Sentenza 17 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/07/2002, n. 10351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10351 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2002 |
Testo completo
AULA A 1 035 1 /02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE €0 1500 CANCELLERIA Richiesta copia studio dal Sig.Sole per diritti € 155... REPUBBLICA ITALIANA il 19.07.02. In nome del popolo italiano IL CANCELLIERE LA CORTE DI CASSAZIONE H39804 Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 18526/2000 Dott. Stefano Ciciretti - Presidente 66 Fernando Lupi - Consigliere k Giovanni Mazzarella Rep. 6666 Pasquale Picone Relatore Cron. 27953 . Bruno Balletti 66 Ud. 22.5.2002 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IA DO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Lucrezio Caro, n. 12, presso l'avv. Enrico Dante, che, unitamente agli avv. Francesco e Massimo Bianchini, lo rappresenta e difende con procura speciale apposta in calce al ricorso;
-ricorrente- 2314 -
contro
POSTE ITALIANE SpA, in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via Plinio, n. 21, presso l'avv. Luigi Fiorillo, che, unitamente all'avv. Roberto Pessi, la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;
-controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Parma n. 38 in data 19 maggio 2000 (R.G. 1749/99); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.5.2002 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Concetta Marrari per delega dell'avv. Fiorillo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Massimo Fedeli che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il OR di Parma, accogliendo la domanda proposta da DO IG contro l'Ente f in Poste Italiane (poi trasformato (SpA), ha accertato che il IG aveva espletato mansioni corrispondenti al VII livello e gli competeva, pertanto, la qualifica di quadro livello 2° con l'entrata in vigore del contratto collettivo, con le relative differenze retributive dal maggio 1992. A fondamento della domanda, il IG aveva posto lo svolgimento delle mansioni di preposto all'agenzia postale di Alboreto, la quale, a partire dal febbraio del 1991, doveva essere ritenuta come di media entità ed affidata, perciò, alla responsabilità di impiegato di VII livello;
peraltro, con la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro in data 26 novembre 1994, aveva diritto all'inquadramento rivendicato non solo perché i 2 dipendenti di VII livello erano stati inquadrati nell'area quadri di secondo livello, ma anche perché l'inquadramento in tale area competeva a tutti coloro che erano preposti alla gestione di unità organiche e tali erano le agenzie periferiche, mentre l'azienda lo aveva inquadrato nell'area operativa. All'esito di accoglimento della domanda, il OR è pervenuto sulla base del primo ordine di argomentazioni, con assorbimento del secondo. Il Tribunale di Parma, decidendo sugli appelli, rispettivamente, principale dell'azienda postale e incidentale del lavoratore, ha rigettato la domanda del IG. In primo luogo, il Tribunale ha osservato che, anche a prescindere dall'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. nel periodo precedente l'entrata in vigore del c.c.n.l., l'agenzia di Abareto doveva comunque ritenersi di minore entità, in quanto aveva raggiunto solo in via episodica, nel 1991, un punteggio (2730) di poco superiore al limite previsto di 2722 e non era intervenuto il necessario provvedimento di riclassificazione come ufficio di media entità. In secondo luogo, in relazione all'appello incidentale del IG, il Tribunale ha ritenuto che le clausole collettive non attribuissero il diritto all'inquadramento dell'area quadri di 2° livello di tutti, indistintamente, i preposti ad agenzie, occorrendo invece lo svolgimento di compiti professionalmente più elevati, anche in relazione all'importanza dell'unità organizzativa. Il IG non aveva neppure chiesto di provare le mansioni svolte in concreto e comunque, prevalentemente, i compiti del preposto ad un piccolo ufficio erano assimilabili a quelli svolti dal dipendente che coordina una squadra o gruppo operativo, atteso che l'attività (specialmente di sportello) era la medesima di quella svolta dai dipendenti coordinati. 3 Per la cassazione della sentenza ricorre DO IG con unico, complesso, motivo. Resiste con controricorso la SpA Poste Italiane, ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione 1. Con l'unico, complesso, motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione degli articoli 2095, 2103 e 2697 c.c. e delle regole di interpretazione dei contratti (art. 1362 e seguenti del codice civile), nonché vizio di omessa e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia.
