Sentenza 3 gennaio 2002
Massime • 1
Nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentito al giudice del merito di pronunciare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. o di ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere a norma dell'art. 1460 stesso codice, in favore di entrambe le parti, perché la valutazione della colpa nell'inadempimento ha carattere unitario e l'inadempimento deve essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell'altra parte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/01/2002, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario SPADONE - Presidente -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere -
Dott. Francesco Paolo FIORE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IA NI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GOIRAN 23 ANGOLO VIA TEULADA, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO CONTENTO, difesa dall'avvocato UGO MAJELLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RU NI;
- intimato -
e sul 2° ricorso n. 19292/99 proposto da:
RU NI, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE ANGELICO 35, presso lo studio dell'avvocato FABIO ACCARDO, difeso dall'avvocato FRANCO GUALTIERI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
IA NI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GOIRAN 23, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO CONTENTO, difesa dall'avvocato UGO MAJELLO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 854/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 01/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/01 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo Fiore;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del 2° motivo del ricorso principale, e l'accoglimento del ricorso incidentale, assorbiti gli altri motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 1° giugno 1995, NT RU conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, NI TT perché si pronunciasse sentenza ex art 2932 c.c. con riguardo al contratto preliminare di compravendita del 23 febbraio 1995, tra loro concluso, in forza del quale la TT aveva assunto l'obbligo di trasferirgli, nel termine di tre mesi e al prezzo di lire 1.400.000.000, di cui lire 150.000.000 già versate a titolo di caparra confirmatoria, la proprietà dell'immobile sito in Napoli, via Posillipo n. 29, piano primo.
NI TT resisteva alla domanda e, in via riconvenzionale, deducendo che il RU aveva lasciato inutilmente decorrere il termine essenziale, pattuito per la stipula del contratto definitivo di compravendita, chiedeva che si dichiarasse la risoluzione del contratto preliminare e che si condannasse il RU al risarcimento dei danni prodotti dalla trascrizione della domanda giudiziale. Con successiva citazione del 2 aprile 1996, NT RU conveniva in giudizio NI TT, segnatamente deducendo l'impossibilità di stipula del contratto definitivo di compravendita perché nullo era il titolo di acquisto della proprietà dell'immobile in capo alla TT, così che giustificato era il proprio recesso dal contratto preliminare. Pertanto, in via principale, domandava che si accertasse la legittimità del suo recesso dal contratto, con riconoscimento del doppio della caparra versata, ovvero, in subordine, che si dichiarasse la nullità dello stesso contratto con restituzione della caparra. In ulteriore subordine, chiedeva che si pronunciasse sentenza ex art. 2932 c.c., salvo in ogni caso il riconoscimento dei danni subì ti.
NI TT si costituiva e resisteva a tali domande, ribadendo che unico inadempiente alle obbligazioni contrattuali assunte era il RU.
Riunite le cause, con sentenza del 4 maggio 1998, il Tribunale di Napoli rigettava le domande del RU e, in accoglimento di quelle della TT, dichiarava la risoluzione del contratto preliminare per scadenza del previsto termine essenziale, imputabile al RU, con condanna dello stesso RU al risarcimento dei danni conseguenti, nella misura di lire 50.000.000, e previa restituzione al medesimo della somma da lui versata a titolo di caparra confirmatoria.
Entrambe le parti interponevano gravame: la TT, in via principale, e il RU, in via incidentale.
Con sentenza del 25 febbraio/1° aprile 1999, la Corte d'appello di Napoli, in parziale accoglimento dei gravami, così riformava la decisione di primo grado: a) dichiarava risolto il contratto preliminare per inadempimento reciproco delle parti, TT e RU;
b) condannava la TT a restituire al RU la caparra versata;
c) rigettava ogni altra domanda;
d) compensava interamente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
A motivo della decisione, esponeva che sia la TT (per essere nullo ex art. 40, legge n. 47 del 1985, il suo titolo d'acquisto dell'immobile promesso in vendita) e sia il RU (per non avere pagato il prezzo d'acquisto dell'immobile nel termine pattuito) erano inadempienti alle obbligazioni contrattuali assunte, così che il contratto preliminare andava risolto per inadempimento bilaterale e reciproco, in accoglimento delle contrapposte domande di risoluzione. Di qui conseguiva il rigetto delle ulteriori domande di risarcimento danni, vicendevolmente proposte dalle parti, e la restituzione della caparra versata dal RU.
Per la cassazione di tale sentenza, NI TT ha proposto ricorso in forza di cinque motivi.
NT RU ha resistito con controricorso e, al contempo, ha proposto ricorso incidentale in forza di due motivi, illustrati con successiva memoria.
NI TT ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., deve disporsi la riunione dei ricorsi perché proposti avverso la stessa sentenza.
