Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/01/2004, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - rel. Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pt.fr. per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
- ricorrente -
contro
TR CI e OM, quali eredi di IT RM;
- intimati -
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 965 del 29.2.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 giugno 2003 dal Relatore Cons. Dott. LUPI Fernando;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO,che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 29.2.2000 il Tribunale di Napoli, decidendo sull'appello proposto dal Ministero dell'Interno nei confronti degli eredi di IT RM, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello confermando il diritto della IT alla pensione di invalidità. In ordine alla eccepita mancanza di prova del requisito reddituale riconosceva valore probatorio alla esibita "dichiarazione di responsabilità". Propone ricorso per Cassazione affidato ad un motivo il Ministero dell'Interno, gli intimati non si sono costituiti.
Con l'unico motivo il Ministero dell'Interno, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 l. n. 118 del 1971 e 2697 c.c. ed il vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.),
deduce l'inidoneità probatoria di una dichiarazione delle parti a provare il fatto costitutivo del diritto, costituito dal c.d. requisito reddituale.
La censura è fondata. Le Sezioni Unite della Corte, compenendo il contrasto di giurisprudenza sul punto hanno affermato: "La dichiarazione sostitutiva al certificazione sulla situazione reddituale, prevista dall'art. 24 della legge 13 aprile 1977 e, successivamente, dall'art. 1 comma 1, lettera b) del D.P.R 20.10.1998 n. 403, poi sostituito dall'art. 46, comma 1, lettera o) del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, è idonea a comprovare detta situazione, fino a risultanza contraria nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova in proprio favore, alfine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2967 c.c." SS.UU. n. 5167 del 3.4.2003. La sentenza impugnata, che non si è attenuta a questo principio, è erronea in diritto e va cassata. La causa va rinviata per nuovo esame ad altro giudice, indicato nel dispositivo, il quale nel decidere si atterrà al trascritto principio di diritto. Allo stesso giudice si demanda anche, ex art. 385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Salerno.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004