2. La tesi principale del ricorrente è che tutti coloro che dirigono un ufficio postale autonomo, anche se di modesta rilevanza, hanno diritto ad essere inquadrati nell'area quadri di secondo livello in base al disposto dell'art. 44 del c.c.n.l.; l'interpretazione del Tribunale sarebbe, quindi, contraria alla lettera dell'articolo, in quanto l'attività di gestione di unità organiche, come vengono ora denominati gli uffici postali, appartiene all'area quadri: di primo livello se si tratta di grandi unità operative;
di secondo livello per tutte le altre, anche se di piccole dimensioni.
3. Più in particolare, le responsabilità connesse alla posizione lavorativa del preposto ad un ufficio di piccole dimensioni, sarebbero, secondo il ricorrente, non dissimili qualitativamente da quelle affidate al responsabile di uffici più grandi, e, sempre sul piano della qualità, prevalenti rispetto alle incombenze operative (come lo svolgimento diretto dei servizi di sportello), sicché non potrebbero essere ricondotte ad attività meramente esecutive e tecniche, rientranti nella previsione concernente la "funzione di coordinamento di squadre, gruppi operativi (anche nei casi di sportelli avanzati)", 4 dovendo necessariamente essere ascritte all'area della “responsabilità di gestione di unità organizzative", secondo le disposizioni dell'art. 44 del contratto collettivo.
4. Infine, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l'agenzia di Albereto non fosse di media rilevanza, ancorché avesse superato il punteggio minimo previsto dal decreto ministeriale, affermando la necessità di un provvedimento di classificazione e così finendo per far dipendere dalla volontà del datore di lavoro l'attribuzione della qualifica.
5. La Corte giudica il ricorso infondato. Va esaminata per prima la censura riportata sub n. 4 per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica. Come la giurisprudenza della Corte ha avuto già modo di precisare, l'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. ai dipendenti postali nel periodo intercorrente tra la trasformazione dell'azienda autonoma statale in ente pubblico economico e la stipulazione del primo contratto collettivo affermata, del resto, dal Tribunale, senza che sul punto sia stata proposta specifica censura siccome esclude che una qualifica superiore possa essere conseguita per effetto delle mansioni superiori di fatto svolte nel periodo di vigenza della disciplina pubblicistica, comporta l'irrilevanza delle dette mansioni ai fini degli inquadramenti previsti dal contratto collettivo (cfr. Cass. 6 febbraio 2001, n. 1667). Ne discende che la questione se, per essere stato preposto ad agenzia da considerare di media rilevanza in un certo arco temporale compreso del periodo pubblicistico, il IG avesse svolto mansioni proprie del VII livello, non assume alcun rilievo ai fini degli inquadramenti previsti dal contratto collettivo, dovendo egli considerarsi ad ogni effetto come dipendente appartenente al VI livello o categoria. 5 6. Secondo gli accertamenti di fatto compiuti nei giudizi di merito, il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 26 novembre 1994 tra l'Ente Poste Italiane (EPI) e le organizzazioni sindacali ha provveduto, tra l'altro, ad una classificazione del personale dell'Ente secondo i criteri indicati dall'art. 40. In base all'accordo tutto il personale dell'Ente è inquadrato in quattro aree funzionali (art. 41): l'area di base che comprende tutti coloro che svolgono attività semplici, che richiedono conoscenze elementari, o attività tecnico-manuali che richiedono conoscenze non specialistiche (art. 42); l'area operativa che comprende i dipendenti che svolgono attività esecutive e tecniche che richiedono conoscenze specifiche, responsabilità personali e di gruppo e contenuti professionali di parziale o media specializzazione (art. 43); l'area dei quadri di secondo N livello che comprende coloro che svolgono attività che richiede preparazione professionale specializzata e responsabilità di gestione di unità organiche (art. 44); l'area quadri di primo livello che comprende coloro che svolgono attività che richiedono elevata preparazione professionale e responsabilità di gestione di grandi unità organiche (art. 45). Classificato così il personale, l'art. 53 del contratto prevedeva che l'Ente avrebbe effettuato, a partire dal 15 febbraio 1995, tramite l'area personale e organizzazione, l'inquadramento dei dipendenti in servizio nelle rispettive aree. L'articolo prevedeva inoltre che le parti avrebbero potuto stipulare accordi integrativi volti a definire le modalità di concreta attuazione dei principi di classificazione rilevanti e che nessun onere economico, individuale o collettivo, sarebbe potuto discendere, in termini di trattamento, dall'attuazione dell'inquadramento. In base alla previsione dell'art. 53, le Poste, con telex del 27 febbraio 1995, disponevano, con effetto dal 15 febbraio 1995, l'automatico inquadramento del personale nelle nuove aree contrattuali. 6 Precisamente veniva collocato nell'area di base il personale delle precedenti categorie seconda e terza;
nell'area operativa il personale delle categorie quarta, quinta e sesta;
nell'area quadri di secondo livello il personale della categoria settima;
e infine nell'area quadri di primo livello il personale delle categorie settima, ottava e nona. Di conseguenza il IG, precedentemente inquadrato nella categoria di sesto livello, venne inquadrato nell'area operativa.
