Sentenza 4 maggio 2010
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In tema di diffamazione, espressioni che trasmodino in un'incontrollata aggressione verbale del soggetto criticato e si concretizzino nell'utilizzo di termini gravemente infamanti e inutilmente umilianti superano il limite della continenza nell'esercizio del diritto di critica.
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Il limite della continenza nel diritto di critica non vieta in alcun modo l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, in quanto non hanno adeguati equivalenti. Il limite della continenza nel diritto di critica è superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE - SENTENZA 8 settembre 2016, n.37397 Ritenuto in fatto 1. Propone ricorso per cassazione S. C., avverso la sentenza del Tribunale di Teramo in data 10 aprile 2015 con la quale è stata confermata quella di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2010, n. 29730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29730 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 04/05/2010
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 1134
Dott. OLDI OL - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 46960/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EO IU N. IL 14/01/1919;
avverso la sentenza n. 338/2008 CORTE APPELLO di PERUGIA, del 21/01/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dottor CI Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore della parte civile avvocato Zupo Giuseppe, che ha concluso per la inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato avvocato Coppi Franco, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte di Cassazione.
OSSERVA
Il senatore IU OT è stato condannato alla pena di giustizia - ritenute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate -, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile da liquidarsi in separata sede, con provvisionale immediatamente esecutiva, in entrambi i gradi di merito - sentenze emesse dal Tribunale di Perugia in composizione monocratica il 15 giugno 2007 e dalla Corte di Appello della stessa Città il 21 gennaio 2009 - per il delitto di diffamazione aggravata in danno di AR HI, all'epoca giudice presso il Tribunale di Roma, per avere, nel corso di interviste, rilasciate a numerosi quotidiani, e di trasmissioni televisive e radiofoniche definito l'HI falso testimone, autore di infamie e pazzo, e per avere comparato la pretesa falsa testimonianza dell'HI alle false dichiarazioni dei pentiti, o meglio dei collaboratori di giustizia.
Le dichiarazioni dell'imputato si riferivano alla deposizione di AR HI nel processo penale celebrato a Palermo a carico di OT, accusato di partecipazione, o meglio di concorso esterno, nell'associazione per delinquere denominata Cosa Nostra. L'HI aveva sostenuto di avere sottoposto all'esame del collega ed amico IE DE MO, all'epoca capo di gabinetto del Ministro della Giustizia onorevole IR RO, la possibilità di promuovere un giudizio disciplinare nei confronti del dottor DO AL in relazione ad una decisione assunta dalla prima Sezione penale della Corte di Cassazione, che aveva disposto la rimessione ad altro giudice - da Catania a Messina - di un procedimento penale contro il sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Trapani dottor NT Costa, accusato del delitto di calunnia in danno del dottor Lo CU UD, giudice istruttore presso il Tribunale di AL . Il Lo CU si lamentava, in particolare, del tono particolarmente duro con il quale la Corte di Cassazione aveva disposto la rimessione e del fatto che la Corte di legittimità non aveva nemmeno richiesto gli atti del procedimento. L'HI riferiva ancora che il DE gli aveva detto che poteva essere presentato un esposto in ordine alla indicata questione, essendosi il Ministro mostrato favorevole ad iniziare un procedimento disciplinare contro il AL, mentre dopo qualche tempo gli aveva confidato che il ministro non avrebbe esercitato l'azione disciplinare avendo ricevuto pressioni in tal senso dall'onorevole IU OT. Senonché il DE MO, sentito dal Pubblico Ministero di Palermo, ma non potuto ascoltare nel corso della istruttoria dibattimentale perché nelle more deceduto, pur confermando i contatti con il collega HI in relazione alla vicenda Lo CU-Costa ed alla eventualità dell'inizio di un procedimento disciplinare contro il AL, negò di avere riferito di pressioni subite dal ministro da parte dell'onorevole OT in favore del AL. Precisò, altresì, il DE MO che, pur ritenendo inizialmente l'esposto fondato, si convinse, con il collega BR, al quale era stata demandata l'istruzione della pratica, che dovesse essere disposta l'archiviazione dello stesso sulla base della constatazione che non esisteva la prassi della Corte di Cassazione, in sede di rimessione dei procedimenti, di acquisire gli atti del procedimento;
non ritenne il DE di comunicare al Ministro tale sua decisione.
