Sentenza 13 marzo 2003
Massime • 1
Nell'ipotesi di successive applicazioni di un lavoratore ad un posto implicante lo svolgimento di mansioni superiori, ognuna per periodi di durata inferiore al termine contrattuale o legale previsto per l'acquisizione del diritto alla qualifica corrispondente, la presunzione di preordinazione utilitaristica intesa ad evitare la promozione non opera allorché le applicazioni siano concomitanti allo svolgimento di una procedura concorsuale - prevista come obbligatoria dalla contrattazione collettiva - per la copertura dello stesso posto, sempre che tale svolgimento sia effettivo, nel senso che un titolare sia - almeno genericamente - individuato mediante il bando di concorso, sì da potersi escludere che quel posto debba considerarsi "vacante"; l'accertamento del giudice di merito in ordine alla effettiva concomitanza della procedura concorsuale (nel senso sopra indicato), ove comporti l'interpretazione di clausole di contratti collettivi, è censurabile in sede di legittimità solo per violazione di regole legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione (nella specie, relativa a successive applicazioni di un dipendente postale alle mansioni di direttore di agenzia e alla conseguente rivendicazione della qualifica di "quadro di secondo livello", la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva interpretato gli accordi sindacali "integrativi" del 23 maggio 1995, attuativi della nuova classificazione del personale a seguito della "privatizzazione", come non ancora idonei a configurare il momento iniziale della procedura di accesso alle nuove posizioni professionali, identificato invece - quanto all'"area quadri" - nella successiva circolare dell'Ente Poste che aveva disposto di procedere concorsualmente alle relative assunzioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2003, n. 3766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3766 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TA LU, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ANNIBALIANO 23, presso lo studio dell'avvocato GREGORIO CORDELIA, rappresentato e difeso dall'avvocato PASQUALE BARBIERI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 840/00 del Tribunale di CATANZARO, depositata il 10/08/00 R.G.N. 1615/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/03 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito l'Avvocato GENTILE GIOVANNI per delega PESSI;
udito l'Avvocato BARBIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza in epigrafe specificata, ha respinto l'appello della s.p.a. Poste Italiane avverso la sentenza di grado di accoglimento della domanda proposta da LU PA intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 33 del c.c.n.l., l'inquadramento nella categoria "quadri" con decorrenza dal 16 ottobre 1995 ed il pagamento delle relative differenze retributive, in relazione allo svolgimento di fatto delle relative mansioni. I giudici di appello hanno osservato, in particolare, per quanto rileva nella presente sede, che il diritto al superiore inquadramento scaturiva dallo svolgimento, accertato documentalmente, delle mansioni di direttore dell'agenzia di OL AP UT (posto vacante in organico) dall'11 al 17 aprile 1995 e dal 26 aprile al 16 ottobre dello stesso anno;
la vacanza del posto non poteva ritenersi una contingenta necessità in attesa del completamento delle operazioni concorsuali necessarie per sopperire alla carenza di personale dell'area "quadri" di seconde livello a seguito dell'inquadramento del personale, in applicazione dell'art. 53 c.c.n.l., atteso che, come poteva evincersi dalla stessa
Circolare dell'Ente Poste n. 35 del 7 novembre 1995, le procedure di accesso alle singole aree erano state definite nell'accordo sindacale del 26 ottobre 1995, mentre le modalità di reclutamento nell'area "quadri" di secondo livello erano state stabilite dalla stessa predetta circolare, in epoca, quindi, successiva al compimento del periodo di tempo idoneo a far maturare per il PA il diritto alla promozione automatica;
anche a voler fare coincidere la procedura concorsuale con l'intera procedura per il nuovo inquadramento, non v'era comunque alcuna prova che la vacanza del posto in questione fosse conseguente a tale nuovo inquadramento, che, al contrario, era risultato documentalmente che gli accordi integrativi volti a definire le modalità di concreta attuazione dei principi di classificazione erano intervenuti solo il 23 maggio 1995, allorché era già in corso il periodo di reggenza dell'agenzia di OL AP UT da parte del PA. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la s.p.a. Poste Italiane deducendo un unico motivo di impugnazione, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c. Il dipendente resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione - sollevata in controricorso - di inammissibilità del ricorso per Cassazione per invalidità della procura al difensore.
