Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2003, n. 3766
CASS
Sentenza 13 marzo 2003

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Nell'ipotesi di successive applicazioni di un lavoratore ad un posto implicante lo svolgimento di mansioni superiori, ognuna per periodi di durata inferiore al termine contrattuale o legale previsto per l'acquisizione del diritto alla qualifica corrispondente, la presunzione di preordinazione utilitaristica intesa ad evitare la promozione non opera allorché le applicazioni siano concomitanti allo svolgimento di una procedura concorsuale - prevista come obbligatoria dalla contrattazione collettiva - per la copertura dello stesso posto, sempre che tale svolgimento sia effettivo, nel senso che un titolare sia - almeno genericamente - individuato mediante il bando di concorso, sì da potersi escludere che quel posto debba considerarsi "vacante"; l'accertamento del giudice di merito in ordine alla effettiva concomitanza della procedura concorsuale (nel senso sopra indicato), ove comporti l'interpretazione di clausole di contratti collettivi, è censurabile in sede di legittimità solo per violazione di regole legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione (nella specie, relativa a successive applicazioni di un dipendente postale alle mansioni di direttore di agenzia e alla conseguente rivendicazione della qualifica di "quadro di secondo livello", la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva interpretato gli accordi sindacali "integrativi" del 23 maggio 1995, attuativi della nuova classificazione del personale a seguito della "privatizzazione", come non ancora idonei a configurare il momento iniziale della procedura di accesso alle nuove posizioni professionali, identificato invece - quanto all'"area quadri" - nella successiva circolare dell'Ente Poste che aveva disposto di procedere concorsualmente alle relative assunzioni).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2003, n. 3766
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3766
    Data del deposito : 13 marzo 2003

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