Anche l'onorevole RO negò, sia pure con qualche titubanza, come riferito dalla Corte di merito, di avere ricevuto pressioni dall'OT in favore del AL.
Il problema affrontato in sede di merito è, pertanto, consistito nello stabilire se le risultanze processuali e le discordanti dichiarazioni dei testimoni AR HI e DE MO IE circa la confidenza fatta dal secondo al primo sulla intangibilità del dottor AL per l'intervento dell'onorevole IU OT autorizzassero l'odierno ricorrente a definire il dottor HI autore di infamie, falso testimone e pazzo, trattandosi di un caso di legittimo esercizio del diritto di critica.
Con riferimento al lungo iter del procedimento è necessario ricordare che esso ebbe inizio con la querela dell'HI il 31 gennaio 2001 e che il Senato della Repubblica aveva stabilito che le dichiarazioni rese ad organi di stampa dal senatore OT costituivano opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 68 Cost.. Il 5 ottobre 2001 il GUP presso il Tribunale di Perugia sollevò conflitto di attribuzione e la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 176 del 2 maggio 2005, accolse il ricorso del GUP ed annullò la delibera del Parlamento, chiarendo che non competeva al Senato della Repubblica affermare che le opinioni espresse dal senatore OT IU costituissero opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
La procedura dinanzi alla Corte Costituzionale ha comportato una sospensione dei termini di prescrizione e, quindi, il termine prescrizionale decorrerà soltanto nel mese di febbraio del 2011. Il Tribunale di Perugia, come si è già rilevato, è pervenuto alla affermazione di penale responsabilità dell'OT sul duplice rilievo che l'esame delle testimonianze dell'HI e del DE MO, oltre a quelle dei colleghi dei due Parziale PO, VI D'SI, LE EL DI e Lo CU UD, ai quali l'HI avrebbe riferito la confidenza ricevuta dal DE MO, non consentiva di ritenere che l'HI avesse detto il falso, e che l'OT avesse superato i limiti della continenza verbale.
La Corte di Appello di Perugia, nel confermare la decisione di primo grado, rilevava che per molte ragioni, emerse già nel corso del procedimento celebrato a Palermo, non era assolutamente possibile affermare che l'HI avesse reso una falsa testimonianza. La Corte rilevava che mai era stata disposta dal Tribunale o dalla Corte di Appello di Palermo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per procedere contro l'HI per il delitto di falsa testimonianza e poneva in evidenza che la sincerità del teste si desumeva anche dal fatto che si recò a rendere testimonianza, pur sapendo, da un precedente colloquio, che DE MO non avrebbe confermato la versione dell'intervento di OT su RO in favore di AL.
Inoltre gli altri testimoni, che ebbero a raccogliere i sentimenti di amarezza dell'HI sia per l'esito dell'esposto Lo CU che per il mancato ricordo dell'episodio da parte dell'amico DE MO, avrebbero confermato la testimonianza resa. Ulteriore elemento di conferma che la confidenza del DE MO vi fosse davvero stata la Corte lo traeva dal fatto che lo stesso DE MO nel corso della deposizione chiarì che un'altra ipotesi potrebbe essere quella che io abbia inteso tacitare le sollecitazioni dell'HI sull'esposto archiviato con argomenti di "tipo politico" quando quello tecnico non lo avrebbe convinto ... Infine la Corte di secondo grado poneva in evidenza che DE MO aveva anche riferito che, quando a RO successe come ministro di Giustizia il senatore SA IA, HI gli chiese di verificare se fosse possibile avviare il procedimento disciplinare, venendone dissuaso a causa della stima del nuovo ministro per il presidente AL;
tentativo - ha notato la Corte - che non avrebbe avuto alcun senso se l'HI fosse stato consapevole che la questione era già stata risolta sotto un profilo tecnico.
