Sentenza 4 novembre 2020
Massime • 1
In materia di misure di prevenzione personale, la competenza per territorio nei procedimenti relativi a soggetti la cui pericolosità si fondi su indizi di appartenenza ad un sodalizio criminale mafioso prescinde dalle risultanze anagrafiche del proposto e va individuata nel luogo ove si trova il centro organizzativo e decisionale del sodalizio medesimo, indipendentemente dall'esistenza di ramificazioni o derivazioni localizzate in altri territori e a prescindere dai luoghi di commissione dei reati fine.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/11/2020, n. 1996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1996 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2020 |
Testo completo
01996-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 892/2020 Presidente - CARLO ZAZA CC 04/11/2020 PAOLO MICHELI - R.G.N. 16801/2020 MARIA TERESA BELMONTE ALESSANDRINA TUDINO - Relatore - MATILDE BRANCACCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PA AL nato a [...] il [...] avverso il decreto del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale FRANCA ZACCO nel senso dell'annullamento del provvedimento con rinvio alla Corte d'Appello di Reggio Calabria per nuovo esame. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 7.11.2019, la Corte d'Appello di Messina ha confermato il decreto emesso il 10.7.2018 dal Tribunale di Messina, Sezione Misure di Prevenzione, con cui è stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni due nei confronti di SA TA. Superata un'eccezione di incompetenza territoriale sollevata nell'appello, la Corte messinese ha rilevato che il proposto annovera un precedente penale risalente al 2009 per il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente ed una pendenza per analogo reato commesso nel 2015; inoltre, al momento della decisione, risultava sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere nell'ambito di un procedimento penale noto come "operazione Santabarbara", poiché gravemente indiziato del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa (gruppo di AO TT, affiliato al clan Santapaola-Ercolano, nell'articolazione facente capo a NC AC radicata nel territorio di Castiglione di Sicilia e zone limitrofe).
2. Avverso la decisione citata ha proposto ricorso SA TA tramite il difensore avv. Basile, deducendo due motivi.
2.1. Il primo censura violazione di legge in relazione agli artt. 5 e 7 del d.lgs. n. 159 del 2011, insistendo sulla fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale già risolta in senso contrario alla tesi del ricorrente dalla Corte d'Appello di Messina. In particolare, il proposto reitera l'argomento secondo cui il reato contestatogli come di maggior gravità la partecipazione ad associazione mafiosa - abbia come scenario - territoriale non già quello di Messina ma quello di Catania: sia il radicamento del nucleo centrale del sodalizio criminale, sia le sue attività delittuose si collocano nell'area territoriale catanese. Tale dato si rivela dalla semplice lettura del capo d'imputazione per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., contenuto nella richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti del proposto. Il riferimento della Corte d'Appello ai reati di spaccio come manifestazione della pericolosità sociale del ricorrente appare irrilevante, così come incongrua è l'indicazione sulla detenzione di un'arma per la vendita da parte di TA, peraltro mai ritrovata.
