Sentenza 21 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di reati edilizi, il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena per il reato di esecuzione dei lavori in assenza del permesso di costruire, non è obbligato a subordinare il riconoscimento del beneficio alla demolizione delle opere abusive né, sul punto, in assenza di una espressa richiesta delle parti, è gravato da uno specifico onere motivazionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2014, n. 5910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5910 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2014 |
Testo completo
5 9 10 / 14 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez.142 Composta da Claudia Squassoni · Presidente - UP - 21/01/2014 Silvio Amoresano R.G.N. 32573/2013 Gastone Andreazza - Relatore - Alessio Scarcella Alessandro M. Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo avverso la sentenza del Tribunale di Palermo, sez. dist. Di Carini, in data 31/01/2013, nel procedimento nei confronti di : Carramusa Caterina, n. a Palermo il 08/10/1966, visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F. Baldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni dell'Avv. Saladino che si è riportato alla memoria;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo ha presentato ricorso avverso la sentenza con cui il Tribunale di Palermo, sez. dist. di Carini, condannando Carramusa Caterina per il reato di cui all'art. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001, ha concesso beneficio della sospensione condizionale della pena e disposto il dissequestro e la restituzione del manufatto all'avente diritto per la sua demolizione. Il P.G. ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto subordinare la sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive riposando detta subordinazione su due necessità, ovvero che la condanna non resti priva di conseguenze concrete e che si raggiunga l'obiettivo dell'eliminazione effettiva delle conseguenze del reato.
2. All'odierna udienza il Difensore dell'imputata ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Premesso che non può essere considerata la memoria difensiva odiernamente depositata giacché il termine di quindici giorni per il deposito di memorie difensive, previsto dall'art. 611 c. p. p., è da ritenersi applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica (Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo ed altri, Rv. 252711), il ricorso è inammissibile. Il P.G. ricorrente non lamenta, infatti, la circostanza che il Tribunale abbia omesso di disporre la demolizione del manufatto abusivo (peraltro indirettamente insita nella statuizione con cui ne è stata disposta la restituzione "per la sua demolizione"), bensì il fatto che a tale demolizione non sia stata subordinata la sospensione condizionale della pena, incondizionatamente concessa, infatti, all'imputato, sul presupposto, evidentemente, che il giudice fosse invece a ciò tenuto. Un tale presupposto, tuttavia, non è nella specie ravvisabile. L'art. 165, comma 1, c.p., nel prevedere che il giudice "possa" (e non già "debba", come invece è nei casi contemplati dal comma 2 del medesimo articolo) subordinare la sospensione condizionale della pena alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, attribuisce allo stesso un potere discrezionale con conseguente obbligo, tra l'altro, di logica e congrua motivazione da parte del giudice che intenda farne applicazione mentre nessun onere motivazionale incombe sullo stesso ove, in assenza di espresse richieste in tal senso, la subordinazione non venga posta. Conseguentemente, nessuna violazione di legge può essere addebitata al provvedimento che, in ipotesi, come la presente, non riconducibili al comma 2 dell'art. 165 c.p., ometta di esercitare il potere di subordinazione in questione;
del resto, nessuna delle pronunce rese da questa Corte (neppure quelle citate dal P.G. ricorrente) ha mai affermato che, in tali casi, il giudice abbia l'obbligo di 2 subordinare, in caso di condanna per reati edilizi, il beneficio della sospensione alla demolizione del manufatto abusivo;
al contrario le stesse si sono limitate ad affermare che legittimamente il giudice, nel concedere con la sentenza di condanna la sospensione condizionale della pena può subordinare detto beneficio alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante la demolizione dell'opera abusiva disposta con la stessa condanna (cfr. Sez. 3, n. 28356 del 21/05/2013, Farina, Rv. 255466; Sez. 3, n. 38071 del 19/09/2007, Terminiello e altro, Rv. 237825; Sez. 3, n. 18304 del 17/01/2003, Guido, Rv. 224719).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2014 Il Consigliere est. Il Presidente Claudia Squassoni Gastone Andreazza Unde St. W 9 DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 7 FEB 2014 A IL CANCELLIERE M E R P Luana Mariani E T R O C 3