Cass. pen., sez. III, sentenza 23/02/2016, n. 23882
CASS
Sentenza 23 febbraio 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza di appello che, in caso di impugnazione proposta dal solo imputato, nell'applicare la norma più favorevole, sopravvenuta dopo la sentenza di primo grado, in relazione alla fattispecie prevista dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, operi, nella rideterminazione della pena, l'aumento per la recidiva, ritenuta dal primo giudice soccombente rispetto alla circostanza attenuante del fatto di lieve entità, divenuta ipotesi autonoma di reato.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 23/02/2016, n. 23882
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23882
    Data del deposito : 23 febbraio 2016

    Testo completo