2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in ordine alla pericolosità ed attualità ritenuta nei confronti del ricorrente. Quanto alla prima, si ricorda come, in seguito alla pronuncia delle Sezioni Unite Gattuso, sia necessario che il giudice della prevenzione motivi autonomamente sul presupposto applicativo della "pericolosità sociale" anche in caso di pericolosità 2 qualificata per l'appartenenza mafiosa, non potendo tale dato essere ritenuto automaticamente discendente dalla contestazione del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. la Corte d'Appello, invece, non ha adempiuto a tale onere motivazionale, appiattendosi sulla mera sussistenza dell'indagine a suo carico, ancora in fase cautelare. Il ricorso evidenzia elementi sulla base dei quali il ricorrente sarebbe estraneo all'associazione mafiosa ed in particolare l'assenza nei sui confronti di imputazioni relative ai reati fine (estorsioni consumate e tentate ai danni di alcuni imprenditori vinicoli della zona dell'Etna) e l'insufficienza della sua partecipazione alla progettazione di un attentato estorsivo poi mai realizzato proprio per la mancata adesione all'azione da parte del proposto (dalle intercettazioni emerge tale ricostruzione ed il rimprovero che ne è seguito al TA). Si mette in dubbio, altresì, la valenza delle intercettazioni a dimostrare la disponibilità di armi in capo al ricorrente. Quanto al requisito applicativo necessario costituito dall'attualità della pericolosità se ne lamenta l'insussistenza, tenuto conto che fatti contestati risalgono al 2013, sono relativi ad un periodo di tempo alquanto limitato e che il ricorrente è detenuto oramai dal 2015: non si conferisce adeguata valenza alla circostanza del consistente periodo temporale trascorso senza alcuna manifestazione di pericolosità ulteriore, oltre quella assai blanda che pur gli si attribuisce (il ricorrente non ha mai concorso in alcun reato fine).
3. Il Sostituto Procuratore Generale Franca Zacco ha depositato requisitoria scritta in cui conclude per l'annullamento del provvedimento con rinvio alla Corte d'Appello di Reggio Calabria per nuovo esame. Si cita la giurisprudenza di legittimità secondo cui, nei procedimenti relativi a soggetti la cui pericolosità si fonda se non esclusivamente almeno prevalentemente su indizi di appartenenza ad un sodalizio criminale, la competenza territoriale prescinde dalle risultanze anagrafiche del soggetto e deve essere individuata nel luogo ove si trova il centro organizzativo e decisionale del sodalizio medesimo, indipendentemente dall'esistenza di ramificazioni o derivazioni localizzate in altri territori (Sez. 1, n. 23407 del 2015 e altre). Tutti i territori di operatività del clan mafioso al quale si contesta l'appartenenza del ricorrente ricadono in provincia di Catania, tranne Francavilla di Sicilia, luogo in cui sarebbe manifestata la pericolosità dell'articolazione territoriale specificamente riferibile al proposto;
tuttavia, tale ramificazione dell'associazione non è idonea secondo il PG a traslare la competenza territoriale in favore dei giudici messinesi. Infine, la motivazione del provvedimento impugnato è errata sia perché fa leva sulla detenzione di un'arma mai ritrovata che si presume solo apoditticamente dalle 3 intercettazioni che sia stata detenuta in Francavilla di Sicilia, luogo di residenza del proposto;
sia perché non è emerso in quale territorio ricadesse il vigneto che TA avrebbe dovuto danneggiare in un'ottica estorsiva, condotta la cui programmazione gli è valsa il collegamento associativo;
sia perché, infine, utilizza il criterio residuale della residenza del proposto, inapplicabile in caso di pericolosità qualificata per l'appartenenza ad un sodalizio mafioso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato quanto all'eccezione di incompetenza territoriale.
