Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2007, n. 24763
CASS
Sentenza 8 maggio 2007

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L'art. 705, comma primo, cod.proc.pen. impone al giudice italiano di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza solo quando non esista convenzione di estradizione o questa non disponga diversamente. La norma trova la sua "ratio" nel fatto che, in regime convenzionale, l'esistenza di adeguati indizi di reità deriva, per presunzione incontrovertibile, da determinati documenti che la convenzione espressamente indica e ai quali il giudice dello Stato richiesto non può negare fede quando essi gli siano stati comunicati ufficialmente: in tal caso il magistrato deve compiere esclusivamente un esame formale di detti documenti. (Fattispecie in tema di estradizione esecutiva richiesta dalla Repubblica di Romania aderente alla Convenzione europea di estradizione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2007, n. 24763
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24763
    Data del deposito : 8 maggio 2007

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