Sentenza 12 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2003, n. 3613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3613 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
' Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE0 3613 /03 MADI CASSAZIONE Oggetto 1. Lavoro I Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistra Dott. Erminio RAVAGNANI Presidei R.G.N. 8565/01 Dott. Bruno BATTTMIELLO Consigliere 11452/01 Cron. 8308 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere i Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud.13/12/02 Dott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. SPA FERROVIF DELLO STATO SOCIETA' DI | TRASPORTI R SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale | rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato! in ROMA VIA LUIGI FARAVELLI N. 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO CARTNCI, RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, PAOLO TOSI, ENZO MORRICO, I SALVATORE TRIFIRO', GERARDO VESCI, giusta delega in atti;
- ricorrente 2002
contro
OL LO, CI NI ST, AZ | 5503 -1- ST, OT AT, RA RO, NA IA I CARLO, STRANO VINCENZO;
- intimati e sul 2° ricorso n° 11452/01 proposto da: OL LO, IA NI ST, AZ VI, OT AT, RA RO, NA IA I | CARLO, STRANO VINCENZO, elettivamente domiciliati in | ROMA VIA PRUXELLES 20, presso lo studio dell'avvocatoI PATRIZI, che li rappresenta е difende NI | unitamente all'avvocato ADOLFO BIOLE' giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonchè contro i FF.SS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI IRASPORTT E SERVIZI PER AZIONI;
intimato avversO la sentenza Π. 2119/00 del Tribunale di I GENOVA, depositata il 09/06/00 - R.G.N. 13085/99; I udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/02 dal Consigliere Dott. Giovanni | AMOROSO;
udito 1'Avvocato BOCCIA per delega MARKSCA e i MORRICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Conerale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il -2- : | rigetto I di entambi i ricorsi. -3- 8565/2001 e 11452/2001 r.g.n. ud. 13 dicembre 2001 Svolgimento del processo e motivi della decisione Rilevato che, con la sentenza 15 marzo 9 giugno 2000, il tribunale di Genova, in controversia relativa a licenziamento intimato dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato nel contesto di un'operazione di riduzione del personale ed in applicazione del criterio sclettivo della maggiore anzianità contributiva, recepito da appositi accordi collettivi di attuazione del disposto dell'art. 59, sesto comma, della legge 27 dicembre 1997 n.449, rigettava l'appello proposto dalla società e confermava la decisione del giudice di primo grado che aveva dichiarato l'inefficacia del licenziamento intimato a FA LL (per mero errore materiale indicato come IC LL nell'intestazione della sentenza) e agli altri litisconsorzi indicati in epigrafe, ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro e condannando la società al risarcimento del danno;
rilevato che avverso détta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, la società Ferrovie dello Statu;
che gli intimati hanno resistito con controricorso proponendo anche ricorso incidentale articolato in un unico motivo.
Considerato che
con i quattro motivi di ricorso principale - ampiamente argomentati e denuncianti, in una con vizi di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 6, legge 27 novembre 1997 n.449 e degli artt. 4 e 5 della legge 23 luglio 1991 n.223 - la società deduce (in estrema sintesi): 8965 11192/2001 13 dic 2002 a) che l'art. 59, comma sesto, della legge n.449 del 1997, dettando al fine di favorire- la riorganizzazione ed il risanamento della società Ferrovie dello Stato una speciale disciplina per l'individuazione dei lavoratori in eccedenza, i cui rapporti sono destinati alla risoluzione, operi in area diversa da quella coperta dalla legge 1991/n,223, in tema di licenziamenti collettivi per riduzione di personalc, c conseguentemente escluda che la suddetta individuazione soggiaccia alle procedure previsto da quest'ultima legge e, in particolare, dagli artt. 4 e 5 della medesima, b) che (per l'ipotesi di mancato accoglimento della tesi precedente) le procedure configurate nel citato art. 59, che rimette al momento convenzionale degli accordi sindacali la gestione delle cccedenze e dei conseguenti licenziamenti, risultano idonee a soddisfare, in modo simile nella sostanza, le stesse esigenze di informazione e tutela cui sono funzionali le procedure disciplinate dalle citate norme generali;
ritenuto che
le tesi esposte sub a) e b) sono state giudicate infondate dalle Sezioni Unite della Corte (v. sentenze 18 agosto 2002 n. 12194 e 15 ottobre 2002 n. 14616), le quali investite di analoga controversia ai sensi dell'art. 374 cod. proc. civ. (siccome involgente questione di massima di particolare importanza)- hanno enunciato (a conferma dell'avviso già espresso dalla Sezione Lavoro con sentenza 25 luglio 2001 n.10171) il seguente principio di diritto: “Nella materia dei licenziamenti collettivi, l'omissione della procedura di cui all'art. 4 legge n. 223 del 1991, intesa alla precisazione dei motivi dell'eccedenza di lavoratori e alla verifica degli esuberi per ciascuna unità produttiva e per profili professionali, non è suscettibile di essere sanata dall'accordo sindacale che comprenda l'individuazione dei lavoratori da licenziare sulla base della sola anzianità contributiva, trattandosi di un'omissione che compromette l'interesse primario del singolo lavoratore alla individuazione trasparente e verificabile dei dipendenti da 8565 » $1892/2200) u. 13 die. 2602 licenziare;
nó gli obblighi procedurali prescritti dalla legge n. 223 del 1991 possono ritenersi derogati, in materia di riorganizzazione e risanamento delle Ferrovie dello Stato, dalle previsioni di cui all'art. 59 della legge n. 449 del 1997, che, pur prescrivendo che i dipendenti in esubero possano essere individuati anche in base al criterio dell'anzianità contributiva, non escludono l'applicazione delle procedure di verifica stabilite dalla predetta legge 223 del 1991, né rimettono agli accordi sindacali il potere di stabilire procedure di mobilità in deroga a quelle prescritte dalla legge, non assumendo la contrattazione collettiva nelle suddette previsioni normative funzione di gestione negoziale dell'individuazione del personale eccedentario, ma soltanto quella di provvedere alla realizzazione di misure di sostegno in favore del personale medesimo e di prevedere le modalità di finanziamento (mediante l'istituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, comma ventottesimo, legge n. 662 del 1996)"; considerato che tale indirizzo merita di essere condiviso, attese la mancanza di deduzioni diverse da quelle già vagliate dalle citate pronunce e la funzione di nomofilachia privilegiata propria del collegio che lo ha espresso, alle cui argomentazioni si rinvia, apparendone inopportuna una pedissequa trascrizione in questa sede;
considerato poi quanto al ricorso incidentale -- che l'erroremateriale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ogni qual volta esso non sia conseguenza di un'inesatta 0 valutazione giuridica o di un vizio di motivazione, dovendosi in tal caso far ricorso necessariamente alla procedura di correzione prevista dall'art. 287 c.p.c. (Cass., sez. III, 22 maggio 1998, n. 5135); considerato, infine, che sussistono gjustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio. & in ordine at nome del lavestone I comi Millaпрете 8565 11452/2007 13 dic 2602
P. Q. M.
la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi;
compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso, in Roma, il 13 dicembre 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente (Giovanni Amoross) (Erminio Ravagnqui) lumin. Jangan icelleria CALLIERE 8500 1452/2001 ad. 13 dic 2002