Sentenza 21 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/2001, n. 5954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5954 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2001 |
Testo completo
T 5954/0 1 Aula B To Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO ogg.previdenza Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.4959/99 De Musis Dott. Rosario Putaturo Donati V. Consigliere Pel. Mario Cron. 12824 #1 Donato Figurelli " US NO " Rep. " Ud.1/3/2001 " Saverio Toffoli ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da in Roma, viaGIACOVELLI,elett.dom. Bruxelles COSIMO n.20, presso l'avv.Giovanni Patrizi che insieme all'avv.Corrado De Cesare lo rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE CONTRO 992 ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO - I.N.A.I.L,in persona del legale rappresentante pro- tempore, elett.dom. in Roma, vvia IV Novembre n. 144, presso gli avv. Antonino Catania e Rita Raspanti,per procura speciale in calce al controricorso;
R CONTRORICORRENTE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bari in data 5 marzo 1998,n.416 (R.G.N.373/1997); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 1/3/2001,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
uditi gli avv. Giovanni Patrizi ed Emilia Favata per delega dell'avv.Catania; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen.Dr.Massimo Fedeli che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO SI VE conveniva davanti al Pretore del lavoro di Bari l'INAIL e, deducendo di avere esperito con esito negativo il procedimento amministrativo per l'attribuzione di una rendita per malattia professionale (sordità e broncopatia),contratta a causa del lavoro svolto alle dipendenze della ditta Ceramiche delle Puglie di Monopoli, quale addetto alle pulizie con aspirapolvere ad aria compressa,ne chiedeva la condanna alla costituzione in suo favore del beneficio. L'INAIL, nel costituirsi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda. Veniva disposta ed espletata consulenza medico legale che riteneva essere stato il ricorrente addetto a lavorazioni tutelate. 2 R Con sentenza del 14 gennaio 1997,il Pretore, in accoglimento della domanda, accertava la natura professionale della malattia denunciata condannando l'Istituto alla corresponsione di una rendita permanente in misura del 27%. Avverso la decisione proponeva appello l'INAIL che insisteva per il rigetto della domanda sul rilievo che:il VE non era addetto a lavorazioni tabellate poiché si era avvalso per il suo lavoro di due pulitrici automatiche dette motoscope, delle quali una con motore elettrico e l'altra con motore diesel;
allo stesso incombeva quindi la prova del nesso eziologico fra lavorazione svolta e patologia denunciata;
in ogni caso, il consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni erano state condivise dal giudice di grado, nell'affermare la natura professionale dellaprimo malattia, non aveva affatto valutato l'attitudine della fonte rumorosa a produrre sordità; era quindi necessaria una indagine ambientale per l'accertamento dei rischi professionali. Proponeva a sua volta appello incidentale il VE il quale chiedeva la modificazione della decorrenza della rendita. Con sentenza del 5 marzo 1998 il locale Tribunale, in accoglimento dell'appello principale, riformava interamente la pronuncia pretorile rigettando la domanda di VE;
dichiarava assorbito l'appello incidentale dello stesso. Osservava, in particolare, il Tribunale che:non era condivisibile l'affermazione del consulente tecnico d'ufficio secondo cui la patologia da cui il VE era affetto (ipoacusia da rumore e broncopneumopatia ostruttiva di grado 3 lieve) era stata contratta a causa di lavoro lasciando postumi permanenti (27%); a prescindere dalla questione relativa alla inclusione della lavorazione svolta nelle tabelle allegate al DPR nell'atto d'appello, l'assicurato n.1124 del 1965, sollevata non aveva fornito alcuna prova delle reali caratteristiche delle mansioni in concreto svolte, cosi' come dedotte nel ricorso introduttivo del giudizio, e cioè di avere usato macchine ad aria compressa о di avere lavorato in reparti comportanti l'utilizzazione di strumenti di tal tipo;
ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio non costituivano prova in senso tecnico né la mancata contestazione da parte dell'INAIL dei compiti affidati al VE,né l'indagine ambientale effettuata presso lo stabilimento;
non era possibile ammettere ed espletare la prova per testi articolata in primo grado dall'assicurato poiché questi non aveva reiterato la relativa richiesta nella memoria di costituzione. Il VE ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, illustrato da memoria, cui ha resistito 1'INAIL con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciandosi violazione degli artt.329 e c.p.c.,ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c.,si deduce che il 346 Tribunale, nell'estendere il suo accertamento al di là dei capi impugnati e su argomentazioni non riproposte, ha violato la norma secondo cui "l'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate". Nella specie 1'INAIL aveva, infatti,impugnato la pronuncia pretorile favorevole all'assicurato solo sotto i profili che non sarebbe stata data la prova del nesso eziologico e dell'entità del rumore. Il motivo va rigettato perché