Cass. civ., sez. II, sentenza 17/05/2002, n. 7256
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Sentenza 17 maggio 2002

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La norma di cui all'art. 157, secondo comma cod. proc. civ. deve essere interpretata nel senso che la parte interessata ha l'onere di eccepire la nullità di un atto del processo (nella specie, violazione dell'art. 244 cod. proc. civ. in tema di ammissione di prove testimoniali) nella prima istanza o difesa successiva all'atto stesso (o alla notizia di esso), ma non anche quello di reiterare l'eccezione in sede di precisazione di conclusioni. La mancata precisazione delle conclusioni, pertanto, non equivale a rinuncia, la quale può essere, al più, desumibile, ai sensi dell'art. 157, terzo comma cod. proc. civ., solo se l'eccezione non venga reiterata nel caso di precisazione delle conclusioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 17/05/2002, n. 7256
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7256
    Data del deposito : 17 maggio 2002

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