Sentenza 3 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/05/2002, n. 6314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6314 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2002 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA Composta dagli Ill.mi06 314 702 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SE ri Magistrati: SENESE Presidente R.G.N.17763/99 Dott. Salvatore Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron.18203 Consigliere Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI FILADORO Cons. Rel. Ud. 28/01/02 Dott. Camillo ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: IZ CO, elettivamente domiciliato in Roma, Bergamo, 3 via presso l'avv. Amos Andreoni, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente agli avv. Luciano Ongaro, Riccardo Olivati, Piergiovanni Alleva;
- ricorrente -
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contro
Eredi di MELOCCHI AN s.p.a., in persona del Presidente, Piero OC, elettivamente domiciliata in Roma, via di Ripetta n.22, presso l'avv. Gerardo Vesci, che la rappresenta e difende giusta delega in Alessandro Cicolari del Foro atti, unitamente all'avv. di Bergamo;
controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo del 29 aprile-31 maggio 1999, n. 520, RGAC 3669 del 1996, cron.894 del 1999; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 gennaio 2002 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. Giuseppe Li Marzi, per delega avv. Amos Andreoni e Alessi Petretti per delega avv. Vesci. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 25 luglio 1996 al Pretore di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, IZ CO esponeva: -di essere stato assunto il 18 dicembre 1995 dalla s.p.a. Eredi di AN OC, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di dodici mesi e quindi con scadenza 17 dicembre 1996, genericamente motivato ai sensi degli articoli 19 CCNL settore terziario e 8, comma II, della legge n. 223 del 1991; parti era data facoltà di risolvere il contratto senza L -che era stato previsto nel contratto un periodo di prova di quarantacinque giorni, durante il quale alle 2 preavviso;
-che in data 8 febbraio 1996 gli era stato comunicato verbalmente che la società, esercitando appunto tale facoltà, intendeva risolvere il rapporto in prova;
-che in realtà egli aveva iniziato a lavorare alle dipendenze della società convenuta già dal 7 dicembre 1995, per cui il rapporto di lavoro doveva intendersi a tempo indeterminato e non sottoposto ad alcun periodo di prova (infatti sia l'apposizione del termine che la clausola contenente il patto di prova devono essere sottoscritte prima dell'inizio delle prestazioni lavorative a pena di nullità); -che, in ogni caso, il contratto di lavoro doveva ritenersi stipulato a tempo indeterminato "per mancanza di indicazione specifica formale della causa C pergiustificante l'apposizione del termine medesimo e l'insussistenza, nella specie, dei motivi per cui è consentita l'apposizione del termine". Tanto premesso, il IZ chiedeva che il Pretore dichiarasse а tempo indeterminato il contratto stipulato ed illegittima l'apposizione del termine e la conseguente risoluzione del rapporto dell'8 febbraio 1996. Ritenuta detta risoluzione come licenziamento senza giusta causa, chiedeva quindi che la società convenuta fosse condannata alla reintegrazione nel 3 posto di lavoro ed al risarcimento del relativo danno nella misura di legge, nonché al pagamento della indennità sostitutiva della reintegrazione nella misura di quindici mensilità. In via subordinata, chiedeva dichiararsi il contratto viziato da nullità parziale, quanto all'apposizione del termine e, conseguentemente, il diritto del ricorrente alla riassunzione, con condanna della società convenuta al pagamento delle retribuzioni per il periodo compreso tra la risoluzione e la riassunzione, oltre al versamento dei contributi di legge. Costituendosi in giudizio la Eredi di AN OC s.p.a. chiedeva il rigetto di tutte le domande avversarie. Con sentenza 25 settembre 1996 il Pretore accoglieva la domanda principale del IZ e dichiarava illegittima l'apposizione del termine ed inefficace il licenziamento intimato al ricorrente, con conseguente reintegrazione e condanna della società convenuta al risarcimento del danno in misura comunque non inferiore a cinque mensilità, oltre al versamento dei relativi contributi. La società Eredi di OC AN proponeva appello contro tale decisione, chiedendone la riforma, previa, occorrendo, l'ammissione delle prove già dedotte in 4 primo grado (e non ammesse, in quanto non rilevanti, dal Pretore). Con sentenza 29 aprile -31 maggio 1999, il Tribunale di Bergamo rigettava le domande del IZ, riformando integralmente la decisione del Pretore. Per i giudici di appello il IZ non aveva fornito la prova di quanto dedotto: e cioè di aver iniziato а prestare effettiva attività lavorativa prima della data indicata nel contratto (18 dicembre 1995). I l Tribunale, prendendo in esame le deposizioni testimoniali raccolte nello stesso grado, osservava che due dei testimoni indicati dallo stesso ricorrente non parevano attendibili. Altri due testi, indicati dalla società, avevano decisamente negato che il IZ avesse comunque iniziato a lavorare prima della data indicata nella lettera di assunzione. Un quinto teste, indicato da entrambe le parti aveva infine precisato che il IZ aveva iniziato "ad imparare il lavoro già in un periodo precedente al 18 dicembre 1995 e che aveva un preciso orario "tanto che timbrava il cartellino". "verosimilmente il ん queste deposizioni I giudici di appello, valutate testimoniali, avevano concluso che IZ, nella prospettiva di una possibile assunzione, 5 di 11 а breve tempo, abbia iniziato a frequentare i reparti alimentari del ME OC, dove poi lavorò, saltuariamente e per qualche ora, già qualche tempo prima di essere effettivamente assunto, allo scopo di familiarizzare con l'ambiente e di rendersi conto del tipo di lavoro che lo aspettava". Avverso tale decisione propone ricorso il IZ con quattro distinti motivi. Resiste la società Eredi di OC AN s.p.a. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente denuncia omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti e rilevabile d'ufficio (art. 360 n.5 codice di procedura civile). In particolare, i giudici di appello nor si sarebbero pronunciati in ordine alla mancata indicazione, nel contratto stipulato dalle parti, dei motivi per i quali era stato apposto un termine al contratto di lavoro del IZ. La società aveva fatto generico riferimento all'art.19 del CCNL. Tale questione avrebbe dovuto essere erroneamente i giudici esaminata prima di ogni altra: irrilevante la questione di appello avevano ritenuto 6 relativa alla natura indeterminata del rapporto di lavoro. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all'art.23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, in relazione agli articoli 1, 2 e 3 della legge 18 aprile 1962 n.230. I giudici di appello, formulando un giudizio implicito di irrilevanza della indicazione dei motivi della apposizione del termine del contratto di lavoro (tra quelli indicati dalla legge 230 del 1962 e successive modificazioni о dai contratti collettivi, in base al disposto della legge n. 56 del 1987) aveva le disposizioni sopra indicate,violato tutte - secondo la consolidata giurisprudenza caratterizzate dalla tassatività dei casi in cui è di questa Corte l'apposizione del termire e dalla consentita tassatività dell'onere della prova a carico del datore di lavoro della sussistenza delle condizioni di legittimità, per cui la mancata indicazione dei motivi e la mancata prova della sussistenza di tali motivi determina la conversione "ex lege" del rapporto di lavoro a termine in rapporto а tempo indeterminato, come del resto esattamente ritenuto dal giudice di Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia h primo grado. 7 insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti (art.360 n.5 codice di procedura civile). Il ricorrente censura la decisione del Tribunale sul punto riguardante l'inizio effettivo del rapporto di lavoro. In particolare, Osserva il ricorrente, giudici di appello non avevano spiegato per quale ragione due dei testimoni da lui stesso indicati erano stati giudicati inattendibili, perché, invece, aveva ritenuto testimoni indicati dalla società, attendibili sottovalutando, infine, la dichiarazione del quinto testimoni, che poteva ritenersi equidistante dalle parti, in quanto indicato da entrambe e ben a conoscenza dei fatti, in quanto ex dipendente della società, assunto prima del IZ, e addetto al in cuirifornimento dei banchi del ME, lavorava lo stesso IZ. Sul punto la motivazione del Tribunale appariva in più punti contraddittoria, non spiegando minimamente perché il periodo iniziale di lavoro svolto dal IZ (prima della sua formalizzazione avvenuta in data 18 dicembre 1995) doveva ritenersi al di fuori dello schema del lavoro subordinato, svolto solo per qualche ora, allo Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia ん scopo di "familiarizzare' con il nuovo lavoro. 8 insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 7 della legge n.300 del 1970 e all'art.2 della legge n. 604 del 1966 come modificata dall'art.2 della legge n.108 del 1990. Accogliendo la tesi della società convenuta, secondo la quale il recesso dedotto in causa sarebbe stato motivato non da un generico mancato superamento del periodo di prova, ma da motivi disciplinari (a seguito della pretesa insubordinazione con ingiurie e minacce del IZ ad un socio della società) il Tribunale di Bergamo aveva in buona sostanza accolto la tesi che si era trattato di un licenziamento disciplinare, peraltro intimato verbalmente e senza l'osservanza delle procedure previste dall'art.7 della legge n.300 del 1970. Ciò in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte che, da un lato, vieta di mutare i motivi di un licenziamento in corso di causa, e dall'altro, ritiene nullo ed inefficace un licenziamento disciplinare intimato senza l'osservanza delle garanzie previste dall'art.7 dello Statuto dei lavoratori. I quattro motivi, da esaminare congiuntamente tra di loro, sono fondati nei limiti di seguito precisati. 