Sentenza 10 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2001, n. 5364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5364 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 2 LA COLE 35 364 /01 REPUBBLICA ITALIANA REMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA - Presidente - R.G.N. 17365/99 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere- 17962/99 Cron. Usus•11545 Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere Dott. Paolo STILE Consigliere Rep. Dott. Bruno BALLETTI Consigliere Ud. 13/02/01 ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: AEROPORTI DI ROMA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
IZ CA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE NAPPI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
2001 - controricorrente e sul 2° ricorso n° 17962/99 proposto da: 732 -1- IZ CA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE NAPPI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale nonchè
contro
ROMA SPA, in persona del legale AEROPORTI DI pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante in ROMA VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 16939/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 28/09/98 R.G.N. 54690/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato RUGGIERI per delega CONSOLO;
udito l'Avvocato NAPPI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- * SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Roma. BR LO: proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Roma con cui era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per il capo della domanda relativa all'inclusione nella retribuzione utile per il calcolo del TFR e dell'indennità di anzianità del compenso per lavoro notturno, ed era stato invece rigettato, per difetto di interesse;
l'altro capo della domanda riguardante l'inclusione dello straordinario fisso e continuativo nell'indennità di anzianità e TFR. Come unico motivo di gravame deduceva l'esistenza dell'interesse ad agire, negato dal Pretore on won ont o a neap A } ✓ Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale, con sentenza del 23/12/97 28/9/98, dichiarava il diritto dell'appellante al computo: della media annuale dei compensi per lavoro straordinario al fine degli accantonamenti dovuti, anno per anno, per il TFR e rigettava nel resto. Precisava il giudice del riesame che ammissibile era l'azione di accertamento sull'entità delle quote accantonate, anche se il diritto al TFR non era ancora sorto, trattandosi di tutelare una aspettativa di diritto per elementari esigenze di certezza: sussisteva un obbligo del datore di effettuare gli accantoriamenti del TFR, anno per anno, sussisteva quindi il contrapposto interesse ad una cazione di accertamento, anche in pendenza del rapportor Dalla prova acquisita in giudizio risultavan chemil lavoro: straordinario non aveva carattere occasionale, né sporadico no eccezionale e quindi era computabile nella base di calcolo del TFR, trattandosi di una prestazione caratterizzata da regolarità e continuità, senza picchi di particolare entità rispetto alla media annuale, al ** Doveva quindi dichiararsi il diritto dell'appellante al computo " della media annuale dei compensi per lavoro straordinario al fine degli accantoriamenti dovuti anno per ariño per il TFR. Circa il computo dello straordinario ai fini dell'indennità di anzianità doveva essere confermata la sentenza pretorile, in quanto l'appellante aveva in primo grado prodotto solo le buste paga dal 1982 in poi e quindi il Tribunale non poteva accertare il carattere continuativo di dette prestazioni. K a Avverso questa pronuncia propongono ricorso per cassazione la società Aeroporti di Roma con ricorso notificato il 22/9/99, fondato su un solo motivo illustrato con memoria, ed il BR con ricorsó notificato il 28/9/99, fondato su un solo motivo. slavines Entrambe le parti hanno resistite con controficorsi avverso i ricorsi avversari de l a $1 MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 2120 cc. nonché insufficiente motivazione su punto decisivo, la società Aeroporti di Roma deduce che il Tribunale, ritenendo che il lavoro straordinario avesse carattere “non occasionale, né sporadico o eccezionale, aveva affermato la computabilità della media annuale dei relativi compensi “al fine degli accantonamenti dovuti, anno per anno, per il TFR 20 1 5 La decisione era errata, perché fondata su presupposto 2 inesistente e sorretta da motivazione più apparente che reale;