Con due ricorsi per cassazione, contenenti identici motivi, OT IU, tramite i difensori di fiducia, deduceva la nullità della sentenza ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente, dopo avere richiamato numerosi documenti prodotti nel corso del procedimento (estratto delle sentenze palermitane concernenti il processo OT, copia delle dichiarazioni di LO DE MO e IR RO, memorie difensive di OT ed un volume pubblicato dallo stesso OT), si doleva che di essi la Corte di Appello perugina non avesse tenuto alcun conto, mentre si trattava di atti decisivi ai fini del giudizio. Il ricorrente, dopo avere riepilogato la vicenda relativa all'esposto del Lo CU, poneva in evidenza che le sentenze di merito rese nel processo palermitano avevano escluso che il dottor HI avesse dichiarato il vero, mentre la Corte di Appello perugina era pervenuta a conclusioni opposte, fondandosi essenzialmente sulle dichiarazioni di alcuni testimoni, i quali avevano raccontato fatti appresi dallo stesso HI. Precisato che oggetto del presente procedimento era essenzialmente verificare quanto risultava oggettivamente dalle dichiarazioni dei protagonisti della vicenda e quale fosse stato il ragionevole convincimento che il senatore OT poteva essersi fatto delle dichiarazioni dell'HI, anche ai fini della valutazione del dolo e della applicabilità dell'art. 59 c.p., e chiarita la importanza che la questione delle pressioni di OT in favore di AL avesse nel processo di Palermo) il ricorrente ripercorreva la vicenda dell'esposto e riesaminava in modo puntuale le dichiarazioni rese nel processo di Palermo da HI, DE MO e RO, dichiarazioni che dimostravano che l'HI non aveva detto il vero.
Il ricorrente ricordava poi il tenore delle due sentenze palermitane e rilevava, in particolare, che la decisione di appello non era stata tenera con HI, tanto è vero che aveva definito inconsistente l'asserita eventualità che l'esposto fosse stato archiviato a causa dell'intervento dello stesso OT. Da tutto quanto esposto risultava, secondo il ricorrente, che l'HI non avesse detto il vero e che di ciò l'OT fosse consapevole, cosicché aveva errato la sentenza impugnata nel sostenere che non era ravvisabile il requisito della verità dei fatti narrati e criticati dal ricorrente.
Negava, poi, il ricorrente che fossero stati travalicati i limiti imposti dal principio della continenza verbale, avendo l'OT criticato il grave - quantomeno legittimamente ritenuto tale - comportamento dell'HI usando termini appropriati alla gravità del fatto.
In ordine all'uso del termine pazzo il ricorrente rilevava che era rimasto provato che tale espressione non doveva far parte della intervista rilasciata alla giornalista dell'Espresso AR EN.
Con memoria depositata il 28 aprile 2010 il difensore della parte civile, dopo avere riepilogato la vicenda, contrastava tutti gli argomenti posti a sostegno del ricorso dall'imputato, ed, in particolare, richiamava l'attenzione sul fatto che le confidenze ai colleghi dell'HI furono fatte nel 1987, quando il processo ad OT non era ancora cominciato, e sulla ipotesi dell'argomento politico prospettata dal DE MO. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da OT IU non sono fondati, ed anzi alcuni di essi sono ai limiti della ammissibilità perché, pur essendo stato dedotto formalmente il vizio di motivazione, in realtà sembra sia stata censurata la valutazione delle prove compiuta dai giudici dei primi due gradi di giurisdizione e sia stata prospettata una lettura alternativa degli elementi processuali, cosa non consentita in sede di legittimità. In ogni caso, prescindendo da tale, pur corretta, come si vedrà meglio in seguito, considerazione, va detto che la motivazione del provvedimento impugnato appare congrua, fondata su consolidati indirizzi giurisprudenziali ed immune da manifeste illogicità e, quindi, non censurabile sotto il profilo della legittimità. È fuori dubbio l'interesse pubblico della notizia costituita dal fatto che il senatore OT aveva rilasciato una intervista, nel corso della quale aveva espresso giudizi negativi su HI AR, che aveva deposto nel corso del noto processo di Palermo a carico dell'OT.
La qualità e notorietà dei soggetti coinvolti e la delicata materia in discussione presentavano, infatti, rilevanti profili di interesse pubblico alla informazione, tali da giustificare l'esercizio del diritto di cronaca e, quindi, la pubblicazione integrale delle interviste rilasciate dall'OT (vedi SS.UU. 30 maggio - 16 ottobre 2001, n. 37140). Ed, infatti, non risulta che i giornalisti che hanno pubblicato le interviste considerate diffamatorie, o i giornalisti che hanno raccolto le dichiarazioni rilasciate nel corso di trasmissioni televisive e radiofoniche da IU OT siano stati processati per i reati di diffamazione indicati in rubrica. L'impostazione del processo appare, quindi, corretta perché nel presente procedimento non si discute del diritto di cronaca spettante ai giornalisti, ma dell'esercizio corretto o meno del diritto di critica che spetta a ciascun cittadino.
