Cass. civ., sez. II, sentenza 03/01/2002, n. 27
CASS
Sentenza 3 gennaio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentito al giudice del merito di pronunciare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. o di ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere a norma dell'art. 1460 stesso codice, in favore di entrambe le parti, perché la valutazione della colpa nell'inadempimento ha carattere unitario e l'inadempimento deve essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell'altra parte.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 03/01/2002, n. 27
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27
    Data del deposito : 3 gennaio 2002

    Testo completo