Sentenza 14 ottobre 1999
Massime • 1
Rientra nella nozione di "strada" ai sensi del nuovo codice della strada, quale area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, anche una strada interpoderale, destinata a soddisfare le esigenze di una comunità indifferenziata, restando escluse da tale nozione solo le strade riservate all'uso esclusivo di privati proprietari. (Fattispecie di incidente stradale avvenuto in una strada interpoderale in cui la Corte ha annullato la decisione che aveva escluso l'aggravante dell'art. 589, comma 2, cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/10/1999, n. 3169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3169 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANGINI BRUNO Presidente del 14/10/1999
1. Dott. MALZONE ENNIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO Consigliere N. 3169
3. Dott. COSTANZO ENZO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. MERONE ANTONIO Consigliere N. 48317/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso G.I.P. PRETURA di CAMPOBASSO2) nei confronti di:
CI MA N. IL 20/07/1949
avverso sentenza del 20/10/1998 G.I.P. PRETURA di CAMPOBASSO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO
lette/sentite le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'annullamento della sentenza
OSSERVA
Il P.G. presso la Corte di Appello di Campobasso propone ricorso per Cassazione ovvero la sentenza del 20/10/1998 con la quale il Pretore di Campobasso applicava la pena ex art. 444 c.p.p. di mesi quattro di reclusione, con le attenuanti generiche e riduzione per il rito a CI AR, imputato del reato p. e p. dall'art. 589 C.P., perché per colpa consistita in imprudenza e negligenza alla guida del proprio autocarro Fiat, impegnato in una manovra di retromarcia su una strada interpoderale, non si avvedeva della presenza di Di UL VI attingendola e cagionandone la morte per le ferite riportate, fatto commesso in S. Felice del Molise l'11/9/1998. Il P.G. deduce che erratamente il Pretore non aveva considerato sussistente l'aggravante di cui al 2^ comma dell'art. 589 C.P. - fatto commesso con violazione delle norme che regolano la circolazione stradale - che, se pure nella imputazione non normativamente richiamata nel fatto risultava regolarmente contestata, con la conseguenza che il predetto aveva applicato pena illegale in quanto non era stato effettuato il giudizio di comparazione ex art. 69 C.P. tra detta aggravante e le riconosciute circostanze attenuanti generiche ed erratamente non aveva disposto ex art. 222 C.d.S. la sospensione della patente di guida dello CI. Il ricorso del P.G. è fondato essendo evidente l'errore di diritto nel quale è incorso il giudice del patteggiamento nel non considerare nella fattispecie la sussistenza dell'aggravante menzionata.
Questa, invero, risulta regolarmente contestata emergendo dal fatto richiamato nella imputazione che la morte della Di UL avvenne a causa della manovra di retromarcia dell'autocarro posta in atto non con la dovuta prudenza e diligenza da parte dello CI, nel che è implicito il richiamo all'art. 140 C.d.S. il quale impone all'utente della strada l'osservanza delle norme di comune prudenza onde non costituire "pericolo ... intralcio per la circolazione ... e che sia salvaguardata - per tutti - la sicurezza stradale". Come osservato dal ricorrente, per la ravvisabilità della menzionata aggravante non occorre necessariamente la violazione di norme specifiche del Codice della Strada ed è sufficiente il richiamo all'inosservanza dei doveri comportamentali di cui all'art. 140 e cioè dei doveri di prudenza e diligenza ai quali, in stretto collegamento con l'evento, è stato fatto esplicito riferimento nella descritta imputazione.
Nè può avere rilievo, come opportunamente osservato dal ricorrente, il fatto che l'incidente sia avvenuto su strada interpoderale, dovendosi intendere "strada" qualsiasi "area ad uso pubblico destinato alla circolazione dei pedoni, dei veicoli ..." e quindi anche le "strade vicinali" assimilate a quelle comunali, fra le quali sono da ricomprendere anche quelle private dette "poderali" e restando escluse solo quelle riservate all'uso esclusivo dei privati proprietari.
Invero, la classificazione di una strada come "interpoderale" non è elemento decisivo per escludere che essa sia di uso pubblico (Cass. pen. Sez. IV, 30 marzo 1984, n. 2939) ai fini dell'applicazione della disciplina normativa sulla circolazione stradale ai sensi dell'art. 2 Cod. Strad.
Sicché anche il sentiero fra poderi viciniori se soggetto a pubblico transito di pedoni, animali e veicoli deve essere considerato strada. È quanto emerge dalla corretta interpretazione del combinato disposto degli artt. 2, 1 co., e 2 co. lett. d) ult. parte, e 3, co. 1, n. 52 e co. 2, da questi dovendosi desumere il principio che per l'applicazione delle norme di circolazione stradale occorre che la strada anche quella interpoderale sia destinata a soddisfare le esigenze di una comunità indifferenziata, come nel caso in questione.
Dal che consegue che la sentenza del pretore che non ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui al 2 comma dell'art. 589 C.P. e non ha disposto, contrariamente a quanto previsto dall'art. 222 cod strad., va annullata senza rinvio per violazione di legge e va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Campobasso in composizione monocratica per il corso ulteriore.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione,
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Campobasso in composizione monocratica per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2000