Sentenza 6 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/05/2002, n. 6474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6474 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2002 |
Testo completo
て 0071192 A CORTE SUPR06 4 74 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPO SSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GRAZIADEI - Presidente R.G.N. 16642/00 Dott. Giulio Cron. 18436 Consigliere Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. FICO - Rel. Consigliere Ud.31/01/02 Dott. Nino FALCONE Consigliere C.C. Dott. Giuseppe ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA sul ricorso proposto da: N. 71192 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro PORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 18jchiesta copia studio tempore, dal Sig. IL SOLE 24 ORD får diritti € 0,77 presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che rappresenta e difende ope legis;
8 MAG 2002 il IL CANCELLIERE ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE BAGAGLIA GIORGINA, BR BARBARA, BR Richiesta copia studio IPSOA dal Sig. per diritti € 0,7 FEDERICA;
day + - intimati CANCELLIERE avverso la sentenza n. 355/99 della Commissione 2002 tributaria regionale di PERUGIA, depositata il и 582 20/12/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 31/01/02 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo AE DA, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinquies del d.l. 26 maggio 1984, n.159, convertito in legge 24 luglio 1984, n.363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo ha detratto dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo illegittima la detrazione operata, ha rideterminato l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa. La Commissione Tributaria Provinciale di Perugia ha accolto il ricorso del contribuente e la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria ha confermato la decisione rigettando l'appello dell'Ufficio. Contro la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il Ministero delle Finanze, deducendo, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.28 della legge 13 maggio 1999, n.133; dell'art.3, comma due bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 791; dell'art. 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449; dell'art.10 della legge 28 febbraio 1986, n.46 e dell'art.2 del D.P.R. n.597 del 1973. RG LI e BA e ER DA, eredi di AE DA, intanto deceduto, non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art.3, comma due bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n.791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n.46 - il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese ai sensi dell'art. 13 quinquies del D.L. 26 maggio 1984, n.159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n.363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione -dell'imponibile ai fini IRPEF e ILOR – in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n.133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n.28, deve essere considerato quale introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella norma rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. 18 aprile 2000, n.4945; 25 giugno 2001, n.8659; 24 agosto 2001, n.11248). L'amministrazione ricorrente non ha addotto elementi che inducano ad una diversa considerazione della questione e pertanto il ricorso proposto va rigettato per manifesta infondatezza. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva della parte vittoriosa.
p.q.m.
la Corte rigetta il ricorso. Roma, 31 gennaio 2002. il presidente il cons. est. fer fowner Ju IL CANCELLERE C1 Inabret tista DEPOSITATOJN CANCELLERIA 6 MAG. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocente Battista