Deduce il resistente che la mancata indicazione, nella procura apposta a margine della copia notificata del ricorso, del nome del difensore e della data e del luogo di rilascio della stessa procura determinano l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto dello jus postulandi e per l'impossibilità di stabilire la posteriorità della procura rispetto alla sentenza impugnata, nonché la sua anteriorità rispetto alla notificazione del ricorso. L'eccezione è infondata.
A prescindere dalla circostanza che il resistente non ha depositato la copia notificata del ricorso, sicché non è dato verificare la effettiva mancanza, in tale atto, delle indicazioni sopra menzionate, va comunque rilevato che la mancata trascrizione, nella copia notificata del ricorso per Cassazione, del mandato al difensore non è causa di inammissibilità del ricorso quando - come nel caso di specie - dall'epigrafe del ricorso stesso risulti che il mandato è steso a margine dell'atto, essendo sufficiente la semplice indicazione della procura nella copia notificata anche ai fini della certezza dell'anteriorità del rilascio (cfr. Cass. 17 maggio 2001 n. 6766) e ben potendo, in ogni caso, il resistente, con il controllo del deposito del ricorso in cancelleria, verificare la predetta anteriorità (cfr. Cass. 16 agosto 2000 n. 10820). Inoltre, il conferimento del mandato difensivo "nel presente giudizio innanzi alla Corte di Cassazione", quale risulta dalla procura a margine del ricorso, soddisfa l'esigenza di specialità stabilita dall'art. 365 c.p.c, in quanto l'intestazione del ricorso indica la sentenza oggetto dell'impugnazione e, dalla considerazione della data di notificazione del ricorso stesso, emerge, in relazione alla data della sentenza, che la procura, proprio in quanto apposta sul ricorso, è stata conferita successivamente alla pronuncia della stessa (cfr. Cass. 20 febbraio 1993 n. 1430). Con l'unico motivo di ricorso, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. ed omessa motivazione, si lamenta che il Tribunale non abbia considerato che almeno dal 23 maggio 1995, data dell'accordo sindacale di avvio della procedura di inquadramento del personale, lo svolgimento delle mansioni superiori da parte del PA era avvenuto nella concomitanza di una procedura di reclutamento, intesa, fra l'altro, proprio a risolvere i problemi relativi a lavoratori adibiti di fatto a mansioni superiori;
tale concomitanza, alla luce della giurisprudenza di legittimità, impediva la sommatoria dei corrispondenti periodi di adibizione del dipendente ai compiti dirigenziali, dovendosi ritenere che nel frattempo il titolare del posto era in via di individuazione, sicché il pesto non poteva considerarsi tecnicamente vacante.
Il motivo non è fondato.
Va premesso che non è più contestato fra le parti l'accertamento di merito riguardo all'avvenuto espletamento delle superiori mansioni, corrispondenti alla rivendicata "area quadri", per il periodo semestrale richiesto per la promozione automatica, mentre la contestazione della società ricorrente è ora limitata, sostanzialmente, all'ammissibilità della sommatoria dei periodi utili alla predetta promozione, in relazione alla asserita concomitanza di una procedura concorsuale finalizzata alla copertura di quel medesimo posto oggetto della temporanea adibizione del resistente.
