Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2001, n. 10369
CASS
Sentenza 30 luglio 2001

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L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, senza procedere ad una interpretazione complessiva delle clausole del CCNL 26 novembre 1994 per i dipendenti postali e del relativo accordo integrativo 23 maggio 1995, aveva accolto la domanda di due dipendenti, già inquadrati nella ex VI categoria, diretta ad ottenere l'inquadramento nell'area quadri di secondo livello prevista dalle citate disposizioni contrattuali, sul principale assunto che l'attività dell'area operativa - cioè dell'area funzionale immediatamente inferiore all'area quadri di secondo livello - era esclusivamente esecutiva o tecnica e non direttiva, mentre dal combinato disposto delle declaratorie riguardanti le due suddette aree era desumibile che le mansioni di gestione, conduzione e controllo di unità organiche di minore rilevanza sono state inserite all'area operativa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2001, n. 10369
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10369
    Data del deposito : 30 luglio 2001

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