Sentenza 26 marzo 2013
Massime • 1
L'eliminazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale relative alle misure di sicurezza è ammessa nei soli casi indicati dal comma secondo dell'art. 5 d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/03/2013, n. 22722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22722 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZAMPETTI Umberto - Presidente - del 26/03/2013
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 1126
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA PP - Consigliere - N. 23646/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA GI N. IL 30/01/1948;
avverso l'ordinanza n. 1292/2011 TRIBUNALE di TORINO, del 19/03/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott. SPINACI Sante sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha così concluso: "la Suprema Corte voglia rigettare il ricorso con le conseguenti statuizioni". OSSERVA
Rileva:
1. - Con "ordinanza", Delib. de plano 19 marzo 2012, sentito il Pubblico Ministero, e depositata il 22 marzo 2012, il Tribunale ordinario di Torino, costituito in composizione monocratica ai sensi dell'art. 40, comma 1, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, approvato con D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, ha rigettato la richiesta del condannato PP TT di eliminazione della iscrizione nel casellario giudiziale relativa alla libertà vigilata, applicata dal Magistrato di sorveglianza di Torino il 10 maggio 1979 e revocata il 20 settembre 1980, motivando che non ricorrono le condizioni di legge, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del T.U. cit., in relazione al precedente comma 2.
2. - Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Romano Console, mediante atto recante la data del 7 aprile 2012, col quale sviluppa due motivi. 2.1 - Con il primo motivo il ricorrente denunzia ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), art. 666 cod. proc. pen. e art. 40 del T.U. cit.
censurando che il giudice della esecuzione ha provveduto de plano con lesione del diritto di difesa, laddove la richiesta (rigettata), confortata dal parere favorevole del Pubblico Ministero, non poteva essere considerata manifestamente infondata.
2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente denunzia à sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b), erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all'art. 5, comma 3, e all'art. 3, comma 1, lett. b), del T.U. cit., obiettando che secondo l'interpretazione seguita dal giudice della esecuzione sarebbe esclusa "in casi analoghi a quello in esame" ogni possibilità di eliminazione delle iscrizioni del casellario ed argomentando: l'art. 5, comma 3 del T.U. non fa riferimento alle ipotesi contemplate nel comma precedente;
la disposizione è assolutamente autonoma;
il comma 2 è richiamato solo "per indicare il decorso del tempo dalla revoca necessario" per la eliminazione della iscrizione.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto recante la data del 25 ottobre 2012, obietta: il provvedimento, sebbene adottato in termini di rigetto della richiesta dell'interessato, "deve intendersi sostanzialmente come declaratoria di inammissibilità della medesima richiesta perché manifestamente infondata", per difetto delle condizioni di legge.
4. - Il ricorso è infondato.
4.1 - L'art. 40 del T.U. cit. stabilisce che il giudice degli incidenti relativi alle iscrizioni e ai certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti decida "con le forme stabilite dell'art. 666 c.p.p.". Non è, pertanto, indefettibile il rito della camera di consiglio partecipata. Per vero il richiamato art. 666 cod. proc. pen., comma 2 con riferimento ai casi di richiesta manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge o di richiesta consistente nella mera riproposizione di istanza già rigettata, basata sui medesimi elementi, prevede il rito planario con la forma del decreto motivato di inammissibilità, previo parere del Pubblico Ministero. 4.2 - Nella specie, come esattamente rilevato dal procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il giudice del casellario, al di là del dato terminologico della erronea intestazione del provvedimento come "ordinanza" e della non confacente formula del dispositivo (in termini di rigetto), ha disatteso la richiesta del condannato sulla base del rilievo che non ricorrevano le condizioni di legge à termini dell'art. 5 del T.U. cit..
Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere riqualificato in relazione al contenuto obiettivo della decisione e al rito seguito senza instaurazione del contraddittorio camerale (altrimenti prescritto ai sensi dell'art. 666 c.p.p., commi 3 e 4) come decreto di inammissibilità ex art. 666 c.p.p., comma 2. 4.3 - Tanto premesso in punto di rito, residua la questione cruciale, oggetto del secondo motivo del ricorso, della manifesta infondatezza della richiesta del condannato per difetto delle condizioni di legge. Orbene, dal combinato disposto dell'art. 5, commi 2 e 3 del T.U. cit. si evince, contrariamente alla tesi del ricorrente, che la eliminazione delle iscrizioni relative alla misure di sicurezza è ammessa esclusivamente in relazione ai casi previsti dal comma 2, nei quali è consentita la eliminazione dei correlati provvedimenti ibidem indicati, presupposti dalle misure di sicurezza. E palesemente nessuna di tale ipotesi ricorre nella specie, sicché manifestamente infondata è, per difetto delle condizioni di legge, la richiesta disattesa dal giudice a quo.
4.4 - Ai sensi dell'art. 619 c.p.p., comma 1, il provvedimento impugnato deve essere corretto, per le ragioni esposte al paragrafo 4.2 nel senso che nella epigrafe, laddove si legge "la seguente Ordinanza" si deve, invece, leggere e intendere "il seguente Decreto" e nel dispositivo, laddove si legge "rigetta" si deve, invece, leggere e intendere "dichiara inammissibile".
4.5 - Conseguono il rigetto del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la trasmissione di copia della presente sentenza al Tribunale di Torino ai sensi dell'art. 625 c.p.p., comma 3.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda la cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza al Tribunale di Torino ai sensi dell'art. 625 c.p.p., comma 3 per l'esecuzione della correzione.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2013