Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/03/2026, n. 9213
CASS
Sentenza 10 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa o apparente motivazione in ordine alla conferma delle statuizioni civili

    Il giudice di appello, pur constatando l'intervenuta prescrizione del reato, ha pronunciato una sentenza di estinzione basandosi sull'art. 129, comma 2, c.p.p., senza adeguata valutazione del compendio probatorio secondo la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, necessaria in presenza di parti civili.

  • Accolto
    Erronea applicazione dei principi dettati dalla sentenza Franzese e omesso espletamento del giudizio controfattuale

    Non specificato nel dettaglio, ma il ricorso è stato accolto su questo punto.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 3 d.l. 158/2012 e dell'art. 590-sexies c.p.

    Non specificato nel dettaglio, ma il ricorso è stato accolto su questo punto.

  • Accolto
    Utilizzo di dichiarazioni de relato e travisamento della prova testimoniale

    Non specificato nel dettaglio, ma il ricorso è stato accolto su questo punto.

  • Accolto
    Mancato rispetto dell'effetto devolutivo dell'appello e omessa motivazione in punto di impugnazione del responsabile civile

    Non specificato nel dettaglio, ma il ricorso è stato accolto su questo punto.

  • Accolto
    Mancanza di motivazione, contraddittorietà, illogicità manifesta, omessa pronuncia e inosservanza di norme a pena di nullità

    La Corte territoriale ha omesso totalmente di esaminare l'impugnazione proposta dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, rendendo la sentenza viziata per violazione di legge a causa di assoluta carenza grafica della motivazione.

  • Accolto
    Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 113 e 589 c.p.

    Non specificato nel dettaglio, ma il ricorso è stato accolto su questo punto.

  • Accolto
    Carenza di motivazione ed errata applicazione degli artt. 40 e 41 c.p. in punto di errata valutazione delle risultanze probatorie circa l'interruzione del nesso causale

    Non specificato nel dettaglio, ma il ricorso è stato accolto su questo punto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/03/2026, n. 9213
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9213
    Data del deposito : 10 marzo 2026

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