2. Il ricorso (principale) di NI TT espone cinque motivi, nei quali si raffigurano violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché vizi di motivazione su punti decisivi della controversa:
a) il primo, per essersi considerato nullo il suo titolo d'acquisto (contratto 27 dicembre 1990) dell'immobile, poi promesso in vendita alla controparte con contratto preliminare del 23 febbraio 1995, non considerando che gli eventuali vizi di quel titolo erano stati sanati dall'atto di "integrazione, conferma e rettifica", a rogito notaio Krauss del 3 dicembre 1996;
b) il secondo, per essersi omessa qualsivoglia valutazione comparativa dei comportamenti tenuti dalle parti con riguardo al contratto preliminare in questione, e, quindi, per essersi dichiarata la risoluzione di tale contratto contro entrambe le parti, in forza di una indagine frammentaria e settoriale, che, peraltro, non teneva conto della addebitabilità esclusiva alla controparte dello inadempimento avente effetto risolutorio;
c) il terzo, per essersi ritenuto che essa ricorrente non avesse formulato alcuna domanda di recesso dal contratto preliminare in questione, quando invece una domanda siffatta era stata proposta, non foss'altro che in sede di gravame, come ben poteva essere;
d) il quarto, per essere stata ritenuta assorbita nella domanda di risarcimento del danno da risoluzione contrattuale la diversa e specifica domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., così omettendosi la liquidazione del danno causato dalla trascrizione della domanda giudiziale della controparte;
d) il quinto, per essersi ritenuto non essenziale il termine previsto nel contratto preliminare per la stipula del contratto definitivo, quando invece tale era stato specificamente indicato nell'atto e tale era stato ritenuto dalle stesse parti nel corso del giudizio.
3. Il ricorso (incidentale) di NT RU espone due motivi, nei quali raffigura violazione di norme di diritto e vizi di motivazione su punti decisivi della controversia:
a) il primo, per essersi dapprima affermata l'invalidità del contratto preliminare in questione (attesa l'invalidità del titolo di acquisto dell'immobile da parte della TT) e per essersene poi supposta la validità, riconoscendo che l'immobile promesso in vendita avrebbe potuto essere acquistato dalla promittente venditrice mediante altro titolo (valido), nel termine previsto per la stipula del contratto definitivo;
il primo, ancora, per essersi dapprima affermato che la TT era inadempiente, non essendo in grado di trasferire l'immobile nel termine pattuito, e per essersi poi ritenuto che anche esso ricorrente era inadempiente, non avendo provveduto al pagamento del prezzo dell'immobile nello stesso termine, ne' in prosieguo, omissione -questa- che avrebbe dovuto invece ritenersi giustificata sul piano sinallagmatico delle prestazioni previste in contratto;
b) il secondo, per omessa pronuncia sulla domanda avversaria di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., nell'ipotesi in cui si volesse ritenere che la sentenza impugnata non abbia deciso su tale domanda.
4. Dei motivi esposti, per ragioni di ordine logico, vanno in primo luogo esaminati il secondo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, motivi connessi, appunto, laddove contestano la correttezza della sentenza impugnata, che ha dichiarato risolto il contratto preliminare in questione, per inadempimento reciproco delle parti, con conseguente effetto restitutorio della caparra versata e diniego di qualsivoglia danno. I motivi sono fondati, nei termini di seguito esposti. In effetti, all'esito di una valutazione individuale delle inadempienze, vicendevolmente denunciate dalle parti, l'una contro l'altra, la sentenza impugnata ha dichiarato la risoluzione del contratto preliminare in oggetto, a prestazioni corrispettive, per inadempimento (reciproco) di entrambe le parti, disponendo quindi la restituzione della caparra versata e rigettando le domande di risarcimento del danno (perché se danni le parti hanno subito devono imputarli al proprio comportamento).
Così operando, però, tale pronuncia è palesemente incorsa nella violazione dei principi di diritto, che questa Corte ha enunciato in materia di risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive. Ed invero, nei contratti a prestazioni corrispettive, non è consentito pronunciare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., ovvero ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere, ai sensi dell'art. 1460 c.c., in favore di entrambe le parti, essendo unitaria la valutazione della colpa nell'inadempimento, così che lo stesso inadempimento deve essere addebitato esclusivamente al contraente, che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, ha dato causa allo inadempimento giustificato dell'altro contraente (v. Cass. n. 5940/78). Ai fini della pronuncia di risoluzione nei contratti a prestazioni corrispettive, reciprocamente domandata da ciascuna parte per inadempimento dell'altra, il giudice del merito deve procedere ad una valutazione comparativa dei comportamenti tenuti dalle parti, così individuando quale di esse parti, con riferimento ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti realizzati, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento dell'altra parte, con conseguente alterazione del nesso di reciprocità (sinallagma), che lega le obbligazioni assunte in contratto (v. ex plurimis Cass. n. 1168/00, n. 7206/99, n. 41/98 e n. 4260/96). Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il secondo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale devono essere accolti.
Tale accoglimento, determinante la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, assorbe gli altri e dipendenti motivi di entrambi i ricorsi.
Il giudice del rinvio, nel dovuto riesame dei gravami proposti avverso la pronuncia di primo grado, si uniformerà ai principi di diritto innanzi enunciati e provvederà a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il secondo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbiti gli altri motivi di entrambi i ricorsi;
in ragione dei motivi accolti, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Così deciso il 14 novembre 2001, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile.
Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2002