Sentenza 18 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/02/2003, n. 2417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2417 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2003 |
Testo completo
C. C. 64103 O REPUBBLICA ITALIANA C A E I R A R A ME DEL POPOLO ITALIANO0 24 17 /03 D A D L B E E A D T T I S 1 3 1 SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico Altieri Presidente R.G. n. 7334/99 Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Cron. 5490 Dott. Paolo Giuliani Consigliere Rep. Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere Ud. 21 giugno 2002 Dott. Achillc Meloncelli Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I SENTENZACAMPIONE CIVILE Tributi indiretti / su :N. 64103 cessione rimborsi sul ricorso proposto il 6 aprile 1999 da: Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore - rap- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, 291 presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 ricorrente
contro
NI EZ BE, EZ OR e EZ IZ rappresentati e difesi in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall'avv. Cesare Micheli, presso il quale elettivamente domiciliano in Roma, alla via Nomentana, n. 133 controricorrenti avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del- -l'Umbria - sez. VI – n. 11 de 26 gennaio 1999, Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 giugno 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale don. Marco Pivetti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO BE NI EZ, OR EZ e IZ Mez- zasoma, eredi del defunto LB EZ, con denuncia di suc- cessione presentata il 22 settembre 1992 dichiaravano, tra l'altro, il valore di due fabbricati non definitivamente accatastati, siti in Peru.. gia ed in Serravalle di Bibbiena, sulla base della rendita presunta e chicdevano di avvalersi ai fini dell'imposizione della valutazione au- tomatica dei cespiti prevista dall'art. 12, d.l. 14 marzo 1988, n. 70, conv. con 1. 13 maggio 1988, II. 154. L'Ufficio del registro di Perugia con avviso notificato il 14 aprile 091 1995 liquidava le imposte sulla base dei valori dichiarati, discono scendo, altresì, la detraibilità di spese funerarie e di alcune rate di inutuo, ed avverso l'atto gli credi proponevano ricorso il 26 maggio 1995, deducendo che l'amministrazione finanziaria non aveva tenuto conto nella liquidazione dei valori catastali degli immobili nel frat- tempo accertati ed indebitamente aveva modificato in diminuzione il passivo. L'impugnazione era accolta il 12 febbraio 1996 dalla Commissionc tributaria di 1° grado di Perugia e la decisione, appellata dall'Ufficio limitatamente alla riconosciuta rettificabilità dei valori dichiarati, era confermata il 26 gennaio 1999 dalla Commissione tributaria regiona- le dell'Umbria. Il giudice del gravame, premesso che da una sentenza passata in giu- dicato e da una valutazione dell'U.t.c. era risultato che le rendite ca- tastali dei due fabbricati caduti in successione erano inferiori a quelle utilizzate per la determinazione del valore indicato dagli eredi nella loro denuncia, osservava che “la dichiarazione da parte del contri- buente proprietario di immobili con rendita presunta è atto di caratte- re provvisorio, come provvisoria è del resto la liquidazione effettuata dall'Ufficio utilizzando parametri provvisori" e che la presentazione da parte degli eredi di una denuncia rettificativa della precertente, ba- sata sulla dimostrazione che i valori originariamente indicati non cor- rispondevano a quelli effettivi, non trovava ostacolo né in una qual- che disposizione di legge e né nella natura di manifestazione di scienza della denuncia stessa. 89X I Ministero delle Finanze ricorreva con un mezzo per la cassazione della sentenza ed i contribuenti resistevano con controricorso norifi- cato 1'11 maggio 1999. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. Costituisce requisito del ricorso per cassazione, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 366, n. 3, c.p.c., un'esposizione sommaria dei fatti, che consenta una cognizione chiara e completa delle circo- stanze che hanno ingenerato la controversia, delle vicende del pro- cesso e delle posizioni delle parti, e, non potendo la corte di cassa- zione avvalersi di ulteriori atti per verificare la rilevanza delle que- stioni proposte, su di esso si riverberano con rigore gli effetti del c.d. principio di autosufficienza del ricorso, in forza del quale è onere dell'impugnante indicare in maniera adeguata la situazione fattuale della quale chiede una valutazione giuridica diversa da quella asseri- tamente erronea compiuta dal giudice a quo. Orbene, il Ministero ha omesso nel ricorso proposto l'esposizione sommaria dei fatti c, ai fini dell'intelligenza della causa, ha ritenuto di preporre all'unico motivo d'impugnazione la trascrizione (rectius: l'inserimento di una copia) della decisione impugnata, secondo una tecnica di compilazione ad esso consueta, che questa Corte ha già ri- renutu possa valere ad adempiere il requisito dell'esposizione stessa laddove in tale trascrizione si rinvengano gli elementi ritenuti indi- spensabili per una precisa cognizione della causa (cfr.: Cass. civ., sez. III, sent. 16 ottobre 2001, n. 12599; Cass. civ., sez. lav., sent. 6 ON novembre 1999, n. 12384; Cass. civ., sez. I, sent. 9 luglio 1987, n. 5980; Cass. civ., sez. lav., sent. 9 febbraio 1984, n. 1012; Cass, civ.. sez. I, sent. 17 gennaio 1981, n. 413). Nella specie, tuttavia, una tale condizione non sussiste, giacché l'incompletezza della trascrizione, derivante dall'assenza della se conda pagina della decisione, non consente la comprensione dei ter- mini delle questioni dedotte dal ricorrente, in quanto il texto mancan- te conteneva proprio la narrativa delle vicende che avevano dato luo- go alla controversia, delle censure mosse originariamente dagli eredi avverso l'avviso di liquidazione e del tenore della decisione di primo grado, che sono stati sopra riassunti, ricavandoli dal testo integrale della decisione impugnata, al solo fine di integrità formale di questa sentenza. Siffatta inidoneità della trascrizione a permettere una conoscenza so- stanziale e processuale dei fatti non è, inoltre, superabile con la lettu- ra dell'intero contesto del ricorso, giacché la questione affrontata con l'unico motivo, rappresentata dalla violazione e la falsa applicazione dell'art. 12, 1. 13 maggio 1988, n. 154, trasfuso nell'art. 34, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, e degli artt. 33 e 34, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, non consente di comprendere tutti gli estremi della controversia e,in particolare, quelli che hanno dato luogo all'affermazione del;
giudice di secondo grado di un'intervenuta rettifica della denuncia di successione da parte degli credi, dei quali il ricorrente non si è fatto nessun carico nelle proprie argomentazioni. All'inammissibilità del ricorso segue la relativa declaratoria. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giu dizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 21 giugno 2002. Il consigliere est. Il presidente dott. Enrico Altieridott. Massimo OddoMassing pade DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2003 IL CANCELLIERE (1 Oggi CANCELLIERE 01 FEP 18 Arnalds Gad