Sentenza 21 gennaio 2004
Massime • 1
Non commette il reato di false dichiarazioni al pubblico ministero (art. 371 bis cod. pen.) il giornalista che si astiene dal deporre opponendo il segreto professionale in ordine all'indicazione di informazioni (nella specie, le utenze telefoniche) che possono condurre all'identificazione di coloro che gli hanno fornito fiduciariamente le notizie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2004, n. 22397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22397 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 21/01/2004
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 85
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 7034/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT OL, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Como 22 novembre 2002 n. 2054, con la quale è stato assolto dal reato p. e p. dall'art. 371 bis c aprile 2000;
perché non punibile per erronea supposizione di causa di giustificazione;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Gianfranco VIGLIETTA, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentita l'arringa del difensore, avv. Caterina MALAVENDA, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza del Tribunale di Corno 22 novembre 2002 n. 2054, con la quale è stato assolto dal reato indicato in epigrafe - a lui contestato perché nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero in sede di sommarie informazioni testimoniali, taceva le informazioni richieste ed in particolare si rifiutava illegittimamente di indicare i numeri telefonici che aveva in uso il giorno 30 marzo 2000, perché non punibile per erronea supposizione di causa di giustificazione - OL TI ha proposto ricorso per Cassazione per saltum, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. erronea applicazione dell'art. 200 c. 3^ c.p.p. (art. 606 lett. b) c.p.p.) sul presupposto che il ricorrente non avrebbe potuto invocare il segreto professionale e sarebbe stato obbligato a rispondere alla domanda del P.M.;
2. violazione dell'art. 384 c.p. (art. 606 lett. b) c.p.p.) perché il ricorrente, versando ab origine nella situazione potenziale di indagato, avrebbe dovuto essere convocato sin dall'inizio come tale e non come persona informata sui fatti, con diritto alla scriminante di cui alla norma citata.
Procedendo in via pregiudiziale alla verifica della regolarità dell'impugnazione si osserva che l'imputato prosciolto perché non punibile per erronea supposizione di una causa di giustificazione ha interesse a impugnare la sentenza di proscioglimento per ottenere una delle formule assolutorie, a lui evidentemente più favorevoli, perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, le sole che gli avrebbero precluso il potere d'impugnare. Nel merito si osserva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio costituisce un reato plurisoggettivo anomalo in quanto, malgrado che la fattispecie criminosa implichi la partecipazione di una persona che riceve la notizia, questa tuttavia non assume la posizione giuridica di concorrente necessario e la condotta penalmente rilevante è solo quella dell'autore della rivelazione. Anche se questa peculiarità strutturale non esclude la configurabilità del concorso eventuale, realizzato nelle forme ordinarie della determinazione o dell'istigazione da parte del destinatario della rivelazione (Cass., Sez. U., 19 gennaio 1982 n. 420; Sez. 1^, 23 marzo 1994 n. 4831). Per conseguenza, il giornalista non concorrente nel reato, per non aver determinato o istigato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio a rivelare abusivamente le notizie d'ufficio destinate a rimanere segrete, non assume la posizione processuale di sottoposto alle indagini e non versa, quindi, in situazione d'incompatibilità con l'ufficio di testimone. Sotto questo profilo è sicuramente valida la premessa posta dal Giudicante, che il TI non doveva essere sentito come indagato per il reato previsto dal primo comma dell'art. 326 c.p. e pertanto il secondo motivo di ricorso appare privo di fondamento. È, invece, fondato il primo motivo.
L'attività giornalistica secondo la previsione dell'art. 200 u.c. c.p.p. è tutelata dal segreto professionale per cui il giornalista professionista iscritto all'albo non può essere obbligato a deporre relativamente ai nomi delle persone dalle quali ha ricevuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della sua professione. La tutela deve ritenersi necessariamente estesa a tutte le indicazioni che possono condurre all'identificazione di coloro che hanno fornito fiduciariamente le notizie. Rientra pertanto nel segreto professionale anche l'indicazione relativa alle utenze telefoniche di cui il giornalista disponeva nel periodo in cui ha ricevuto le notizie fiduciarie perché la stessa è dichiaratamente funzionale rispetto all'identificazione di coloro che tali notizie hanno fornito e la relativa richiesta è quindi in contrasto con il divieto posto dall'art. 200 c.p.p. cit. Ne deriva che il giornalista il quale, sentito come testimone, si astiene dal deporre opponendo legittimamente il segreto professionale, anche in ordine a indicazioni che comunque possono essere utilizzate per risalire alla fonte delle notizie pubblicate, non si rende colpevole del reato previsto dall'art. 371 bis c.p.p. per aver taciuto in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti su cui viene sentito. Nella specie il TI è stato incriminato per il reato previsto dall'art. 371 bis c.p. per essersi rifiutato illegittimamente di indicare i numeri telefonici che aveva in uso il giorno 30 marzo 2000, ossia nella data cui si riferisce l'informazione fiduciaria ricevuta, la cui indicazione gli era stata richiesta al fine evidente di individuare l'autore dell'informazione stessa, per l'ipotesi che potesse essere un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio punibile per il reato previsto dall'art. 326 c.p.. In realtà, in base alla disposizione dell'art. 200 u.c. c.p.p. il giornalista non avrebbe potuto essere costretto a deporre e di conseguenza non avrebbe potuto essere incriminato per il reato previsto dall'art. 371 bis c.p., che perciò non sussiste.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2004