2. Il Collegio condivide l'opzione interpretativa secondo la quale, in materia di misure di prevenzione personale, la competenza per territorio nei procedimenti relativi a soggetti la cui pericolosità qualificata si fonda su indizi di appartenenza ad un sodalizio criminale mafioso prescinde dalle risultanze anagrafiche del soggetto e va individuata nel luogo ove si trova il centro organizzativo e decisionale del sodalizio medesimo, in quanto luogo di manifestazione della capacità di intimidazione del gruppo medesimo, indipendentemente dalla esistenza di ramificazioni o derivazioni localizzate in altri territori (Sez. 1, n. 23407 del 24/3/2015, Lin, Rv. 263964; Sez. 1, n. 51076 del 4/4/2014, Rustico, Rv. 261601) e facendo riferimento ad un criterio di verifica dinamico collegato all'attualità della pericolosità sociale (cfr. Sez. U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci, Rv. 260245 e Sez. 2, n 22512 del 24/4/2019, Frisina, Rv. 276424). Peraltro, anche in tema di pericolosità non qualificata, da tempo la giurisprudenza ha abbandonato il criterio formale della residenza o del domicilio anagrafici, per convergere entro canoni di verifica concreta dei luoghi che si rivelino espressione della pericolosità (Sez. 6, n. 17850 del 27/5/2020, Reinard, Rv. 279027 secondo cui, in tema di procedimento di prevenzione, la competenza territoriale si radica nel luogo di abituale dimora del proposto, ove questi manifesta la sua pericolosità, anche se diverso da quello della residenza anagrafica); ciò perché quel che rileva, ai fini della corretta individuazione della competenza territoriale, è la funzione dell'intervento giurisdizionale, volto ad arginare la pericolosità del soggetto lì dove la stessa pericolosità viene a manifestarsi (Sez. 1, Sentenza n. 42238 del 18/05/2017, Mancuso, Rv. 270972 in motivazione). Occorre dare rilievo, quindi, avuto riguardo alle misure di prevenzione personali, alla prospettiva correlata al giudizio di attualità della pericolosità sociale anche per sciogliere i dubbi di competenza, là dove la pericolosità si sia manifestata, nel corso del tempo, in più luoghi diversi (cfr. Sez. U, n. 18 del 3/7/1996, Simonelli, Rv. 205259 e le citate Sez. U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci, Rv. 260245 e Sez. 2, n. 22512 del 2019). 4 2.1. Orbene, nel caso di specie, la Corte d'Appello ha dato atto che il materiale indiziario porta a ritenere che il proposto sia un soggetto appartenente al sodalizio mafioso facente capo alle famiglie Santapaola-Ercolano, nel gruppo di AO TT, affiliato all'articolazione locale facente capo a NC AC, radicata nel territorio di Castiglione di Sicilia e zone limitrofe: egli è stato sottoposto per tale affiliazione alla misura cautelare della custodia in carcere nell'ambito del procedimento n. 5343 del 2013 dal GIP presso il Tribunale di Catania nell'aprile 2015 ed è risultato pienamente inserito nelle dinamiche associative e nell'attuazione dei reati fine, come è evidente dalle intercettazioni sulle quali si basa il predetto titolo cautelare. La partecipazione mafiosa del ricorrente non è in discussione per la Corte d'Appello, così come l'attualità del giudizio di pericolosità speciale derivante da tale partecipazione. Il sodalizio mafioso di riferimento vede il proprio centro di operatività e di manifestazione della forza di intimidazione criminale in territorio di competenza del Tribunale di Catania (il comune di Castiglione di Sicilia e le zone ad esso limitrofe, come precisa il provvedimento impugnato). Il proposto, d'altra parte, risulta particolarmente attivo dal punto di vista criminale, nel commettere reati in materia di stupefacenti in Francavilla di Sicilia, suo luogo di residenza ubicato in provincia di Messina;
così come nel procedimento penale già citato, nell'ambito del quale il ricorrente è stato destinatario di una misura cautelare per il reato di associazione mafiosa, ad altri coindagati risultano contestati reati di cessione illecita di sostanze stupefacenti nel medesimo territorio di Francavilla. Ebbene, alla luce della ricostruzione esegetica proposta al par. 2, la realizzazione dei reati fine da parte del proposto, ovvero di altri soggetti coindagati nello stesso contesto di associazione mafiosa, in territorio ricompreso (anche o prevalentemente, non importa) nella competenza della Corte messinese, non sposta il fulcro epifenomenico della pericolosità mafiosa, che deve essere