Sentenza 14 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/02/2003, n. 2265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2265 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
c.c. 67576 ESENTE A DECLINZIONE A S SI S /1986 TAG AL. D N. 5 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEས་ཨ་རྒྱལ་ ༢ལ་ད0 2 2 65/ 0 3 Oggetto ✓ Tributaria Interessi anatocistici- Composta dagli Ill.mi sfgg.ri Magistrati: Dott Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente R.G.N. 3387/00 Consigliere Cron. 5170 Dott Massimo ODDO Rel. Consigliere Dott Giuseppe FALCONE Rep. Consigliere Ud.14/06/02 Dott Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere Dott Antonino DI BLASI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA 67576 N. sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
ZICHE MANIFATTURA LANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato CLAUDIO TONIOLO VIALE D'ALVIANO 43 VICENZA (avviso 2002 postale), giusta procura in calce;
2711 -1- - controricorrente la sentenza n. 250/98 della Commissione avve: so regionale di VENEZIA, depositata il tributaria 21/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DE BELLIS, che dichiara di rinunciare al ricorso con riserva di formalizzazione;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo;
in suobrdine l'estinzione del ricorso. -2- Svolgimento del processo La Ziche Manifattura Lane s.p.a. ha chiesto gli interessi di cui all'art. 38 bis d.p.r. n. 633/72. La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso e la decisione è stata confermata dalla Commissione Regionale. Ha proposto ricorso l'Amministrazione Finanziaria deducendo un unico motivo. La società ha resistito con controricorso. Cardivamente,, L'Avvocato dello Stato in udienza ha dichiarato di rinunziare al ricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 38 bis d.p.r. n.633/72; violazione e falsa applicazione dell'art. 1283 c.c. e di principi generali in materia di rimborso di tributi, in relazione agli articoli 50 e 62 d.lgs. n. 546/92 ed all'art. 360 c.p.c., in quanto gli interessi anatocistici nella specie non sono dovuti. Ritiene la Corte che il ricorso è infondato alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, espresso con le sentenze nn.552,1094 e 9273/99, 2079, 2081, 2082, 2083, 5910, 5911, 7245, 10628/00, 3179, 5790, 7408 e 14396/01. Non essendo emersi elementi di novità, questo orientamento va confermato. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 14.6.2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il Presidente Il cons. est. Dr. Giuseppe Falcone Dr. Francesco Cristarella Orestano ци сти ее отта IL GANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 FER. 2003 MA AR IL CANCELLIERE C1 Oggi NA SA Avelle vous