Riguardo a tale questione, le Sezioni Unite di questa Corte hanno puntualizzato che, nell'ipotesi di successive applicazioni di uno o più lavoratori ad un posto di lavoro che implichi lo svolgimento di mansioni superiori, ipotesi caratterizzata dal fatto che ciascuna applicazione ha durata inferiore al termine contrattuale o legale previsto per l'acquisizione del diritto alla qualifica corrispondente, ma superiore ad esso se sommate, la circostanza che tali applicazioni siano effettuate in concomitanza con lo svolgimento della procedura concorsuale - prevista come obbligatoria dalla contrattazione collettiva - per la copertura di quel posto, non implica, di per sè, una presunzione di preordinazione utilitaristica, salvo prova contraria, e costituisce anzi una presunzione che la condotta del datore di lavoro sia determinata da un'esigenza organizzativa reale, idonea in quanto a mantenere l'effetto interruttivo della revoca bell'assegnazione alle mansioni superiori e ad evitare, pertanto, che maturi il diritto al superiore inquadramento (v. Cass. S.U. 28 gennaio 1995 n. 1023). Tale principio è stato esplicitamente tenuto presente dal Tribunale (v. pag. 13 della sentenza impugnata), che ha accertato, peraltro, che nel caso di specie una siffatta concomitanza non si era per niente verificata, che le procedure di accesso alle singole aree di inquadramento, a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti postali, erano state definite nell'accordo stipulato fra l'Ente Poste Italiane e le Organizzazioni Sindacali di categoria in data 26 ottobre 1995, mentre le modalità di reclutamento nell'"area quadri" di secondo livello erano state stabilite dalla Circolare dell'Ente 7 novembre 1995 n. 35, che aveva appunto disposto di procederà concorsualmente alla assunzione del personale della predetta "area".
Lo stesso Tribunale ha anche accertato che in data 23 maggio 1995 - in epoca, quindi, anteriore alla adibizione del PA alle mansioni di direttore dell'agenzia di OL AP UT - erano stati stipulati, secondo la previsione dell'art. 53, secondo comma, del c.c.n.l., gli accordi integrativi "volti a definire le modalità di concreta attuazione dei principi di classificazione rilevanti", sicché la vacanza del posto ricoperto dallo stesso PA non era conseguente neanche alla procedura di inquadramento di cui ai predetti accordi integrativi, quando anche tale procedura si volesse equiparare ad operazioni concorsuali.
La conclusione del Tribunale si fonda, oltre che sull'accertamento di fatto (non più contestato) delle mansioni superiori svolte dal resistente nei periodi 11 - 17 aprile e 26 aprile - 16 ottobre 1995, sulla interpretazione degli accordi sindacali e della Circolare sopra indicati, in ordine alla individuazione del momento di inizio della procedura concorsuale.
Orbene, riguardo a tale operazione ermeneutica la società ricorrente non deduce alcuna violazione dei canoni legali di cui agli art. 1362 ss. c.c., ne' comunque indica quale di tali canoni risulti eventualmente non correttamente applicato, finendo per censurare (inammissibilmente) l'interpretazione del giudice di merito e per contrapporvi la propria tesi riguardo alla rilevanza - quale procedura concomitante ostativa alla promozione - degli accordi integrativi del 23 maggio 1995, interpretati invece dal Tribunale come non ancora attuativi, in concreto, della procedura concorsuale.
Nè l'interpretazione del giudice di merito pare censurabile per omessa motivazione in ordine alla "esistenza di una esigenza organizzativa reale...testimoniata dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo in data 23.5.1995", dato che la vicenda dei nuovi inquadramenti del personale e delle connesse intese sindacali finalizzate alla riorganizzazione è stata puntualmente ricostruita e valutata dal Tribunale, a partire proprio dagli accordi integrativi del 23 maggio 1995; e tale valutazione ha escluso, appunto, la idoneità dei detti accordi a costituire, di per sè, una procedura concorsuale, tale da configurare una vacanza, sia pure virtuale, del posto in questione. Una volta accertato, poi, che l'inizio della procedura di accesso all'"area quadri" di secondo livello coincideva con la Circolare del 7 novembre 1995, i giudici di merito hanno coerentemente escluso che la vacanza del posto potesse risalire ad epoca precedente, dovendosi osservare, in proposito, che tale vacanza si configura ogni qual volta un titolare non sia quanto meno genericamente individuato, mediante il bando di concorso per la copertura del posto.
Tale conclusione, infine, costituisce una autonoma ratio decidendi, che rende superfluo l'esame dei profili di censura relativi alla questione se potesse considerarsi utile, ai fini della maturazione del diritto alla promozione automatica del PA, il periodo successivo a quello dell'inizio della procedura di inquadramento (di cui ai citati accordi del 23 maggio 1995), ove considerata come procedura concorsuale.
Ne deriva, quindi, che il ricorso va rigettato.
La società ricorrente va condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 17,00, oltre euro duemila per onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2003