Sentenza 24 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2002, n. 21421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21421 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dai Signori:
Dott. Luigi Sansone Presidente
1. Dott. Giovanni Caso Consigliere
2. Dott. Saverio F. Mannino Consigliere
3. Dott. Giorgio Colla Consigliere
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ME RE, n. a Fiumefreddo di Sicilia il 28/7/1933;
avverso la sentenza in data 12 ottobre 2001 della Corte di appello di Catania;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giuseppe Febbraro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla subordinazione della sospensione della pena ai termini di durata della sentenza non passata in giudicato;
rigetto nel resto.
FATTO
Con sentenza in data 22 maggio 1997, il Pretore di Giarre condannava ME RE alla pena di mesi nove di reclusione e lire due milioni di multa, oltre al risarcimento dei danni e al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile, in quanto responsabile del reato di cui all'art. 570 c.p. (in Giarre, denuncia-querela dell'11 novembre 1991); dovendosi ritenere un mero errore materiale, data la sostanza dei fatti contestati, il riferimento formale del capo di imputazione all'art. 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 808, introdotto dalla legge 6 marzo 1987, n. 74.
A seguito di impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della decisione di primo grado, ritenuta la continuazione con la sentenza del Pretore di Giarre in data 29 gennaio 1996, divenuta esecutiva, determinava la pena complessiva in mesi sei di reclusione e lire 500 mila di multa. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione sulla sussistenza del reato addebitato, per i seguenti profili: la sentenza impugnata, non prendendo in esame l'analoga censura versata nei motivi di appello, si è basata esclusivamente sulla deposizione della persona offesa, costituitasi parte civile, da ritenere per di più inattendibile specie con riferimento alla consistenza dei propri redditi;
omessa valutazione della mancanza dei mezzi di sussistenza in capo al soggetto passivo;
omessa valutazione della incapacità economica del Messina, di avanzata età, inabile al lavoro, affetto da problemi di salute e titolare della modesta pensione di lire 600 mila mensili. Inoltre il ricorrente si duole che erroneamente la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado nel punto in cui ha subordinato la sospensione condizionale della pena al pagamento di una - provvisionale entro sei mesi dalla sentenza, non considerando la giurisprudenza di legittimità- che consente una simile statuizione solo con riferimento a un termine decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza.
DIRITTO
Il ricorso appare infondato.
Quanto al rilievo per cui la sentenza impugnata si fonda esclusivamente sulla deposizione della persona offesa, deve osservarsi che esso appare irrilevante, una volta che il ricorrente non ha contestato di non avere corrisposto alla ex coniuge alcun contributo economico.
La doglianza circa l'omesso accertamento della mancanza dei mezzi di sussistenza in capo alla persona offesa è manifestamente infondata, posto che i soggetti ai quali l'imputato ha fatto mancare i mezzi di sussistenza sono sia la moglie separata sia il figlio, e che il ricorrente non ha in alcun modo concretamente contrastato l'affermazione della moglie secondo cui? essa era titolare di un reddito mensile di sole lire 250.000, limitandosi ad ipotizzare che i congiunti avrebbero potuto sopperire alle loro necessità economiche facendo ricorso alla somma di lire trenta milioni, che esso ricorrente avrebbe corrisposto al momento della separazione. Il punto relativo alla mancanza di capacità economica dell'imputato è stato già adeguatamente valutato dalla Corte di merito, che ha osservato che tale condizione non è stata menomamente provata, risultando anzi che il Messina aveva svolto in passato una regolare attività lavorativa.
Quanto all'ultimo motivo, la statuizione della sentenza di primo grado che ha subordinato la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale "dalla sentenza" va annullata senza rinvio, in quanto illegittima.
Il Collegio esprime infatti adesione all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la sospensione condizionale della pena non può essere subordinata al pagamento della provvisionale alla parte civile entro un termine anteriore al passaggio in giudicato della sentenza, atteso che la clausola della sospensione condizionale, unitamente alle altre statuizioni penali, diviene esecutiva all'atto del giudicato;
; sicché solo da questo momento detto beneficio può esser subordinato a qualche particolare adempimento da parte del condannato, a norma dell'art. 165 c.p.(Cass., 5 febbraio 1998, Serra;
Cass., 21 novembre 1995,
Corrente; Cass., 31 marzo 1978, Martini). Per effetto dell'annullamento, in parte qua, di tale statuizione, il termine per il pagamento della provvisionale, cui è subordinata la operatività della sospensione condizionale della pena, decorrerà dunque dal presente giudicato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione con la quale si, subordina l'effetto della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata alla parte civile a titolo di provvisionale entro sei mesi a decorrere dalla sentenza di primo grado anziché dalla data del passaggio in giudicato di detta sentenza.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 MAGGIO 2003.