Che le espressioni utilizzate dal senatore OT per stigmatizzare il comportamento dell'HI nel corso del processo di Palermo siano su un piano oggettivo gravemente diffamatorie è cosa fuori contestazione. Dire di una persona che è un falso testimone, autore di infamie e addirittura pazzo, ed affermare che un magistrato, quale era ed è l'HI, è peggio dei pentiti costituiscono ingiurie che gravemente ledono la reputazione della persona offesa.
Anche che il senatore OT abbia pronunciato tali espressioni è problema risolto dai giudici di merito, sia perché la maggior parte di esse non sono state contestate, sia perché la Corte di merito, con argomento del tutto logico e richiamando la deposizione della teste EN AR, ha stabilito che effettivamente l'OT gratificò l'HI anche dell'epiteto pazzo, come riportato nella intervista a cura della giornalista AR EN pubblicata sul settimanale Espresso.
D'altronde lo stesso ricorrente non ha negato di avere pronunciato la parola in questione, ma ha soltanto sostenuto che essa non doveva essere inserita nell'intervista perché pronunciata mentre parlava, sia pure nel corso della intervista, con altra persona. I giudici di merito non hanno prestato fede a tale affermazione non solo perché la giornalista aveva riferito che la parola era stata pronunciata quando il senatore era rivolto verso di lei, ma anche perché dopo la pubblicazione il ricorrente non aveva chiesto di espungere tale epiteto dalla intervista.
Si tratta di una questione di merito che, per essere sorretta da una logica motivazione, non è deducibile in sede di legittimità. Per il corretto esercizio del diritto di critica quale esimente del delitto di diffamazione la giurisprudenza richiede che ricorrano alcune condizioni dalle quali non è possibile prescindere. In primo luogo la esistenza di un interesse pubblico a conoscere la vicenda criticata, che è certamente sussistente nel caso di specie, posto che assumeva un rilevante interesse stabilire se HI AR, noto magistrato, che aveva ricoperto importanti cariche associative ed era stato componente del Consiglio Superiore della Magistratura, avesse detto il falso nel corso della deposizione resa come testimone nel processo a carico di IU OT, notissimo esponente politico accusato a Palermo di gravi reati. In secondo luogo è necessario che i fatti attribuiti ad una persona ed assunti a presupposto delle espressioni critiche siano veri (sulla necessità che anche per l'esercizio del diritto di critica venga richiesta la verità dei fatti presupposto vedi, tra le altre, Cass., Sez. 5, 31 gennaio - 23 febbraio 2007, n. 7662, CED 236524). Ebbene tale requisito nel caso di specie non è ravvisabile, come meglio si dirà.
Infine è necessaria la continenza espressiva, nel senso che la critica può certamente essere anche assai aspra, specialmente se riferita a fatti di indubbia gravità, ma è necessario astenersi da frasi ed epiteti umilianti, pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto al fine della cronaca del fatto e della sua critica (vedi, tra le altre, Cass., Sez. 5, 20 aprile - 20 maggio 2005, n. 19381, CED 231562). Tale requisito, per quel che si dirà, non è ravvisabile nel caso di specie.
Il problema centrale del presente processo era quello di stabilire se effettivamente l'HI, come dichiarato ripetutamente dall'OT, avesse nel procedimento di Palermo deposto il falso in merito alla archiviazione dell'esposto di UD Lo CU nei confronti di DO AL, circostanza che costituisce il presupposto delle espressioni critiche dell'OT. L'HI era stato interrogato su quanto gli avrebbe riferito PI OL DE MO ed aveva sostenuto che quest'ultimo, magistrato capo di gabinetto dell'allora ministro RO, gli aveva detto che l'azione disciplinare
contro
AL non si sarebbe potuta iniziare per le pressioni di OT su RO. Il problema nel presente processo, evidentemente, non è quello di stabilire se OT avesse o meno fatto pressioni sul ministro RO al fine di ottenere l'archiviazione dell'esposto
contro
AL, fatto che costituiva oggetto del processo di Palermo e poteva avere un interesse, anche se marginale, per definire la posizione dell'imputato OT, ma di accertare cosa avesse detto DE MO ad HI in merito all'esposto di Lo CU e se l'HI avesse riferito correttamente ai giudici di Palermo quanto espostogli da DE MO.
