Sentenza 29 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/07/2002, n. 11160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11160 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2002 |
Testo completo
ORTE SUPREMA DICASSAZIONE1 1 4 6 0/ 0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ILI Oggetto findore di più- SEZIONE TERZA CIVILE Jumiu ça dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17623/99 Angelo GIULIANO Presidente U R Ernesto LUPO Consigliere Cron.28767 Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Rep.Rel. Consigliere Dott. Bruno DURANTE Depositaw in Cancelleria Ud. 25/03/02 Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO 29 LUG. 2002 CORETORS DI CANCELLERY. ha pronunciato la seguente Kaberto Cicer SENTENZA ngal sul ricorso proposto da: AN CE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L MANTEGAZZA 24, presso il sig. LUIGI GARDIN, difeso dall'avvocato MASSIMO AN con studio in 73040 MELISSANO (LE) VIA L DA VINCI 21, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
LE CE, elettivamente domiciliato in ROMA PLE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VALLEBONA, difeso dall'avvocato PAOLO VINCI, giusta 2002 delega in atti;
765 controricorrente avverso la sentenza n. 136/99 del Giudice di pace di GALLIPOLI, emessa 1'01/06/99 e depositata il 05/06/99 (R.G. 420/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/02 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per la inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO FA SC conveniva innanzi al giudice di pace di Gallipoli EL SC e, assumendo che aveva pagato la somma di lire 896.762 per eccedenza di Ванский acqua nell'anno 1997 quale intestatario della relativa fornitura, sebbene già nel 1995 avesse alienato al con- venuto l'immobile, al quale si riferiva la fornitura medesima, e 10 avesse immesso in possesso, chiedeva la condanna del convenuto al pagamento della somma sopra indicata oltre accessori. Il convenuto resisteva, deducendo che non aveva mai abitato l'immobile in quanto residente negli U.S.A.; che l'istante glielo aveva alienato nel 1995, ma conse- gnato nel 1997; che "medio tempore" aveva usato l'acqua per eseguire lavori in un immobile attiguo. Il giudice adito, con sentenza resa 1'1.6.1999, ri- 2 gettava la domanda, considerando che l'istante non aveva della fornito prova dell'assunto posto a fondamento pretesa;
che, al contrario, le prove testimoniali ave- vano confermato l'assunto del convenuto, secondo il quale l'istante aveva utilizzato l'acqua per eseguire lavori nell'immobile adiacente;
che questo ultimo as- sunto trovava riscontro nel fatto che il convenuto ri- siedeva negli U.S.A., sicchè l'immobile non era abita- to. Il FA ha proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito con controricorso il EL. MOTIVI DELLA DECISIONE Deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, il ricorrente sostiene non ватний ✓che il giudice di pace ha considerato che: 1) la conse- gna dell'immobile avvenuta il 5.3.1996 e non 1'8.5.1997, mentre il consumo riguarda il periodo 31.12.1996-6.5.1997; 2) dalla prova testimoniale emerge che i lavori relativi all'immobile adiacente sono stati eseguiti anteriormente ala consegna e, comunque, al pe- riodo di fornitura dell'acqua; 3) da nessuna fonte pro- cessuale risulta che il EL abbia risieduto negli U.S.A.; 4) è sufficiente che taluno sia proprietario di un immobile perché sia tenuto a pagare il canone dell'acqua che viene consumata in esso, ne abbia o meno 3 usufruito, essendo posto a suo carico anche il consumo che ne abbiano fatto terzi in sua assenza. Come è arcinoto, non qualsiasi vizio di motivazione è deducibile contro le sentenze del giudice di pace che siano pronunciate secondo equità, ma solo quelli che si risolvano in inesistenza, mera apparenza, radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione (ex plu- rimis Cass. S.U. 15.10.1999 n. 712). Orbene non vale a concretare alcuno di questi vizi: 1) non avere considerato che 1'immobile è stato in realtà consegnato il 5.3.1996 ed il consumo di acqua вяшкий ricade nel periodo successivo alla consegna;
2) non avere tenuto presente che, secondo le risultanze della prova testimoniale, lavori riguardanti 1'immobile adiacente sono stati eseguiti anteriormente alla conse- gna;
3) avere ritenuto circostanza (residenza del Ga- briele negli U.S.A.) che non risulta da alcuna fonte processuale;
4) avere omesso di considerare che basta essere proprietario di un immobile per essere tenuto al pagamento dell'acqua in esso consumatq. Il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese 5.9.50 oltre onorari 4 liquidati in € 250,00. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del terza sezione civile della Corte di Cassazione 25.3.2002. IL CONSIGLIERE EST. 2 . IL PRESIDENTE N 6 - 8 9 1 B Вчино Juvanoz E / . E 4 N L / L O 6 I 2 A A Z I . . R A B R . R A P E . T T D T S 1 I L A 3 G E 1 D E M . R I S N N A E D S I E A T N IŁ DIRETTORE DI CANCELLERIA E S E Umberto Cicero Depositata in Cancelleria 29 LUG. 2002 THMONE oggi, IL DIRETTORE DI CANCELLERIA E Frans Umberto Cicero 5