7. Avverso questa classificazione il IG è insorto affermando che, in base al disposto dell'art. 44, tutti coloro che dirigono un ufficio postale autonomo, anche se di modesta rilevanza, gestiscono comunque una unità organica e pertanto hanno diritto ad essere inquadrati nell'area quadri di secondo livello.
8. Premesso che l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizi di motivazione e per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la Corte ritiene la sentenza impugnata immune dai vizi denunciati.
9. Il Tribunale, infatti, ha adeguatamente valorizzato il richiamo testuale contenuto nella declaratoria dell'art. 44 alla conduzione e al controllo di unità organizzative o parti di esse di media rilevanza e, con affermazione certamente plausibile sotto il profilo logico, ha ritenuto che la rilevanza media della struttura fosse un requisito generale, non riferibile solo alle "parti" delle strutture stesse. 10. D'altra parte, ritenere che la gestione di tutte le unità operative rientrasse nell'area quadri e che l'espressione "media rilevanza" acquistasse rilevanza solo nel caso di gestione di parti dell'unità operativa, significherebbe introdurre una distinzione che non 7 trova alcun riscontro nella lettera dell'articolo e non sarebbe imposta da alcuna necessità logica. 11. La lettura delle clausole contrattuali operata dalla sentenza impugnata, inoltre, tiene in conto adeguato il fatto che, in base al precedente ordinamento e alla legge 22 dicembre 1981, n. 797, ai dipendenti di sesta categoria era riservata la conduzione di uffici di minore entità o di piccole unità operative;
e che l'inquadramento dei dipendenti di sesta categoria nell'area operativa è conforme all'interpretazione che del contratto hanno dato le parti sindacali con il loro comportamento successivo e con l'accordo integrativo stipulato ai sensi dell'art. 53 del contratto. 12. Le critiche del ricorrente, in conclusione, sono piuttosto rivolte a criticare l'incongruenza di un assetto negoziale che avrebbe ignorato la particolare professionalità dei preposti ai piccoli uffici postali - profilo ovviamente privo di rilievo in questa sede senza inficiare il nucleo essenziale della decisione del Tribunale, - consistente nell'affermazione che l'area quadri di secondo livello presuppone lo svolgimento di compiti diversi e più qualificanti e, in sede di prima applicazione, compete ai dipendenti già inquadrati nel VII livello, restando escluso che le parti collettive abbiano inteso introdurre criteri di classificazione più favorevoli di quelli precedenti. 13. E' da ricordare, infine, sebbene in materia di interpretazione di contratti collettivi non si possa parlare tecnicamente di “precedenti" giurisprudenziali della Corte, che in controversie analoghe l'esito dei giudizi di legittimità è stato costantemente sfavorevole alle tesi dei lavoratori, ricorrenti o resistenti che fossero (Cass. 16 giugno 2000, n. 8212; 30 luglio 2001, n. 10369; 1° agosto 2001, n. 10520; 9 novembre 2001, n. 13916). 8 14. In ordine al regolamento delle spese del giudizio di cassazione, considerato l'esito contrastante dei giudizi di merito, la Corte ritiene la sussistenza di giusti motivi per compensarle interamente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 22 maggio 2002-05-30 Il Consigliere estensore Presidente Подмиті ми hez o cichutti IL CANCELLIERS 17286. CANCELLIERE 3 0 I A 3 1 D S 5 . S , T . A O R T L N , A L ' A O L 3 S B L 7 E E - I T 8 D S D - I I 1 A S N 1 T N G S E O E O S P G I A D M G A I E E , O L A T O D T R I E T T S I N I G E E D S C R E 9