Si tratta di fatti alla evidenza del tutto diversi perché è ben possibile, come non ha mancato di notare la Corte di merito, che il DE MO abbia usato con l'amico HI, che non si convinceva degli argomenti tecnici posti a fondamento della archiviazione dell'esposto, l'argomento politico per chiudere la questione, pur non essendovi stata una pressione di OT su RO in favore di AL.
Sotto tale profilo, pertanto, la testimonianza del ministro RO, che ha affermato di non avere ricevuto pressioni in merito, non appare per nulla rilevante.
Non è poi vera l'affermazione del ricorrente che i giudici di secondo grado abbiano ignorato una serie di documenti prodotti dalla difesa e ritenuti decisivi ai fini della definizione del presente processo.
Intanto bisogna ricordare che la Corte di merito ha esplicitamente affermato che, pur prendendosi atto che nel processo di Palermo il contrasto tra le dichiarazioni rese dal DE MO e dal ministro RO e quelle rese dall'HI e dal Lo CU determinò una decisione favorevole all'imputato, le risultanze processuali relative al presente procedimento hanno indotto il primo giudice ed inducono questa Corte a pervenire a conclusioni opposte. Orbene proprio da tale affermazione si trae il convincimento che i giudici del merito abbiano esaminato e tenuto conto dei documenti prodotti dalla difesa di OT e che, legittimamente, abbiano ritenuto di pervenire a conclusioni diverse da quelle prospettate dalla difesa.
È quasi superfluo, inoltre, ricordare che, secondo la oramai consolidata giurisprudenza, il giudice deve tenere conto di tutti i documenti e di tutti gli argomenti prospettati dalla difesa, ma non deve confutarli esplicitamente tutti, dal momento che nella motivazione della sentenza il giudice, dopo avere esaminato tutti gli elementi processuali a disposizione, è tenuto ad indicare con chiarezza e precisione le ragioni che sorreggono la sua decisione, dovendosi ritenere implicitamente disatteso ogni argomento di segno contrario (vedi, tra le altre, Cass., 19 maggio - 6 luglio 2004, n. 29434, CED 229220). Sotto tale profilo, pertanto, si rivelano infondate le doglianze concernenti una insufficienza o mancanza di motivazione in relazione a documenti prodotti dal ricorrente ed a deduzioni della difesa.
Inoltre i documenti indicati - sentenze pronunciate a Palermo nel processo OT, volume di OT sulla vicenda, documenti dai quali risultavano le critiche che l'OT aveva rivolto in varie occasioni a AL ecc. ecc. - non hanno alcun carattere di decisività, potendo essere decisiva ai fini di stabilire la verità del fatto presupposto e, quindi, la sussistenza della esimente dell'esercizio del diritto di critica, (tralasciando per il momento il profilo non meno importante della continenza verbale), soltanto una eventuale sentenza di condanna dell'HI per falsa testimonianza, sentenza non esistente per la semplice ragione che mai, come è stato posto in evidenza dalla Corte di secondo grado, è stata esercitata contro l'HI una azione penale per tale reato, ne' giudici di Palermo - e segnatamente quelli di secondo grado maggiormente critici nei confronti dell'HI - hanno mai ritenuto, come avrebbero potuto e dovuto fare se avessero individuato profili di reato, di disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero perché procedesse contro il suddetto per il delitto di falsa testimonianza.
Nessun carattere di decisività può essere poi riconosciuto a documenti dai quali risulti che l'OT abbia espresso valutazioni più o meno critiche nei confronti del AL o a quanto riportato nel noto volume pubblicato dall'OT. A domanda risponde.
Si tratta, infatti, di documenti più o meno rilevanti nel processo di Palermo, che doveva stabilire se pressioni vi fossero o meno state, ma del tutto irrilevanti nel presente processo,che ha altro oggetto, come si è già rilevato.
Ciò detto bisogna rilevare che dall'esame puntuale di tutte le risultanze processuali i giudici del merito hanno tratto il convincimento che l'HI non potesse essere qualificato falso testimone e che, pertanto, il presupposto delle violente critiche non fosse vero.
La motivazione che sorregge tale valutazione, che è evidentemente di merito, non presta il fianco a critiche perché immune da manifeste illogicità.
