Sentenza 8 maggio 2007
Massime • 1
L'art. 705, comma primo, cod.proc.pen. impone al giudice italiano di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza solo quando non esista convenzione di estradizione o questa non disponga diversamente. La norma trova la sua "ratio" nel fatto che, in regime convenzionale, l'esistenza di adeguati indizi di reità deriva, per presunzione incontrovertibile, da determinati documenti che la convenzione espressamente indica e ai quali il giudice dello Stato richiesto non può negare fede quando essi gli siano stati comunicati ufficialmente: in tal caso il magistrato deve compiere esclusivamente un esame formale di detti documenti. (Fattispecie in tema di estradizione esecutiva richiesta dalla Repubblica di Romania aderente alla Convenzione europea di estradizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2007, n. 24763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24763 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 08/05/2007
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1048
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 47099/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VE IO ET;
avverso la sentenza in data 2.11.2006 della Corte di appello di Bologna;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fraticelli Mario,che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
1. VE IO ET ricorre per Cassazione avverso la sentenza in data 2.11.2006 della Corte di appello di Bologna che ha dichiarato l'esistenza delle condizioni per la sua estradizione verso la Repubblica di Romania in relazione ad una condanna definitiva alla pena di anni due di reclusione per i reati di rissa e danneggiamento.
2. Con l'unico motivo di ricorso si denunzia l'inosservanza dell'art.705 c.p.p. e la conseguente carenza di motivazione della sentenza impugnata sul rilievo che la Corte territoriale ha posto in essere una disamina meramente formale della documentazione trasmessa dallo Stato estero, senza compiere accertamenti sulle norme procedurali straniere in tema di irrevocabilità delle sentenze e di rapporto tra irrevocabilità ed esecutività delle stesse.
La Corte di appello sarebbe inoltre incorsa nel vizio di carenza di motivazione omettendo di compiere una "valutazione sulla fondatezza" della richiesta dello Stato estero.
DIRITTO
1. Il ricorrente denunzia l'inosservanza dell'art. 705 c.p.p. e la conseguente carenza di motivazione della sentenza impugnata sul rilievo che la Corte territoriale ha posto in essere una disamina meramente formale della documentazione trasmessa dallo Stato estero In proposito occorre ricordare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'art. 705 c.p.p., comma 1, impone al giudice italiano di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza solo quando non esista convenzione di estradizione o questa non disponga diversamente. La norma trova la sua "ratio" nel fatto che, in regime convenzionale, l'esistenza di adeguati indizi di reità deriva, per presunzione incontrovertibile, da determinati documenti che la convenzione espressamente indica e ai quali il giudice dello Stato richiesto non può negare fede quando essi gli siano stati comunicati ufficialmente;
così che, in tal caso, il magistrato deve compiere esclusivamente un esame formale di detti documenti (cfr., ex plurimis, Cass. 6^, n. 1118 del 3.3.2000 e succ. conf.).
La doglianza è perciò infondata.
2. Del tutto priva di specificità è poi l'ulteriore doglianza secondo cui la Corte di appello avrebbe omesso di compiere accertamenti sulle norme procedurali straniere in tema di irrevocabilità delle sentenze e di rapporto tra irrevocabilità ed esecutività delle stesse, atteso che il ricorrente si limita a porre interrogativi senza indicare se vi sia e quale sia una violazione di legge attinente ai profili genericamente evocati.
3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 8 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2007