it Tribunale, infatti, affermando che "dalle buste paga emerge … una vera e propria continuità delle prestazioni di lavoro straordinario Meffettuate tutti i mesi e senza picchi di particolare entità rispetto alla media annuale", non aveva fornito gli elementi di fatto da cui emergerebbe la presunta continuità. Non venivano indicate in sentenza, infatti, le quantità di lavoro straordinario effettuate, la distribuzione delle stesse nell'arco dell'anno ed il periodo di riferimento, rendendo così impossibile una verifica sulla congruità del giudizio di “continuità" e "non occasionalità" delle prestazioni. Né ad integrare la motivazione bastava rilevare che il convenuto avesse negato la sussistenza del requisito della continuità “in modo del tutto generico", giacché anche una generica contestazione (nella specie era stato eccepito che il lavoro era stato prestato “con notevole discontinuità e variabilità) comportava l'onere per l'altra parte di provare l'esistenza delle condizioni dell'azione e l'obbligo per il giudice di verificarne l'esistenza e motivare adeguatamente. La sentenza quindi doveva essere cassata in Lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 2120 (vecchio testo), insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n 3 e 5 CPC), deduce il BR che il Tribunale dopo avere accertato il carattere della continuità della prestazione di lavoro straordinario e quindi la sua computabilità nella base di calcolo del TFR, aveva poi "escluso la continuità per quanto riguarda la inclusione dello stesso › straordinario per il periodo antecedente al 1/6/827 per difetto di provaj 3 Il ragionamento era incongruo e viziato per omesso esame di tutta la documentazione prodotta da cui risultava che dal 1/1/81 al 1/1/82 era stato prestato lavoro straordinario in modo fisso e continuativo;
non poteva quindi essere escluso il relativo importo dal calcolo della vecchia indennità di anzianità. Un attento esame della documentazione avrebbe portato ad accertare che anche per il periodo anteriore alla entrata in vigore della L. n. 297/82 lo straordinario aveva le stesse caratteristiche della continuità e determinabilità. I due ricorsi avverso la medesima sentenza devono essere riuniti;
ed entrambi devono essere rigettati, perché infondati. Ma d In ordine al primo ricorso, che assume la veste di principale, si osserva che non sussistono i vizi di motivazione lamentati in quanto la sentenza è congruamente motivata, con la precisazione che lo straordinario veniva effettuato "tutti i mesi, senza picchi di particolare entità rispetto alla media annuale” e con la indicazione delle fonti di 1prova da cui è tratto detto convincimento "dalle buste paga emerge "...”. Avverso questa pronuncia il ricorrente si limita ad affermare che egli aveva eccepito che il lavoro straordinario era stato prestato "con notevole discontinuità e variabilità” e che ciò comportava l'onere di una più dettagliata motivazione. La critica è generica, in quanto si limita a contrapporre una diversa valutazione rispetto a quella effettuata dal giudice, e quindi va disattesa. Anche il secondo ricorso, che assume la veste di incidentale, contiene una critica generica, in quanto non viene specificata e descritta la documentazione che si assume prodotta in sede di mérito 4 che non sarebbe stata valutata dal Tribunale, per il periodo 1/1/81 1/1/82, da cui risulterebbe che anche per quell'anno il lavoro straordinario sarebbe stato prestato in modo fisso e continuativo. Il Tribunale esclude l'esistenza di detta prova ed il ricorrente non fornisce elementi da cui desumere l'esistenza di indici di ingiustizia della decisione, che giustifichino la cassazione della sentenza e la rimessione ad altro giudice di merito per la valutazione di competenza. Entrambi i ricorsi pongono questioni di puro fatto, non censurabili in questa, essendo la sentenza congruamente motivata, e vanno quindi rigettati. Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese.
P. Q. M.
LA CORTE Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa interamente le spese di lite fra le parti. ch Roma 13 febbraio 2001. Still M. Au IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Шалогано IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria. 10 APR. 2001 3 0 3 1 I A oggi,. 5 S . D S , T . A R O N IL CANCELLIERE T L A , ' L A 3 L O S L 7 - E B E P I 8 D S - D I I 1 S 1 N A N T G E S E O S O G I A P G D A M E I E L O , A T O T D A R I L T E R S I L T I E D N G E D E O S R E 5