Essa, infatti, regge alle critiche contenute nei ricorsi. Come è lecito desumere dalle due sentenze di merito, che si integrano essendo conformi, è del tutto pacifico che tra l'HI ed il DE MO vi furono diversi colloqui in ordine al problema della vicenda Lo CU-Costa-AL ed alla sentenza di rimessione ad altro giudice degli atti del processo contro il Costa di un Collegio della prima Sezione della Corte di Cassazione presieduto dal dottor DO AL. Ed è altrettanto fuori contestazione che il DE MO, dopo una preliminare valutazione della vicenda, consigliò all'HI di presentare l'esposto contro il AL ritenendo che vi fossero gli estremi per l'esercizio dell'azione disciplinare contro quest'ultimo.
Dopo qualche tempo il DE MO rappresentò all'HI la impossibilità di procedere e la necessità di archiviare l'esposto.
Orbene a questo punto divergono le posizioni dell'HI e del DE MO, perché il primo riferì ai Pubblici Ministeri di Palermo che il DE MO gli disse che OT aveva fatto pressioni su RO perché AL non si tocca, mentre il secondo disse che non vi erano gli estremi sul piano tecnico per procedere in sede disciplinare ed escluse la esistenza di pressioni politiche.
I giudici di merito hanno rilevato, come si è già posto in evidenza, che nessun giudice aveva trasmesso gli atti alla Procura per procedere contro l'HI per falsa testimonianza, fatto questo certamente non decisivo, ma non certo irrilevante. Inoltre i giudici dei primi due gradi hanno posto in evidenza che l'HI riferì a diversi suoi colleghi la risposta di DE MO già molti anni prima che avesse inizio il processo
contro
OT, e manifestò successivamente a distanza di alcuni anni agli stessi colleghi la sua amarezza per il mancato ricordo dell'episodio da parte del DE MO.
Si tratta di quattro testimoni della cui attendibilità non è lecito dubitare, che raccolsero le confidenze e l'amarezza dell'HI su una circostanza che non potevano non ricordare perché concerneva la posizione di un magistrato, il AL, di sicuro rilievo e che fini poi sotto processo per gravi accuse, dalle quali venne successivamente assolto.
Sminuire tali testimonianze, come ha fatto la difesa, senza indicarne le specifiche ragioni, ma facendo leva sull'unico rilievo che si tratta di testimonianze de relato, non appare, invero possibile. È del tutto evidente che nessuno ha assistito al colloquio tra HI e DE MO, ma i testimoni hanno riferito le confidenze ricevute dall'HI, fatto che costituisce un valido indizio per cercare di comprendere il contenuto di quel colloquio.
A meno che non si voglia ritenere - ma ciò non è affermato nemmeno dal ricorrente - che l'HI si sia callidamente precostituito delle testimonianze al fine di rendere poi una falsa testimonianza;
francamente non vi è alcun elemento che consenta una tale grave supposizione.
Altro elemento importante è che l'HI, nonostante il DE MO gli avesse detto di non ricordare di avergli parlato di pressioni di OT in favore di AL, decise di rendere testimonianza.
La consapevolezza di poter essere smentito dall'amico e di cacciarsi, quindi, in una situazione difficile non fermò l'HI, fatto che certamente propende a fare ritenere che fosse fermamente convinto della giustezza delle cose che si apprestava a riferire all'Autorità Giudiziaria.
Come pure appare assai strano che dopo qualche tempo, succeduto il senatore IA SA a RO come ministro di Giustizia, l'HI, come ricordato dallo stesso DE MO, chiese all'amico capo di gabinetto se ci fossero le condizioni per riattivare il procedimento concernente la vicenda Lo CU- AL, venendone dissuaso perché SA aveva grande stima di AL.
Ora se la questione fosse stata archiviata per puri motivi tecnici e di tanto fosse stato consapevole l'HI non avrebbe avuto alcun senso l'iniziativa di quest'ultimo per riattivare il procedimento.
Infatti soltanto se il mancato esercizio fosse stato imputabile a ragioni politiche si sarebbe potuto sperare, con il cambio del Ministro, una differente valutazione.
La chiave di lettura di quel colloquio forse la ha fornita lo stesso DE MO, il quale ebbe a precisare che era ben possibile che per tacitare l'amico, che non si convinceva della bontà degli argomenti di carattere tecnico individuati dal DE e dal dottor BR, avesse fatto riferimento ad argomenti di tipo politico. E DE MO ha spiegato che forse era stato equivocato, nel senso che l'argomento politico si riferiva ad un caso diverso - problema di incarichi extragiudiziari - e non alla vicenda Lo CU- AL.
