Sentenza 30 luglio 2001
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, senza procedere ad una interpretazione complessiva delle clausole del CCNL 26 novembre 1994 per i dipendenti postali e del relativo accordo integrativo 23 maggio 1995, aveva accolto la domanda di due dipendenti, già inquadrati nella ex VI categoria, diretta ad ottenere l'inquadramento nell'area quadri di secondo livello prevista dalle citate disposizioni contrattuali, sul principale assunto che l'attività dell'area operativa - cioè dell'area funzionale immediatamente inferiore all'area quadri di secondo livello - era esclusivamente esecutiva o tecnica e non direttiva, mentre dal combinato disposto delle declaratorie riguardanti le due suddette aree era desumibile che le mansioni di gestione, conduzione e controllo di unità organiche di minore rilevanza sono state inserite all'area operativa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2001, n. 10369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10369 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato FIORILLO LUIGI, che le rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AZ NI, EL UC FE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA S. PELLICO 2, presso lo studio dell'avvocato BIANCHINI DARIO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati SUMMA VITO, CELANO UGO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 340/98 del Tribunale di LAGONEGRO, depositata il 24/09/98 R.G.N. 153/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di Lagonegro, sezione distaccata di Lauria, depositato il 13 dicembre 1996, TO RI e DI DE UC esponevano che, già inquadrati nella VI^ categoria dell'Amministrazione delle Poste, a seguito della istituzione dell'Ente Poste Italiane - avvenuta con d.l. 487/91, conv. con l. 71/94 - erano stati inquadrati nell'area operativa prevista dall'art. 43 del ccnl stipulato il 26 novembre 1994.
Assumevano, invece, di aver diritto ad essere inquadrati nell'area quadri di secondo livello, con effetto dal 15.2.1995, data prevista dall'art. 53 del citato ccnl, con il conseguente trattamento economico.
L'Ente Poste Italiane S.p.A., costituitosi, si opponeva. Con sentenza del 18 marzo 1998 il Pretore accoglieva la domanda. L'appello dell'Ente Poste veniva rigettato dal Tribunale di Lagonegro con sentenza del 17/24 settembre 1998. I giudici di secondo grado procedevano alla comparazione della declaratoria prevista per la categoria di provenienza dei lavoratori (sesta) con la nuova classificazione introdotta con il ccnl 26 novembre 1994; da tale raffronto ricavavano la corrispondenza del gruppo di mansioni descritto nella vecchia sesta categoria con i profili professionali tipici della area quadri di 2^ livello. Escludevano che le mansioni della sesta categoria potessero corrispondere all'area operativa, osservando che a tale area è estranea ogni attività che importi responsabilità di direzione, coordinamento e controllo di uffici.
Rilevavano, invece, che l'attività di direzione e gestione di unità organiche è inserita nell'area quadri di secondo livello (art. 44) o in quella di primo livello (art. 45), nel caso in cui detta attività riguardi la gestione di "grandi" unità operative;
escludevano che l'appartenenza all'area quadri di 2^ livello fosse riservata alle unità organizzative di media rilevanza, osservando che nell'art. 44 il concetto di media rilevanza è riferito non alla unità organica ma a ciascuna delle sue eventuali ripartizioni.
Ritenevano, infine, di non poter trarre argomenti dal contratto integrativo del 23 maggio 1995, genericamente citato nell'atto di appello, in quanto tale contratto non risultava prodotto, mentre era stato prodotto solo lo stralcio di una circolare che si assumeva riguardare detto accordo.
Compensavano tra le parti le spese del grado.
Per la cassazione della decisione di appello ricorre, formulando un unico articolato motivo, illustrato con memoria, la S.p.A. Poste Italiane.
TO RI e DI DE UC resistono con controricorso. Motivi della decisione
Con l'unico motivo la S.p.A. Poste Italiane denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 1362 e seguenti c.c., nonché vizio di motivazione su punti decisivi della controversia.