9 Nell'ambito di un contratto di lavoro subordinato, formalmente qualificato come contratto а termine sottoposto ad un periodo di prova nel settore commercio, si discute in causa sia della legittimità dell'apposizione della clausola di prova che di quella relativa all'assunzione a termine. Da parte del lavoratore, infatti, si sostiene innanzi tutto che il rapporto di lavoro sarebbe, di fatto, iniziato ben prima della data indicata nella lettera di assunzione: donde la illegittimità sia del termine che del periodo di prova, per i quali la costante giurisprudenza di questa Corte richiede la forma scritta "ad substantiam" con sottoscrizione almeno contestuale all'inizio della prestazione lavorativa. Tanto premesso, occorre esaminare i motivi di ricorso, con i quali si deduce anche l'illegittimità dell'assunzione а tempo determinato per la mancata specificazione delle ragioni dell'apposizione del termine e comunque la violazione delle disposizioni di cui all'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, relative alle procedure sa seguire in caso di licenziamento disciplinare. Va precisato innanzitutto con particolare riferimento al terzo motivo di ricorso che il Tribunale di Bergamo non ha spiegato affatto "le ragioni della non 10 decisività" di una prova testimoniale, quella di VI AN, e così facendo si è sottratto all'obbligo della motivazione о vi ha fatto fronte solo in modo apparente (Cass. 13 giugno 1991 n.6702). I giudici di appello non hanno minimamente spiegato per quale ragione, da un lato, essi ritengono credibile la testimonianza del VI, nella parte in cui lo stesso ha dichiarato che il IZ ebbe a frequentare il ME ben prima della data indicata nella lettera di assunzione, e, dall'altro, hanno completamente svalutato la seconda parte della sua deposizione, nella quale egli precisava che il IZ, fin dai primi giorni, aveva lavorato per l'intero turno, timbrando regolarmente anche il cartellino, al pari di tutti gli altri dipendenti impiegati nel ME. I giudici di appello hanno tentato di conciliare le opposte versioni rese dai testi con la apodittica affermazione che "verosimilmente, il IZ, nella prospettiva di una possibile assunzione di 11 a breve tempo, abbia iniziato a frequentare reparti alimentari del ME OC (dove poi lavorò) saltuariamente e per qualche ora, già qualche tempo prima di essere effettivamente assunto, allo scopo di familiarizzare con l'ambiente e di rendersi conto del 11 tipo di lavoro che lo aspettava". Per escludere, infine, che anche in quel periodo il IZ prestasse attività di lavoro subordinato, il quale elemento, a suo dire, Tribunale ha segnalato "Fla mancanza di qualsiasi indicazione significativo da parte del IZ circa la retribuzione che avrebbe ricevuto in tale periodo anteriore, asseritamente svolto "in nero"" I giudici di appello non hanno ritenuto, evidentemente, di esercitare a tale proposito i loro poteri istruttori خان officiosi, pure previsti dal secondo comma dell'art. 421 codice di procedura civile, ritenendo non superata le indicazioni della lettera di assunzione, secondo la quale il rapporto decorre "dalla data odierna". In ordine alle ulteriori questioni proposte dal ricorrente con gli altri motivi di ricorso, il Collegio rileva che le stesse risulterebbero in ogni caso di riconoscimento - da parte dei assorbite nel caso giudici di merito dell'inizio effettivo del rapporto - di lavoro in data anteriore a quella riportata nel contratto: infatti, in questa ipotesi, la mancanza di un atto scritto almeno contestuale all'inizio del rapporto determinerebbe ex lege la conversione del contratto a tempo indeterminato (cfr. Cass. 27 novembre 2001 n. 14979 sulla individuazione delle esigenze di 12 carattere straordinario ed occasionale che, ai sensi dell'art.23 della legge n.56 del 1987 e della contrattazione collettiva, autorizzano la stipulazione di un contratto a termine). Nel caso opposto, invece, ogni conseguenza derivante dalla eventuale dichiarazione della illegittimità della apposizione di un termine sarebbe ininfluente per effetto (comunque) della valida stipulazione di un patto di prova e della possibilità per il datore di lavoro di recedere senza necessità di alcuna motivazione nell'ambito del periodo di esperimento. Rimane, pertanto, assorbito anche il quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce l'illegittimità del licenziamento disciplinare operato, pur nell'ambito del periodo di prova, senza le garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori. E' qui appena il caso di ricordare che recentemente la Corte Costituzionale, con la sentenza 1. 241 del 4 dicembre 2000, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.10 della legge n.604 del 1966 e dell'art. 2096 codice civile, per la parte in cui tali norme non prevedono per il recessO nel periodo di prova l'applicazione delle medesime garanzie prescritte dalla legge in materia di licenziamento (ivi compresa anche quella della forma 13 scritta). Nello stesso senso, la giurisprudenza precedente di 10834 e 12questa Corte Suprema: 16 agosto 2000 n. marzo 1999 n. 2228. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto nei limiti sopra indicati. La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio per nuovo esame ad altro giudice, che provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia anche per le spese del giudizio alla Corte d'Appello di Brescia. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Phl 3 3 5 G G № E 3 E 1 - 1 7 A . E 4 L L L D I 0 S L I E 1 I ' S T T A E O . I T R R D A L D O N IL CANCELLIERE . T P S I S A E G A E S S I , A S A D T G O N E R O R Depositato in Cancelleria I I , B T S T O D P D E O M L D L A N O A E I S E 3 MOG 2007 CANDELIERE 14