infondato. Nel caso di impugnazione parziale l'acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate si verifica soltanto quando le diverse parti siano del tutto autonome l'una dall'altra e non anche quando la parte non impugnata si ponga in nesso conseguenziale con l'altra e trovi in essa il suo presupposto (Cass., 19 gennaio 1996, n. 438; Cass., 19 giugno 1993,n.6843;Cass.,9 novembre 1992, n. 12062). Ne discende che nel caso in esame, in cui la sentenza del riconosciuto all'assicurato unagiudice di primo grado aveva rendita per malattia professionale contratta a causa del lavoro svolto, l'appello dell'Istituto, anche se limitato ai profili del nesso causale e dell'entità del rumore, non poteva non involgere tutte le altre parti della pronuncia le quali proprio perché riguardanti la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'attribuzione del beneficio non erano affatto autonome l'una dall'altra. Con il terzo motivo, il cui esame va anticipato, denunciandosi violazione degli artt. 345,346 e 347 c.p.c. e, in subordine, difetto di motivazione, ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., si deduce che il Tribunale,nel ritenere che il lavoratore era decaduto dalla espressamente prova articolata in primo grado perché non aveva Ph 5 riproposto in appello la relativa richiesta di ammissione, non ha considerato che l'art.346 c.p.c. sancisce la decadenza dalle domande e dalle eccezioni, ma non dalle istanze istruttorie,e che l'art.437 c.p.c., specifico per il rito del lavoro, vieta nuovi mezzi di prova, ma non impone la reiterazione delle dette richieste. Oltretutto il Tribunale, nel ritenere che la parziale impugnazione della sentenza non avesse comportato l'implicita rinuncia alle eccezioni non riproposte, non ha applicato le norme in modo ugualmente rigoroso nei confronti dell'Istituto. Ma anche in altro profilo l'impugnata sentenza è incorsa nei denunciati vizi non ammettendo senza adeguata motivazione l'indagine ambientale richiesta dall'INAIL che avrebbe potuto individuare mediante opportuna consulenza fonologica una rumorosità nociva anche ai fini dell'accertamento di una malattia professionale non tabellata. Il motivo va accolto perché fondato. Va rilevato che nel rito del lavoro il VE-appellante non aveva l'onere di riproporre le istanze istruttorie, ritualmente proposte in primo grado, sulle quali il pretore aveva omesso di provvedere per avere ritenuto diversamente provate le circostanze di fatto allegate a fondamento della domanda. Né il giudice di appello poteva escludere lo svolgimento in concreto da parte dell'assicurato di mansioni in reparti comportanti l'uso di macchine ad aria compressa sul rilievo che questi non aveva sul punto dimostrato alcunchè nemmeno reiterando 6 R in secondo grado la richiesta di ammissione della prova per testi articolata in primo grado su tali circostanze. Ed invero in ordine a dette questioni il Tribunale avrebbe potuto pervenire ad una valutazione diametralmente opposta a quella effettuata dal Pretore soltanto dopo essersi pronunciato sull'ammissibilità di quei mezzi di prova richiesti nel precedente grado di giudizio (fra le tante, Cass.,5 luglio 1996,n.6170) ed avere disposto quelle consulenze fonologiche sollecitate anche dall'INAIL. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione dell'art.3 DPR n.1124 del 1965, come modificato dalla sentenza n. 179 del 1988 della Corte Costituzionale, nonché difetto di motivazione su punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., si deduce che il Tribunale ha limitato l'indagine alla esistenza o meno di una patologia tabellata, senza tenere conto del detto intervento del massimo organo estendente la tutela contro le malattie professionali anche alle lavorazioni non tabellate. Con il quarto motivo, denunciandosi violazione degli artt.197 441 c.p.c. e,in subordine, difetto di motivazione, ai sensi e dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., si deduce che il Tribunale ha disatteso le conclusioni del consulente tecnico designato in primo grado sulla sussistenza dei requisiti della malattia professionale e,in particolare, sulla contrazione da parte dell'assicurato delle nell'esercizio di una delle lavorazionipatologie riscontrate indicate in tabella,in dispregio dei poteri conferitigli poiché 7 R non aveva convocato a chiarimenti il consulente tecnico designato in primo grado, né aveva rinnovato l'indagine peritale. Tali motivi vanno considerati assorbiti poiché spetterà al giudice designato sede di rinvio decidere le questioniin denunciate soltanto dopo avere provveduto sulle istanze istruttorie formulate dalla parte. Alla stregua delle considerazioni svolte va accolto il terzo motivo, rigettato il primo, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa ad altro giudice che, uniformandosi ai principi e criteri enunciati, provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il terzo motivo;
rigetta il primo;
assorbiti gli altri motivi;
cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Bari. Roma, 1 marzo 2001 Il Consigliere est. Il Presidente M Reparis to 14 msВерито ве 0 3 I A Dall 1 3 S D S . 5 , A T O . T R L , N A L ' A O L S 3 L B E I 7 E IL CANCELLIERE P - D S D 8 I - in GapselleriaDepositato in I A 1 N S T 1 S G N O O E E S P oggi, A I G M D I A G E IL CANCELDERE E A , O L O D T R T E I T A T S R L I I N L G D E E E S E R O D 8