Ricordato che il personale dipendente, già inquadrato nelle categorie previste dalla legge n. 797 del 22 dicembre 1981, a seguito della privatizzazione dell'Amministrazione delle Poste è stato inquadrato, ad opera del ccnl del 26 novembre 1994, in quattro aree funzionali (area base, area operativa, area quadri di secondo livello, area quadri di primo livello), e che le modalità di concreta attuazione della nuova classificazione erano state successivamente definite con l'accordo integrativo del 23 maggio 1995 (recepito nella circolare n. 25 del 2.8.1995), come previsto dall'art. 53 del ccnl, la ricorrente società lamenta in primo luogo che, violando le norme di ermeneutica contrattuale, il Tribunale ha omesso di rilevare che anche nell'area operativa è previsto un livello minore di responsabilità di direzione, atteso che l'art. 43 (relativo all'area operativa) recita: "attività esecutive e tecniche, con conoscenze specifiche, responsabilità personali e di gruppo con contenuti professionali di parziale o media specializzazione. Comprende i dipendenti che, impegnati direttamente nel business di base o in attività di supporto, svolgono mansioni - a contatto o meno con la clientela - che presuppongono adeguata preparazione professionale con capacità di utilizzazione di strumenti semplici e complessi e che richiedono preparazione tecnico- professionale di parziale o media specializzazione e capacità di autonomia operativa nei limiti dei regolamenti di esecuzione". Deduce che il Tribunale ha ignorato l'accordo integrativo al ccnl del 23.5.1995, recepito con la circolare n. 25 del 1995, che ha stabilito la confluenza delle categorie IV^, V^ e VI^ nella seconda area operativa, con posizioni retributive differenziate, nonché il "documento 1", secondo il quale nelle agenzie di base (nuova denominazione degli ex uffici locali) con organico sino a quattro unità dell'area operativa, una di esse ne avrà la direzione e responsabilità, mentre è previsto un responsabile con qualifica di quadro di 2^ livello nelle agenzie di base con organico da 5 a 20 unità, ed un quadro di 1^ livello nelle agenzie di base con almeno 20 unità.
Censura, ancora, l'esame della declaratoria dell'area quadri di secondo livello (art. 44) operata dal Tribunale, assumendo che l'aver ritenuto necessaria la qualifica di quadro di secondo livello per dirigere anche agenzie di base di piccole dimensioni vanifica la precisazione contenuta nell'art. 44, secondo la quale sono compresi in tale qualifica "i dipendenti che, in ragione della particolare connotazione organizzativa dell'ente, delle articolazioni funzionali e dei relativi assetti territoriali sono preposti alla conduzione ed al controllo di unità organizzative o parti di esse di media rilevanza".
Sostiene che la norma opera un espresso riferimento alle unità operative di media rilevanza, e che il significato letterale dei termini, integrato dalle disposizioni che definiscono i criteri di individuazione delle piccole unità operative (stabilendo l'assegnazione dei compiti di direzione di queste ultime a dipendenti dell'area operativa) e dall'accordo del maggio 1995, evidenziano la correttezza della classificazione operata dalla società e l'erroneità della interpretazione seguita dal giudice di appello. Il ricorso è, nei limiti di seguito precisati, fondato. L'affermazione che l'attività dell'area operativa è esclusivamente esecutiva o tecnica e non direttiva risulta in contrasto con gli artt. 1362 e 1363 c.c., atteso che il contenuto letterale della declaratoria dell'area operativa, prevedendo responsabilità di gruppo, prospetta una pur limitata responsabilità di direzione nel business di base (espressione gergale che evoca la rete di agenzie che costituiscono la base della attività della società); e che la esclusione, nella declaratoria dell'area quadri di 2^ livello di cui all'art. 44, delle mansioni di gestione, conduzione e controllo di unità organiche di minore rilevanza, postula l'inserimento di queste mansioni di minore rilevanza nell'area immediatamente inferiore. A tale riguardo, l'assunto del Tribunale secondo il quale la precisazione dimensionale "di media rilevanza" deve essere riferita solo alle parti di unità organiche, e non anche a queste, non trova riscontro nella lettera della declaratoria ne' appare imposta da alcuna necessità logica, risultando, invece, utile, per una corretta interpretazione della disposizione, l'esame delle altre clausole contrattuali (segnatamente, dell'art. 43) e dell'accordo integrativo del maggio 1995, stipulato secondo la previsione dell'art. 53 del ccnl. La mancata produzione di tale accordo nel giudizio di merito non esonerava il Tribunale dall'esaminare il contenuto dello stesso, atteso che la società appellante aveva invocato l'accordo nell'atto di appello e sostenuto che lo stesso era stato recepito in una circolare che risultava prodotta, seppure, come assume il Tribunale, non nella sua integrità (cfr. pag. 6 della sentenza). La circolare ritualmente prodotta (contenente quanto meno un ampio stralcio dell'accordo integrativo) e l'atteggiamento degli appellati - che nulla avevano dedotto in ordine all'invocato accordo integrativo e al contenuto della circolare - costituiscono elementi che avrebbero dovuto essere valutati dai giudici di appello ai fini della interpretazione delle clausole contrattuali. La violazione degli artt. 1362 e seguenti del codice civile ed i rilevati vizi di motivazione assorbono le altre questioni proposte con il ricorso come quella, peraltro irrilevante, della assenza, nei lavoratori RI e DE UC di attività di direzione di piccole unità organiche - ed impongono la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa ad altro giudice di pari grado per nuovo esame.
Il giudice del rinvio procederà alla interpretazione complessiva delle norme contrattuali (art. 13633 c.c.), tenendo conto sia del senso letterale delle parole che della comune intenzione delle parti (art. 1362 c.c.), risultante sia dallo stesso ccnl del 26 novembre 1994 sia da accordi integrativi previsti dallo stesso contratto. Allo stesso si demanda anche, ex art. 385, terzo comma, c.p.c., la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Potenza. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2001