Al cospetto di tali elementi, puntualmente indicati e riportati in questa sede soltanto parzialmente, del tutto ragionevoli sono le osservazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata, secondo la quale il presupposto della velenosa critica, e cioè che HI fosse un falso testimone, non è vero;
di conseguenza del tutto legittima è la decisione adottata dalla Corte perugina. Nè gli argomenti della difesa, sostanzialmente di merito, come si è detto, hanno messo in evidenza quelle manifeste illogicità della motivazione che potrebbero legittimare un annullamento della sentenza impugnata.
Ma anche il requisito della continenza verbale, come correttamente hanno stabilito i giudici di merito, è insussistente nel caso di specie. Non vi è alcun dubbio che la critica possa essere anche molto aspra, come sovente accade nei dibattiti politici e/o sindacali, e che i limiti scriminanti del diritto di critica siano più ampi di quelli relativi al diritto di cronaca per essere caratterizzata la critica da connotazioni soggettive ed opinabili (vedi Cass., Sez. 5, 28 gennaio - 22 aprile 2005, n. 15236, CED 232125). Ed è pure vero che la critica possa essere sorretta anche da immagini suggestive che possano captare l'attenzione dei lettori e/o degli spettatori, e che la critica possa essere più incisiva quanto maggiore sia l'esposizione pubblica del personaggio criticato e quanto più grave sia il comportamento censurato. Tuttavia quando l'agente trasmodi in una incontrollata aggressione verbale del soggetto criticato ed utilizzi termini gravemente infamanti ed inutilmente umilianti, quali falso testimone, autore di infamie e pazzo, allora i limiti della continenza certamente debbono intendersi superati.
Le espressioni pronunciate dall'OT sono ancora più gravi se si considera il destinatario delle contumelie;
dare dell'infame o del pazzo ad un magistrato, che quotidianamente giudica i suoi concittadini, è certamente cosa che gravemente lede la reputazione;
ed ancora peggio è l'aver paragonato la parte lesa ad un pentito, che notoriamente è persona che normalmente ha commesso numerosi e gravi crimini.
Anche in ordine alla valutazione come incontinenti delle espressioni usate dal ricorrente la motivazione del provvedimento impugnato non merita, dunque, alcuna censura sotto il profilo della legittimità. Esclusa la ricorrenza dei presupposti della verità del fatto criticato e della continenza verbale, correttamente i giudici del merito hanno escluso che nel caso di specie potesse ricorrere la esimente dell'esercizio del diritto di critica.
Ma il ricorrente ha prospettato, anche se non ha insistito molto sul punto, anche una possibile mancanza di dolo, dimenticando, però, che il dolo richiesto per configurare i reati di diffamazione contestati è generico, non essendo richiesta la intenzione di offendere o diffamare una persona - animus iniurandi vel diffamandi, ed essendo sufficiente la consapevolezza della attitudine offensiva della condotta.
Si farebbe un grave torto alla intelligenza del senatore OT se si escludesse una siffatta consapevolezza nel ricorrente. Infine non vi è spazio nemmeno per ritenere la esistenza della esimente putativa sia perché le circostanze processuali, ampiamente indicate, non consentivano di ritenere che l'HI fosse un falso testimone perché, a tutto voler concedere, l'OT poteva essere certo di non avere fatto pressioni su RO, ma di sicuro, non essendo stato presente agli incontri HI- DE MO, non poteva sapere che cosa avesse detto il capo di gabinetto del Ministro di Giustizia all'HI. Il ricorrente, la cui capacità di analisi è da tutti apprezzata, non poteva non cogliere siffatta differenza.
EL resto, come si è illustrato, le emergenze processuali non autorizzavano nessuno a ritenere che HI fosse da considerare testimone falso.
Infine non vi era nessun elemento per ritenere che le espressioni usate rientrassero nei limiti della dovuta continenza verbale. Per tutte le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente tenuto a pagare le spese del procedimento. Il ricorrente è tenuto altresì alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile, che si liquidano in complessivi Euro 1.607,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile, spese che si liquidano in complessivi Euro 1.607,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2010. Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010