Sentenza 17 maggio 2002
Massime • 1
La norma di cui all'art. 157, secondo comma cod. proc. civ. deve essere interpretata nel senso che la parte interessata ha l'onere di eccepire la nullità di un atto del processo (nella specie, violazione dell'art. 244 cod. proc. civ. in tema di ammissione di prove testimoniali) nella prima istanza o difesa successiva all'atto stesso (o alla notizia di esso), ma non anche quello di reiterare l'eccezione in sede di precisazione di conclusioni. La mancata precisazione delle conclusioni, pertanto, non equivale a rinuncia, la quale può essere, al più, desumibile, ai sensi dell'art. 157, terzo comma cod. proc. civ., solo se l'eccezione non venga reiterata nel caso di precisazione delle conclusioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/05/2002, n. 7256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7256 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE JULIO - Presidente -
Dott. VINCENZO COLARUSSO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - rel. Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI TA RI, AM GI, AM CE, AM RI AN, AM TO, in proprio e nella qualità di eredi di IN D'LI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VENETO 7, presso lo studio dell'avvocato MARCO VINCENTI, difesi dall'avvocato RODOLFO TOLO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
OR DO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 180/98 del Tribunale di SALA CONSILINA, depositata il 18/11/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso in data 20 marzo 1987 VI LA, IN D'LI e OF Di TA chiedevano al ET di LL di essere reintegrati nel possesso della servitù di passaggio da ognuno di essi esercitata sul fondo di AT IC per accedere ai fondi di cui erano proprietari, a seguito di spoglio subito ad opera dello stesso AT IC.
Con sentenza in data 11 giugno 1993 il ET di LL rigettava la domanda.
VI LA, IN D'LI e OF Di TA proponevano appello, che veniva rigettato dal Tribunale di Sala Consilina con sentenza in data 18 novembre 1998. I giudici di secondo grado, per quello che ancora interessa, ritenevano che erroneamente gli appellanti si dolevano dell'accoglimento della eccezione di inammissibilità della prova testimoniale dagli stessi dedotta ed espletata dal ET con riserva, in quanto tale eccezione non era stata riproposta da AT IC in sede di precisazione delle conclusioni. La assenza di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni non determina, infatti, la rinunzia alle domande ed eccezioni già proposte, ma solo la conferma delle conclusioni in precedenza formulate.
Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione, con due motivi, OF Di TA, VI LA, in proprio e quale erede di IN D'LI, nonché FR e RI AN LA, quali eredi di IN d'LI.
Motivi della decisione
Con il primo motivo i ricorrenti deducono che, essendosi l'appellato OF Di TA costituito dopo l'udienza di precisazione delle conclusione e quindi tardivamente non si doveva tenere conto delle contestazioni dallo stesso formulate per resistere all'appello.
Il motivo è inammissibile per la sua genericità, non venendo indicati quali sarebbero i "rilievi mossi dall'appellato all'impugnazione proposta" di cui i giudici di secondo grado non dovevano tenere conto.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono che la parte che intende dolersi della violazione dell'art. 244 cod. proc. civ. deve opporsi alla ammissione della prova e riproporre, poi, la relativa eccezione nelle conclusioni definitive.
Nella specie AT IC non aveva presentato conclusioni definitive, per cui si era verificata l'acquiescenza alla irritale acquisizione della prova testimoniale dedotta dagli attuali ricorrenti.
La doglianza è infondata.
L'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ. prescrive semplicemente che la parte deve eccepire la nullità nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia dello stesso, ma non anche che la relativa eccezione deve essere reiterata in sede di conclusioni;
la mancata precisazione delle conclusioni, pertanto, non equivale a rinuncia, la quale può essere desumibile, ai sensi dell'art. 157, terzo comma, cod. proc. civ., solo se l'eccezione non venga reiterata nel caso di precisazione di conclusioni. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Non avendo AT IC svolto attività difensiva in questa sede, nessun provvedimento va emesso in ordine alle spese.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2002