Sentenza 10 ottobre 2014
Massime • 1
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, può costituire titolo idoneo per la revoca della liberazione anticipata precedentemente concessa, a norma dell'art. 54, comma terzo, legge 26 luglio 1975, in ragione della sua equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2014, n. 49442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49442 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZAMPETTI Umberto - Presidente - del 10/10/2014
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 2876
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - N. 51713/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL GE N. IL 28/09/1977;
avverso l'ordinanza n. 6813/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO, del 01/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette le conclusioni del PG Dott. Aniello Roberto, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, è stata revocata dal Tribunale di Sorveglianza di Torino la liberazione anticipata, in precedenza concessa a LO RG nella misura di 360 giorni a seguito della commissione - in data 15 giugno 2012 - del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (detenzione di un quantitativo di cocaina finalizzata allo spaccio) durante la fruizione della misura dell'affidamento in prova concessa in relazione alle pene in esecuzione, di cui al provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica di Milano del 2 novembre 2011.
2. L'interessato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge sotto i seguenti profili:
1) erronea qualificazione come sentenza "di condanna", atta a determinare la revoca, di una sentenza di patteggiamento, che non implica accertamento di responsabilità;
2) inadeguata valutazione della compatibilità del mantenimento, quantomeno parziale, dei benefici con la condotta del soggetto, avuto riguardo alla circostanza che gli stessi (concessi con ordinanze emesse negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011) si riferiscono a periodi di detenzione di gran lunga antecedenti alla commissione dei fatti oggetto della sentenza di applicazione pena e che pertanto, non possono comportare, in automatico, l'interruzione del percorso rieducativo intrapreso dal condannato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, è basato su motivi infondati, e va quindi rigettato.
1.1 Quanto al primo motivo, occorre considerare, come correttamente affermato dal Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria in atti, che la giurisprudenza di legittimità, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente e ritenuto dallo stesso Tribunale di sorveglianza, è ormai orientata nel senso che la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., concernente un reato commesso nel corso dell'esecuzione e dopo la concessione della liberazione anticipata, ben può costituire titolo idoneo alla revoca del beneficio, in ragione dell'equiparazione legislativa della pronunzia adottata a norma dell'art. 444 c.p.p. ad una sentenza di condanna, e ciò conformemente all'indirizzo interpretativo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 17781 del 29/11/2005 - dep. 23/05/2006, Diop, Rv. 233518) che ha ritenuto ammissibile la revoca ex art. 168 c.p., comma 1, lett. a), della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa sulla base dell'intervenuta pronunzia di una sentenza di patteggiamento (in tal senso, Sez. 1, sentenza n. 37931 del 20/10/2006 - dep. 17/11/2006, Maliardo, non massimata;
Sez. 1, sentenza n. 18559 del 2009, Matranga, non massimata;
Sez. 1, sentenza n. 11759 del 2012, Morano, non massimata).
1.2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo d'impugnazione, volto a censurare il giudizio di incompatibilità tra il beneficio accordato al RG e la sua condotta deviante, oggetto della sentenza di applicazione pena.
Se è pur vero, infatti, che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 23 maggio 1995 è venuta a "cadere" ogni forma di automaticità nel meccanismo di revoca del beneficio, dovendo ritenersi che il Tribunale sia investito di un ampio, quanto delicato, potere-dovere di apprezzamento degli atteggiamenti generali del condannato e della evoluzione della sua personalità in funzione degli atti di devianza posti in essere e personalmente sanzionati, nel caso di specie il Tribunale risulta aver esercitato correttamente tale potere di valutazione.
Al riguardo occorre considerare, infatti, che il Tribunale ha espressamente apprezzato come incompatibili con il mantenimento del beneficio, i gravi comportamenti devianti del RG, che anche durante la fruizione dell'ampio beneficio dell'affidamento in prova, concesso dopo un lungo percorso penitenziario positivo, si era reso autore di un reato dall'indole "particolare" (violazione del D.P.R. n. 309 del 1990), con ciò evidenziando "una carica di insofferenza nei confronti delle istituzioni e delle regole", plausibilmente valutata come "incompatibile con una seria e reale adesione del recluso al programma trattamentale" ritenuta, di contro, "del tutto apparente" nel caso in esame, e le censure mosse sul punto dal ricorrente, si sviluppano tutte nell'alveo delle censure generiche e in fatto, inammissibilmente dirette ad escludere la sussistenza dei comportamenti devianti nel periodo di detenzione, sebbene già accertati in via definitiva, in sede di cognizione.
In proposito il Collegio ritiene infatti di dover senz'altro condividere, l'opinione, già prospettata in dottrina, secondo cui il potere di cognizione incidentale dei fatti accertati nella sentenza di condanna attribuito al Tribunale, per quanto discrezionale ed autonomo, non possa considerarsi totalmente indipendente dal passaggio in giudicato del relativo accertamento in sede di processo penale, e ciò specie in assenza di specifiche deduzioni difensive dirette a confutare la rilevanza del fatto storico, ormai definitivamente accertato in sede cognitiva, ai fini della revoca del beneficio.
1.3 Quanto infine al rilievo difensivo secondo cui i benefici revocati si riferiscono a periodi di detenzione sofferti in epoca di gran lunga antecedente rispetto alla commissione dei fatti oggetto della sentenza di applicazione pena, mette conto precisare, preliminarmente, che secondo un indirizzo interpretativo ormai consolidato e dal quale questo Collegio non ritiene di doversi discostare condividendolo (Sez. 1, n. 2354 del 20/05/1991 - dep. 12/06/1991, Bocchini, Rv. 187487; Sez. 1, n. 1070 del 17/11/2005 - dep. 12/01/2006, Grado, Rv. 233323; Sez. 1, n. 44353 del 18/11/2008 - dep. 27/11/2008, Sapia, Rv. 242100; Sez. 1, n. 11756 del 16/02/2012 - dep. 29/03/2012, Parisi, Rv. 252270) la richiesta di revoca della liberazione anticipata, formulata dal P.M. ai sensi del comma 3 dell'art. 54 Ord. Pen., è ammissibile solo con riferimento ai benefici concessi in relazione ad esecuzioni che siano in corso al momento della commissione del nuovo delitto comportante la revoca. In altri termini, è sempre possibile procedere alla revoca della liberazione anticipata in precedenza concessa, anche se l'esecuzione di una pena (o di più pene concorrenti) si sia conclusa, allorché, nel corso di tale esecuzione, il condannato abbia posto in essere una condotta criminosa cui segua una condanna definitiva. Ciò premesso il Collegio deve rilevare, tuttavia, che la deduzione del ricorrente, così come formulata, si rivela del tutto inconferente nel caso di specie, in quanto, lungi dall'afferma re con la stessa che i benefici concessi al Morgen si riferirebbero a rapporti esecutivi già esauriti al momento della commissione dei fatti oggetto della sentenza di applicazione pena, risulta invece formulata in termini assolutamente vaghi, con i quali si evidenzia il solo dato cronologico, senza ulteriori più specifiche allegazioni che consentano di ritenere che alcuni dei benefici revocati si riferiscano ad un rapporto esecutivo ormai esaurito.
2. Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p. in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2014