Sentenza 27 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2002, n. 4419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4419 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA044 1 9 /02 Aula 'A' IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MERCURIO Dott. Ettore Presidente R.G.N. 13723/99 Consigliere Cron. BATTIMIELLO Dott. Bruno 10292 Dott. Florindo Consigliere Rep. MINICHIELLO Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere Ud. 30/11/01 Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere · ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17 presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELELE DI LULLO, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NI NT;
2001 intimato 4637 avverso la sentenza n. 159/99 del Tribunale di AREZZO, -1- depositata il 24/04/99 R.G.N. 1675/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza in data 24 aprile 1999 il Tribunale di Arezzo ha dichiarato inammissibile per tardività (ritenendo per ciò stesso esclusa la possibilità della invocata pronuncia di estinzione) l'appello proposto dall'INPS avverso la decisione del Pretore che l'aveva condannato a corrispondere ad IO Brunoni, in applicazione dei principi sanciti dalla sentenza della Corte costituzionale n.495 del 1993, la pensione di reversibilità nella misura del 60% di quella integrata al minimo del rispettivo dante causa. Il Tribunale ha rilevato che, rispetto alla data di notificazione della sentenza di primo grado, risultava ampiamente decorso il termine breve di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c., osservando quindi che, sulla disciplina comune dei termini di impugnazione, non avevano inciso le disposizioni che imponevano la dichiarazione di estinzione di ufficio dei giudizi in materia di attribuzione delle prestazioni derivanti dalla sopra citata sentenza costituzionale, queste presupponendo, per la loro applicazione, la pendenza del giudizio, di primo grado o di impugnazione. Né, secondo il giudice a quo, la raggiunta conclusione appariva inficiata dal disposto dell'art. 73, comma 4, della legge n.448/98, limitandosi la norma a chiarire che le sentenze non passate in giudicato sono inefficaci e che quindi nulla osta alla estinzione dei giudizi. L'INPS ricorre per la cassazione di questa sentenza con unico motivo. L'intimato non si è costituito. Motivi della decisione L'INPS, denunciando violazione dei decreti legge numeri 166/96, 296/96, 396/96, 499/96, dell'art. 1, comma 6, legge n.608/96, dell'art. 1, commi 181, 182, 183, 184 legge n.662/96, dell'art.73, comma 4, legge n.448/98, degli artt. 324, 325, 326 e 327 c.p.c., dell'art. 2909 c.c., dell'art. 22 legge n.903/65, come interpretato dalla sentenza n.495/93 della Corte costituzionale ( in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), sostiene che tra gli effetti prodotti dai decreti – legge non convertiti (effetti oggetto della sanatoria di cui 3 all'art. 1, comma 6, della legge n. 608 del 1996) rientra l'inefficacia delle sentenze, la quale necessariamente travolge anche la loro notificazione e ne impedisce il passaggio in giudicato, con conseguente applicabilità dell'art. 1, comma 183, della legge n. 662del 1996, prevedente, a sua volta, l'estinzione dei giudizi aventi ad oggetto le questioni riguardanti l'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994. Precisa, poi, il ricorrente che questo assunto e' stato definitivamente ed irrefutabilmente avallato dalla norma interpretativa dell'art. 1, comma 6, della legge n.608/96, dettata dall'art. 73, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto. La Corte ha già' esaminato questioni identiche, per la soluzione delle quali ha formulato, con la sentenza 22 dicembre 1998, n. 12792, il principio di diritto secondo cui "l'art. 1, comma terzo, di ciascuno dei decreti - legge nn. 166, 295, 396 e 496 del 1996 (gli effetti dei quali provvedimenti, decaduti per mancanza di tempestiva conversione, sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma sesto, della legge 28 novembre 1966, n. 608), nel prevedere (con norma poi ripetuta dall'art. 1, comma centottantatreesimo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti relativi a somme dovute in forza delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 e la cessazione di efficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato, non ha inciso sulla comune disciplina processuale in materia di notificazione delle sentenze e delle relative conseguenze ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, quale disciplinato dal combinato disposto degli artt. 325 e 326 c.p.c. Pertanto, con riguardo ad appello proposto entro l'anno, ma oltre il termine breve (decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado e non sospeso dalla norma in questione), il giudice di secondo grado non può pronunciare tale estinzione, non potendo configurarsi pendenza del giudizio di impugnazione nel caso di gravane tardivamente proposto e perciò inammissibile". 4 Il principio, ribadito in successive sentenze (v., fra le tante, Cass. n. 12803 e n. 12811 del 1998), deve essere ancora confermato, non ostandovi lo "ius superveniens” costituito dall'art. 73, quarto comma, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Invero, sul significato della disposizione anzidetta, nella parte in cui stabilisce l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato, ancorchè notificati, questa Corte si è pronunciata con numerose decisioni (Cass. 3 febbraio 2000 n.1184, 17 febbraio 2000 n.1781, 8 aprile 2000 n.4474), alla cui motivazione si rinvia, affermando, in particolare, che la prevista inefficacia non può ritenersi tale da sottrarre alla sentenza notificata la sua idoneità a passare formalmente in giudicato allo spirare del termine breve di impugnazione, ove questa non sia stata proposta;
con la conseguenza che, in caso di appello proposto oltre il termine di cui all'art.325 c.p.c. il giudice di secondo grado non può pronunciare l'estinzione, non essende configurabile pendenza del giudizio di impugnazione in presenza di un gravam tardivamente proposto e perciò inammissibile. Stante la mancata costituzione dell'intimato, nessun provvedimento va adottato ordine alle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 30 novembre 2001 More Mircu Il Presidente Il Cons.estensore си Roy Shanselle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 27 MAR 2002.. Cuse therFu ll ✓ CANCELLIERE 5