pur sempre ricondotto al centro organizzativo e decisionale del sodalizio di appartenenza, che rappresenta il luogo di manifestazione della capacità di intimidazione del gruppo medesimo, indipendentemente dalla esistenza di ramificazioni o derivazioni localizzate in altri territori e, ovviamente, a prescindere dai luoghi di commissione di singoli o plurimi reati fine che di quella partecipazione mafiosa costituiscono espressione concreta e riconoscibile. Anche la pronuncia Sez. 1, n. 51076 del 2014, cit. ha escluso che, con riferimento ai gestori di imprese di un gruppo criminale, assumesse rilevanza la diversità del luogo in cui gli stessi esercitavano il potere di condizionamento del mercato, rispetto a quello in cui si trovava il centro decisionale della cosca, osservando che il predetto potere di condizionamento era il frutto di una pregressa riconoscibilità di quest'ultima. 5 OB Egualmente, nel caso del ricorrente, le manifestazioni della pericolosità sociale personale di tipo qualificato a lui ascrivibili costituiscono la fenomenologia concreta della pericolosità del sodalizio di riferimento, in cui i reati fine si inscrivono traendone capacità realizzativa. La Corte d'Appello, per sostenere le proprie conclusioni, richiama il precedente della sentenza n. 22512 del 2019 cit., che tuttavia si riferisce ad una fattispecie in cui il proposto era stato assolto dal reato associativo, peraltro assai risalente, alla base della pericolosità ritenuta e, quindi, l'attualità era stata correlata alle diverse, numerose e più recenti contestazioni di intestazione fittizia di beni. Nel caso dell'odierno ricorrente, invece, è bene ribadirlo, la sua pericolosità qualificata "vive" e si rivela attuale proprio nel collegamento con la partecipazione al sodalizio mafioso dei Santapaola ed alla sua articolazione attiva nel territorio catanese, della quale i reati fine considerati dalla Corte d'Appello di Messina come autonomi e prevalenti indici di competenza territoriale costituiscono espressione. Né può essere utilizzato, come pure prova a fare il provvedimento impugnato, il criterio residuale della residenza del proposto, al centro, come visto, di un'ampia rielaborazione in favore di indici più rappresentativi del canone di attualità e concretezza della valutazione di pericolosità. Dunque, nell'ipotesi di specie, devono essere applicati i condivisi e già richiamati arresti della giurisprudenza di legittimità e va affermato il principio secondo cui, in materia di misure di prevenzione personale, la competenza per territorio nei procedimenti relativi a soggetti la cui pericolosità qualificata si fonda su indizi di appartenenza ad un sodalizio criminale mafioso prescinde dalle risultanze anagrafiche del soggetto e va individuata nel luogo ove si trova il centro organizzativo e decisionale del sodalizio medesimo, in quanto luogo di manifestazione della capacità di intimidazione del gruppo medesimo, indipendentemente dalla esistenza di ramificazioni o derivazioni localizzate in altri territori ed a prescindere dai luoghi di commissione di singoli o plurimi reati fine che di quella partecipazione mafiosa costituiscono espressione concreta e riconoscibile. Questo luogo si colloca, per quanto già detto, nel territorio di competenza del Tribunale e della Corte d'Appello di Catania.
3. La fondatezza dell'eccezione preliminare relativa alla competenza territoriale determina la necessità di disporre l'annullamento senza rinvio non soltanto del provvedimento impugnato ma anche del decreto emesso dal Tribunale di Messina il 10.7.2018, dichiarando al contempo la competenza del Tribunale di Catania. Resta assorbito dall'accoglimento dell'eccezione sulla competenza territoriale il secondo motivo di ricorso riferito alla valutazione sull'attualità della pericolosità, fondata dalla Corte d'Appello di Messina su canoni che si richiamano, tuttavia, alla giurisprudenza 6 precedente alle affermazioni delle Sezioni Unite nella sentenza n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e quello di primo grado del Tribunale di Messina e, dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Catania, dispone trasmettersi gli atti a quest'ultimo ufficio. Così deciso il 4 novembre 2020. Il Consigliere estensore Il Presidente Carlo Zaza Matilde Brancaccio Chahlde fram es DEPOSITATA IN CANCELLERA addi 1 8 GEN 2021 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO CappelaCamela Lanzuise лт 7