Sentenza 23 febbraio 2016
Massime • 1
Non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza di appello che, in caso di impugnazione proposta dal solo imputato, nell'applicare la norma più favorevole, sopravvenuta dopo la sentenza di primo grado, in relazione alla fattispecie prevista dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, operi, nella rideterminazione della pena, l'aumento per la recidiva, ritenuta dal primo giudice soccombente rispetto alla circostanza attenuante del fatto di lieve entità, divenuta ipotesi autonoma di reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/02/2016, n. 23882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23882 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2016 |
Testo completo
Messmerso 23 8 8 2/ 1 6 82 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 23/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. ALDO FIALE - Presidente N. 536/2016 - - Dott. RENATO GRILLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 45749/2014 Dott. ENRICO MANZON - Consigliere - Dott. ANGELO MATTEO SOCCI -Rel. Consigliere - Dott. GASTONE ANDREAZZA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MI LO N. IL 13/01/1983 avverso la sentenza n. 1365/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del 04/07/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Marilia Dinardo che ha concluso per: < Inammissibilità'>>. Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino con decisione del 4 luglio 2014 in parziale riforma della decisione del Tribunale di Torino (rito abbreviato) del 3 dicembre 2013, rideterminava la pena a carico di MI AL (per il delitto di cui all'art. 73, T. U. stup.; ritenuto il quinto comma dal Tribunale di Torino) in mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed € 1666,00 di multa, in applicazione della riforma legislativa di cui al d.
1. del 23 dicembre 2013 convertito in legge n. 10 del 2014 (pb. mesi 6 ed € 1500,00 aumentata ex art 99 comma 4, a mesi 10 ed . € 2500,00 e ridotta come sopra per il rito); confermava nel resto.
2. Ricorre in cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Art. 606, comma 1, lettera B, cod. proc. pen. Violazione del divieto di reformatio in pejus, art. 597 comma 3 del cod. proc. pen. Il tribunale aveva condannato l'imputato ritenuta l'ipotesi dell'art. 73, comma quinto, prevalente sulla recidiva contestata alla pena di mesi 8 oltre alla multa. Con le riforme legislativa l'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 è stata ritenuta ipotesi autonoma e non circostanza, con la rideterminazione, in basso, della pena edittale. La rideterminazione della pena della Corte di appello, sulla base della nuova normativa, viola il divieto della reformatio in pejus. Infatti la Corte di appello considera la recidiva che era stata esclusa dal giudice di primo grado, nel giudizio di comparazione con la circostanza attenuante (all'epoca) del quinto comma dell'art 73. Il divieto di riforma in danno dell'imputato riguarda non solo la pena finale, ma tutti gli elementi di calcolo della pena (cassazione S. U. 40910 del 2005). Ha chiesto quindi l'annullamento della decisione impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato e deve rigettarsi con condanna al pagamento delle spese. 1 ИА бега Il tribunale di Torino non aveva escluso la recidiva, ma nel bilanciamento, ex art 69 del cod. pen., aveva ritenuto prevalente l'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 del T. U. stup. La modifica legislativa applicata dalla Corte di appello in relazione all'art. -2 del cod. pen. norma più favorevole non incide sul divieto di reformatio in peius, perché deve rieffettuarsi nuovamente il calcolo della pena, in relazione alla nuova formulazione del quinto comma dell'art. 73 del T. U. stup. La pena irrogata in primo grado era di mesi 8 di reclusione ed € 2.000,00 di multa, mentre quella irrogata nella sentenza impugnata è di mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed € 1666,00 di multa, certamente più favorevole all'imputato (art. 2 cod. pen.). Nel nostro caso solo una pena maggiore avrebbe violato il divieto della reformatio in peius, ma così non è. t E' pur vero che "Il divieto di "reformatio in peius" non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi che concorrono alla sua determinazione. Ne consegue che, in caso di impugnazione proposta dal solo imputato, il giudice d'appello non può apportare un aumento di pena per la recidiva non riconosciuta dal giudice di prime cure, a nulla rilevando, in contrario, che la pena complessiva risulti determinata in misura inferiore a quella inflitta in primo grado. (Nella specie, la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, procedendo alla rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen.)". (Sez. 6, n. 41388 del 08/10/2009 - dep. 28/10/2009, Clericuzio, Rv. 245018). Nel caso in giudizio, però, la recidiva non era stata esclusa dal giudice di primo grado, ma era entrata (quindi valutata) nel giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen. Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto: "Non viola il divieto di reformatio in peius la sentenza di appello che, in caso di impugnazione proposta dal solo imputato, applica le modifiche legislative favorevoli all'imputato, e nel calcolo della pena considera l'aumento per la recidiva, ritenuta in primo grado soccombente all'attenuante; attenuante diventata ipotesi autonoma di reato (nella specie in applicazione della riforma legislativa di cui al d. I. del 23 dicembre 2013 convertito in legge n. 10 del 2014, di modifica del quinto comma dell'art. 73 del T. U. stup., prima circostanza attenuante ed ora ipotesi autonoma)". Non ci sono ulteriori motivi di ricorso. 2 Auger Matters Sore
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/02/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Matteo SOCCI Angel Matter Sacc Aldo Fiale Aero fall DEPOSITATA IN CANCELLERIA] - 9 GIU 2016 IL CANCELLIERE Luana Mariani 3