Sentenza 12 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2001, n. 1986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1986 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 0 198 6/0 1 L REPUBBLICA ITALIANA LOT LIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI - Presidente - R.G.N. 7340/98 - Rel. Consigliere Cron. 4166 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 28/11/00 ConsigliereDott. Florindo MINICHIELLO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig.IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 MONTECUCCO IVANO, CEPOLLINA SERGIO, elettivamente #12 FEB 2001 IL CANCELLIERE in ROMA VIA PISANELLI 2, presso lo studio domiciliato dell'avvocato FELSANI M. CECILIA, rappresentato e difeso dagli avvocati RASCHIO PIERGIORGIO, STORACE CANCELLERIA ISIDE B., giusta delega in atti;
- ricorrenti -
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contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2000 presso rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 4891 -1- 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE RL, DO GA, DI LU MICHELE, giusta UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale delega in calce alla copia notificata del ricorso;
at Sig. FELSAMO - resistente con mandato per diritti L 05 2001 avverso la sentenza n. 2194/97 del Tribunale di IL CANCELLIERE GENOVA, depositata il 17/07/97 R.G.N. 7370/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato STORACE ISIDE;
udito l'Avvocato DE ANGELIS RL;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 17 luglio 1997 il Tribunale di Genova, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda proposta da VA CC e GI OL per il pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e rivalutazione per il ritardo dell'INPS nella corresponsione di quote aggiuntive di pensione ai sensi dell'art.21 della legge n.67/1988. Ad avviso del giudice dell'appello, la pretesa azionata non poteva essere accolta perché in sede amministrativa non era stata presentata alcuna domanda per la riliquidazione. Avverso questa sentenza VA CC e GI OL propongono ricorso per cassazione con unico motivo. L'INPS si è costituito con il deposito di procura speciale. MOTIVI DELLA DECISIONE L'unico motivo di ricorso, con la denuncia dei vizi di violazione di norme di diritto (con riferimento all'art. 1219 n.2 cod.civ. e all'art. 7 legge 11 agosto 1973 n.533) nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, investe la statuizione del Tribunale che ha escluso il diritto del ricorrente ad interessi e rivalutazione sulle quote aggiuntive di pensione, spettanti dal 1 gennaio 1988 ai sensi dell'art. 21, sesto comma, della legge n. 67 del 1988 (interpretato dall'art. 3, c. 2 bis del d.l. n.86 del 1988, convertito in legge n.160/1988), sul rilievo della mancanza di condizioni di responsabilità legale dell'Ente per il ritardo nell'adempimento della prestazioni. Sul punto, il giudice 3 dell'appello ha osservato che nella specie non era stata presentata alcuna domanda amministrativa per ottenere la prestazione in questione, e che tale elemento assume rilievo centrale nella fattispecie costitutiva della responsabilità dell'Istituto, fatta eccezione per quei casi in cui l'obbligo a provvedere sia automaticamente collegato dalla legge al concretizzarsi di una data fattispecie legale o sia azionato da un differente fatto propulsivo. La parte ricorrente critica questa impostazione, osservando tra l'altro che nella specie l'attribuzione della prestazione non richiede la preventiva domanda dell'interessato. Il ricorso è fondato, alla luce dell'orientamento espresso per analoghe fattispecie dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in relazione alla disciplina dettata dall'art. 21, sesto comma, della legge n.67 del 1988, interpretato dall'art. 3, c.2 bis del decreto-legge n.86 del 1988, convertito in legge n.160 del1988 (e oggetto della sentenza costituzionale n.72 del 1990) la legale responsabilità dell'Istituto, con la conseguente decorrenza del diritto del pensionato a rivalutazione ed interessi, si realizza allo spirare della moratoria o spatium deliberandi di centoventi giorni dalla data della nascita del diritto, non essendo necessaria una preventiva domanda dell'interessato (v. per tutte Cass. 19 marzo 1999 n.2552, 9 novembre 2000 n. 14542). Invero, l'applicabilità dello spatium deliberandi anzidetto (invece esclusa con riguardo all'ipotesi -diversa, in quanto caratterizzata da un retroattivo riconoscimento del diritto ab origine delle quote fisse di cui all'art. 19 della legge n.843 del1978 v. Cass. 7 ottobre 1997 n.9732 e 22 giugno 1998 coerente con il n.6192) risulta nella specie del tutto principio (riaffermato da ultimo da Cass. 27 aprile 1998 n.4307) secondo cui, quando la legge, nell'attribuire il diritto ad una prestazione previdenziale, non richiede la domanda dell'interessato, la rivalutazione e gli interessi decorrono, a norma dell'art. 429 cod.proc. civ. (come inciso dalla sentenza costituzionale n.156 del 1991), dal centoventunesimo giorno successivo alla data dalla quale il diritto è stato riconosciuto. È però da precisare che, nell'ipotesi (ricorrente nella specie e diversa da quella dell'interpretazione autentica o della pronuncia d'illegittimità costituzionale di una norma) in cui una legge (nella specie, l'art. 21, comma sesto, 1. 11 marzo 1988 n. 67) attribuisca un beneficio economico con una decorrenza (nella specie, 1 gennaio 1988), anteriore alla sua entrata in vigore (nella specie, 14 marzo 1988), la data della nascita del diritto (cut rapportare il computo dell'anzidetto spatium deliberandî) va identificata non già nel giorno (dal quale il beneficio è fatto decorrere dalla legge, ma nel giorno dell'entrata in vigore di questa (nella specie, ai sensi dell'art. 31 legge n.67/1988, il 14 marzo 1988). È infatti evidente che 5 A prima di tale data non esiste alcun diritto azionabile e, per conseguenza, non si prospetta un obbligo di provvedere e un correlativo ritardo. (In questo senso, il Collegio dissente -in parte dalla pronuncia di questa Corte 20 febbraio 1997 n.1551, che in fattispecie analoga a quella in esame ha dallo spirare diriconosciuto gli accessori con decorrenza centoventi giorni dal 1 gennaio 1988.) Conclusivamente, il ricorso dev'essere accolto e la causa -non ravvisandosi gli estremi per una pronuncia nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ.- dev'essere rinviata ad altro giudice, il quale si atterrà al principio che su quanto ai pensionati spettante a titolo di quote aggiuntive di cui rivalutazioni ed all'art.21, sesto comma, citato competono dal centoventunesimo giorno interessi con decorrenza о dalla data della relativasuccessivo al 14 marzo 1988 maturazione quanto ai ratel maturati a partire dal centoventunesimo giorno dalla data suddetta (14 marzo 1988). Il medesimo giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia anche per le alla corsed appello R spese al Tribunale di Genova. Così deciso in Roma il 28 novembre 2000 Il Presidentehueside Paraquani Il Consigliere estensore F 9% Jullie I IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA D , A O SS Depositata in Cancelleria L 0 L A 1 12 FEB. 2001 O , T . 3 B T 3 I A R 5 ES D 'A . oggi, P A L S N L T I S E 3 N IL G ABORATORE D O -7 G P I O S DI CANCELLERIA -8 IM N A 1 E D A 1 S B D I , E E A O T G R O N T G T E IS E IT S L E G IR E A R D L L O E D }