Sentenza 26 maggio 1998
Massime • 1
Compete al giudice penale l'applicazione della sanzione della revoca della patente prevista dall'art. 218 Cod. Strad. per il caso di esercizio della guida in violazione di un provvedimento di sospensione della patente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/1998, n. 3270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3270 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi sigg.: Camera di consiglio
Dott. Alfonso MALINCONICO Presidente del 26/5/1998
Dott. Carlo COGNETTI Consigliere SENTENZA
" Pasquale PERRONE " N. 3270
" Andrea COLONNESE " REGISTRO GENERALE
" Aniello NAPPI " N. 45554/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
P.M. in proc: pen: a carico di
De UC FL, n. a Termoli il 3 settembre 1939
avverso la sentenza del Pretore di Larino depositata il 17 febbraio 1997 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aniello NAPPI Lette le conclusioni del P.M., che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata
Motivi della decisione
Con la sentenza impugnata il Pretore di Larino, su richiesta delle parti, ha applicato a FL De UC la sanzione sostitutiva di un milione e duecentomila lire di multa per i contestati reati di false dichiarazioni a pubblico ufficiale e di esercizio della guida nonostante la sospensione della patente.
Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Campobasso, che lamenta la mancata applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente, espressamente prevista dall'ultimo comma dell'art, 218 codice della strada.
Il ricorso è fondato.
La prevalente giurisprudenza riconosce, infatti, che il patteggiamento non esclude la revoca della patente di guida, in ragione della natura amministrativa e non penale della sanzione (Cass., sez. I, 31 gennaio 1995, Leuzzi, Cass., sez. IV, 9 febbraio 1996, Veneri, e C. cost., 18 giugno 1997, n. 184). È discusso, invece, se competa al giudice penale l'applicazione della sanzione della revoca della patente prevista dall'art. 218 C. della strada per il caso di esercizio della guida in violazione di un provvedimento di sospensione della patente.
Nella giurisprudenza di questa Corte si è sostenuto che, "poiché, secondo gli artt. 218 e 219 cod. str., la competenza ad ordinare la sospensione o la revoca della patente appartiene ordinariamente al prefetto, è illegittima la sentenza che applica le sanzioni predette in un caso in cui tale potere non sia stato al giudice espressamente ed eccezionalmente conferito dalla legge"; e, quindi, nel presupposto che la competenza del giudice penale sia prevista dall'art. 222 c. della strada solo nei casi di danni alla persona, si è annullata la sentenza con la quale un pretore aveva ordinato la revoca della patente come sanzione accessoria alla condanna per il reato previsto dall'art. 218 dello stesso codice (Cass., sez. IV, 1 marzo 1996, Quarantini, m. 204743). Tuttavia questa giurisprudenza non è condivisibile, perché l'art. 221 c. della strada prevede la competenza del giudice penale ad applicare la sanzione amministrativa in ogni caso di connessione pregiudiziale tra illecito amministrativo e illecito penale. Sicché a maggior ragione sussiste tale competenza quando la sanzione amministrativa sia prevista come direttamente accessoria a un illecito penale. La ratio della legge è, infatti, quella di riconoscere la competenza al giudice penale in ogni caso in cui l'accertamento dei presupposti della sanzione amministrativa, principale o accessoria, sia implicito nell'accertamento del fatto costituente reato. Nè può essere considerato come significativo in senso contrario l'art. 222 c. della strada, laddove prevede che il giudice applichi la sanzione accessoria della sospensione o della revoca della patente in ogni caso in cui si sia verificato un danno alle persone. L'art. 222 citato, infatti, non è una norma sulla competenza, bensì una norma sostanziale, che prevede un'ipotesi generale di applicabilità delle suddette sanzioni amministrative accessorie, salva rimanendo la disciplina della competenza ad applicarle.
Ciò premesso la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, a norma dell'art. 620 lettera 1) c.p.p., nella parte in cui non ordina la revoca della patente di guida a FL De UC, potendo questa Corte disporre direttamente l'applicazione di tale sanzione amministrativa.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui non dispone l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di FL De UC. Ordina la revoca della patente di guida a FL De UC. Così deciso in Roma, il 26 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 1998