Sentenza 5 aprile 2004
Massime • 1
La notifica del decreto penale eseguita ai sensi dell'art. 157, ultimo comma, cod.proc.pen., è da ritenere idonea, una volta perfezionata, a dar luogo alla effettiva conoscenza dell'atto notificato e, quindi, alla decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2004, n. 22671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22671 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 05/04/2004
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - N. 558
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 036998/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SC NE N. IL 26/06/1976;
avverso ORDINANZA del 20/05/2003 GIP TRIBUNALE di PISA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
lette le conclusioni del P.G. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
Con l'impugnata ordinanza l'opposizione al decreto penale di condanna emesso nei riguardi di LU MO è stata dichiarata inammissibile perché tardiva, essendo stata proposta il 6 maggio 2003, oltre il termine di 15 giorni dalla notifica dell'atto, avvenuta il 18 aprile 2003 con le forme di cui all'art. 157, ult. comma c.p.p..
Ricorre per Cassazione l'interessato denunciando violazione degli artt. 161, 460 comma 4, 461 c.p.p. e 24 comma 2 Cost.. Spiega che, qualora dovesse ritenersi che l'impossibilità o mera difficoltà di notifica al domicilio dichiarato a causa di accessi in orario lavorativo o anche temporanea assenza per vacanza, possa essere legittimamente surrogata da una notifica ex art. 157 ult. c. c.p.p., consistente in avviso di avvenuto deposito di atto giudiziario nella Casa Comunale da cui far decorrere, quale presunzione legale di conoscenza dell'atto, gli effetti della notifica e quindi i termini per proporre opposizione, al destinatario del decreto pena le di condanna resterebbe proprio preclusa ciò che il legislatore, per interpretazione della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n. 504/00, ha inteso garantirgli: la conoscenza effettiva e personale dell'atto al fine di poter effettuare concretamente (e non per presunzione legale) la scelta fra opposizione ed acquiescenza, con conseguente, e datante, menomazione del diritto di difesa.
11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. La 'ratio' che sorregge la specifica disciplina di cui all'art. 460 comma 4 c.p.p. è quella di ancorare il regime della notificazione alla conoscenza effettiva del decreto penale, in modo che il destinatario dell'atto sia posto in condizione di esercitare concretamente la scelta tra opposizione e acquiescenza. Ad essa si è richiamato il giudice delle leggi nel ritenere - con la decisione evocata in ricorso - che la revoca del decreto penale debba essere prevista, oltre che per irreperibilità dell'imputato, anche nel caso, considerato del tutto analogo, in cui, essendo inidonea o insufficiente la dichiarazione di domicilio, la notificazione dovrebbe essere eseguita a norma dell'art. 161 c. 4 c.p.p. Se non che è di tutta, evidenza come ogni pretesa di analogia debba escludersi rispetto al caso, qui ricorrente, in cui la dichiarazione di domicilio non si riveli ne inidonea ne insufficiente, determinandosi soltanto la necessità, nelle operazioni di notifica, di far ricorso alla procedura prevista nell'ultimo comma dell'art. 157 c.p.p., procedura che, a differenza che nell'ipotesi considerata dalla pronuncia costituzionale, garantisce sotto ogni aspetto la conoscenza effettiva, da parte del destinatario, dell'atto oggetto di notifica.
Ciò che per l'appunto si è verificato nel caso concreto per stessa ammissione del ricorrente, il quale rammenta di avere ricevuto comunicazione di avvenuto deposito dell'atto giudiziario tramite consegna alla madre convivente, il 18 aprile 2003. Così che egli deve imputare solo a se stesso l'aver rinviato "ad libitum" il ritiro della raccomandata, ponendosi nella condizione di proporre l'opposizione dopo la scadenza del termine.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento e al paga menta della somma, di 500 euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2004