze di diverso segno considerate dal Tribu- nale. L'anzidetto primo motivo di ricorso è inammissibile. Con esso, in realtà, non si denunzia una carenza o una sua in- trinseca contraddittorietà della motivazione (che è certamente da escludere, apparendo quella esposta dal Tribunale nella impugnata sentenza, in sé e per sé considerata, completa e affatto lineare), ma il travisamento di quanto rife- rito dal consulente tecnico di ufficio nella sua relazione, essendo stato scritto in essa, a dire dei ricorrenti, in particolare in alcuni suoi brani, nel dettaglio trascritti, l'esatto contrario di quanto ha in essa letto il Tribunale. Se così fosse, l'errore commesso dai giudici di merito non con- sisterebbe tanto in una errata valutazione del contenuto di un documento processuale, ma nella sua errata percezione, denunziabile dunque con il ri- corso per revocazione. Sta di fatto, poi, che, come riferito in narrativa, l'affermazione del Tribunale contestata dai ricorrenti ha riscontro non solo nella consulenza tecnica, come da esso letta, ma anche nel verbale della ispezione giudiziale pretorile, sempre come letto dal Tribunale;
lettura, quest'ultima, che i ricor- renti non hanno contestato. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso. Il Tribunale, con le osservazioni sviluppate al riguardo, e sinte- tizzate in narrativa, ha dato adeguato conto delle ragioni per cui ha rigettato l'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica dei ricorrenti;
e questi ul- timi non risulta dal ricorso che abbiano corredato tale loro istanza, nel giu- dizio di appello, con l'allegazione di sue specifiche carenze o incongruenze. Inammissibili sono infine anche il terzo ed il quarto motivo del ricorso, che hanno ad oggetto argomentazioni sviluppate nella sentenza im- pugnata dichiaratamente di contorno. Con il quinto motivo del loro ricorso HE NE e IN RI censurano la sentenza impugnata per aver pronunziato la carenza della legittimazione passiva di IA OS AC, relativamente alla domanda di regolamento del confine, senza avvedersi che essi stessi, nel precisare le conclusioni, tale legittimazione avevano escluso. Il motivo è inammissibile. La pronunzia censurata non è, a dire degli stessi ricorrenti errata, ed essi non hanno alcun interesse alla sua cassazione, o per lo meno tale in- teresse non è stato allegato, anche implicitamente. Con il sesto motivo del loro ricorso HE NE e IN RI denunziano “omessa o quanto meno contraddittoRI motivazione rela- tivamente all'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai re- sistenti TO e AC". 5 Anche quest'ultima censura è inammissibile. La sentenza impugnata non menziona neppure la detta domanda riconvenzionale, e non risulta (da tale sentenza e dal ricorso) che su di essa si sia pronunziato il Pretore, ed in quale modo;
non risulta poi che tale pro- nunzia sia stata censurata con l'appello. : Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna HE NE e IN RI a rifondere a IC TO e OS IA AC le spese del giudizio (€ 1807,60) di legittimità, che liquida in lire 310.300 (€ 160,26) oltre lire 3.500.000/per onorari. Roma, 24 ottobre 2001 Il presidente 109T 129,11 (Mario Spadone) Правни 456T 20,66 L'estensore TOT. 149,77 (Canto Cioffi IL CANCELLIERE C1 ValeRI Neri 24 GEN 2002 MOBILIERECT AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2. Rome 27 MAR. 2002 istrato in data CENTOQUARANTANOVE/77.) 149,77 13012. Versate p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa IA Grazia DIFILIPPO) Responsabile Servizio MargudiziaRIri 2 (Dr. M. RACCICHINI)". 0 0 L 6 UPRICIO L E C