Sentenza 14 novembre 2003
Massime • 1
Gli apparecchi ed i congegni per il giuoco d'azzardo vanno sempre sottoposti a confisca, con successiva loro distruzione, atteso che il carattere obbligatorio della confisca si correla alla intrinseca criminosità degli apparecchi in questione e si deduce dalla previsione della loro distruzione. (nell'occasione la Corte ha inoltre affermato che la modifica del comma nove dell'art. 110 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, ad opera della legge 27 dicembre 2002 n. 289, che prevede che la confisca sia sempre disposta, ha natura di interpretazione autentica della precedente normativa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2003, n. 8127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8127 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 14/11/2003
1. Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere - N. 1753
3. Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 019014/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di VIBO VALENTIA;
avverso l'ordinanza 8.4.2003 pronunziata dal Tribunale per il riesame di Vibo Valentia nei confronti di:
DE GA EN, n. a Briatico il 15.12.1957;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo FIALE;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. IACOVIELLO F.M. che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza dell'8.4.2003 il Tribunale di Vibo Valentia - in accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di De GA CO - dichiarava privo di efficacia (per l'intervenuto decorso del termine perentorio di dieci giorni fissato dall'art. 309, comma 9, c.p.p., richiamato dal successivo art. 324, comma 7) il decreto 7.3.2003 con cui il P.M. aveva convalidato il sequestro probatorio di n. 2 apparecchi elettronici del tipo videopoker, operato di iniziativa della P.G. in relazione agli ipotizzati reati di cui agli artt. 718 e 719 cod. pen. e 110 T.U. delle leggi di P.S., e, per l'effetto, ordinava la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia il quale ha eccepito che erroneamente il Tribunale aveva ordinato la restituzione dei videopoker in sequestro, in violazione dell'art. 324, comma 7, c.p.p., a norma del quale la revoca del sequestro "non può essere disposta nei casi indicati dall'art. 240, comma 2, del codice penale". Il ricorso del P.M. è fondato e deve essere accolto.
1. Nella specie sono stati ipotizzati i reati di cui agli artt. 718 cod. pen. e 110 R.D. 18.6.1931, n. 773.
Le sezioni unite di questa Corte Suprema - con la sentenza n. 5 del 23.4.1993 - hanno affermato che l'art. 722 cod. pen. prevede un caso di confisca obbligatoria soltanto in seguito a condanna. L'art. 110 del R.D. n. 773/1931, invece, quanto all'applicazione della confisca:
- nell'originaria formulazione e dopo le modifiche introdotte dalla legge 20.5.1965, n. 507, disponeva, dapprima al comma 4 e poi al comma 6, "Gli apparecchi o i congegni sono confiscati";
- dopo le modifiche introdotte dalla legge 17.12.1986, n. 904, prescriveva al comma 8 "È inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti";
- dopo le modifiche introdotte dalla legge 27.12.2002, n. 289, dispone al comma 9 "È inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti" (testo invariato dopo le modifiche introdotte dal D.L. 30.9.2003, n. 269). La giurisprudenza di questa Corte Suprema, anteriormente alla legge n. 289/2002, non era concordemente orientata sul punto.
Un orientamento affermava, infatti, che i videogiochi, anche se destinati o destinabili al gioco d'azzardo, non hanno carattere intrinsecamente criminoso e non rientrano nella previsione di cui all'art. 240, 2^ comma, cod. pen., poiché la condotta penalmente sanzionata è "a spazio circoscritto": rilevante cioè solo se tenuta in ambito spaziale definito (luoghi pubblici o aperti al pubblico, circoli ed associazioni di qualunque specie) (vedi Cass., Sez. 3^:
13.12.1999, n. 3315, Sciacovelli;
21.10.1995, n. 3045; 23.1.1995, n. 3450, Solimando;
23.6.1993, n. 687).
Secondo altro indirizzo interpretativo - assolutamente prevalente dopo l'entrata in vigore della legge n. 289/2002 - invece, la confisca prevista dall'art. 110 del T.U. delle leggi di P.S., in tema di installazione ed uso di congegni automatici o elettronici per il gioco d'azzardo nei luoghi pubblici, ha carattere sempre obbligatorio (vedi Cass. Sez. 3^: 26.5.2003, Dini;
1.3.2001, n. 8542, Gilioli;
Sez. 4^, 3.5.2001, n. 17782, Colombari). A giudizio di questo Collegio, il carattere obbligatorio della confisca di cui si controverte, fissato dalla legge speciale, si correla alla intrinseca criminosità degli apparecchi in questione e questa si deduce anzitutto dall'inequivoca previsione della loro distruzione, evidentemente compatibile solo con la confisca obbligatoria.
Una conferma è fornita, inoltre, dall'ultima formulazione del nono comma dell'art. 110 del R.D. n. 773/1931, con la specificazione introdotta dalla legge 27.12.2002, n. 289, secondo la quale "è sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti".
Tale disposizione, infatti, assume il valore di una interpretazione autentica della precedente normativa (vedi Cass., Sez. 3^: 13.2.2003, Defraia;
13.2.2003, D'Amato; 13.2.2003, Scarpetta), in quanto il legislatore ha sempre ritenuto e tuttora ritiene gli apparecchi per il gioco di azzardo intrinsecamente pericolosi, in considerazione del disvalore sociale connesso al loro uso (la Corte Costituzionale, già nella sentenza n. 125/1963, faceva cenno alla necessità di "impedire che la dignità umana riceva offesa dallo sterile impiego dell'autonomia individuale") e detta pericolosità non viene meno solo perché la sanzione penale non si estende anche all'uso (assolutamente marginale) degli apparecchi medesimi nei luoghi di abitazione strettamente privata.
La pericolosità, infatti, non deve costituire esclusivamente un carattere degli apparecchi in sè (possono valere, in proposito, le argomentazioni svolte dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema, con la sentenza 13.1.1995, n. 2, Filidei) ma ben può connettersi alla necessità di arginare in via preventiva fenomeni criminosi particolari, precludendo (a fronte di ipotetiche possibilità di utilizzazioni meramente private) ogni possibilità di ulteriore circolazione di cose caratterizzate da requisiti di illiceità al momento in cui fu accertato il reato.
2. L'art. 324, comma 7, c.p.p. stabilisce che la revoca del sequestro "non può essere disposta nei casi indicati dall'art. 240, comma 2, del codice penale", cioè nei casi di confisca obbligatoria, che la legge impone quando si tratti di cose che costituiscono il prezzo del reato ovvero che rappresentano oggettivamente un sostanziale o almeno potenziale pericolo sociale.
Quanto agli apparecchi elettronici del tipo videopoker pertanto, poiché la legge considera gli stessi intrinsecamente finalizzati "al gioco d'azzardo", nel caso di decreto di convalida del sequestro dichiarato inefficace dal Tribunale del riesame per intempestività della decisione ai sensi dell'art. 309, comma 10, c.p.p., il Tribunale medesimo deve mantenere il vincolo sui videogiochi sequestrati, che in nessun caso possono essere restituiti all'avente diritto (vedi Cass., Sez. 3^, 1.3.2001, n. 8542, Gilioli).
3. Si impone, conseguentemente, nella specie, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata - limitatamente alla disposta restituzione dei beni all'avente diritto - provvedimento che deve essere revocato.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 127 e 325 c.p.p., annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata - limitatamente alla disposta restituzione dei beni all'avente diritto - provvedimento che revoca.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2003. Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2004