Sentenza 29 gennaio 2014
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La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., non è applicabile ai reati in tema di stupefacenti.
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La circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, compresi i delitti in materia di stupefacenti, ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE PENALE Sent., (data ud. 30/01/2020) 02/09/2020, n. 24990 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARCANO Domenico - Presidente - Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - Dott. MOGINI Stefano - rel. …
Leggi di più… - 4. Fatto di lieve entità in materia di stupefacenti e attenuante ex art. 62, n. 4, c.p.: le sezioni unite risolvono il contrasto sulla loro compatibilitàMarika Zanerolli · https://www.diritto.it/ · 25 gennaio 2021
Introduzione L'odierno contributo prende le mosse da una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di sostanze stupefacenti, la quale ha avuto il merito di aver risolto il contrasto esistente da anni sulla possibile applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. ai reati disciplinati dal D.P.R. n. 309/1990, cd. “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” e sulla sua conseguente compatibilità con il reato di produzione e traffico di stupefacenti di lieve entità, disciplinato dall'art. 73, co. 5, del suddetto decreto. Con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/2014, n. 9722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9722 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 29/01/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 125
Dott. CAPOZZI A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 34459/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.G. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 14/2013 CORTE APP. SEZ. MINORENNI di GENOVA, del 02/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Perone A.M. in sost. avv. Guido A. che ha chiesto accogliersi il ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 2.5.2013 la Corte di appello di Genova sezione penale minori - a seguito di gravame interposto dall'imputato D.G. avverso la sentenza emessa il 26.6.2012 dal Tribunale per i minorenni di Genova - in parziale riforma della sentenza ha concesso all'imputato il beneficio della non menzione della condanna, confermando nel resto la sentenza che ha riconosciuto la penale responsabilità del predetto imputato in ordine a due delitti D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 ed il delitto di cui all'art. 337 c.p.
con condanna a pena di giustizia. Ha, inoltre, dichiarato inammissibile la istanza D.P.R. n. 448 del 1988, ex art. 28 proposta all'udienza di trattazione dalla difesa dell'imputato.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore deducendo:
2.1.erronea applicazione dell'art. 62 c.p., n. 4 e carenza di motivazione a riguardo.
2.2. erronea applicazione del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 28 rispondendo alla ratio dell'istituto la sua proponibilità anche in grado di appello e dopo il primo accertamento di colpevolezza anche per valutare eventuali rilevanti sopravvenienze a riguardo.
3. Il primo motivo è manifestamente infondato.
4. La Corte ritiene di aderire all'orientamento dominante, condiviso dalla sentenza gravata, che esclude che per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 possa considerarsi la attenuante ex art. 62 c.p., n. 4 che riguarda la speciale tenuità del danno patrimoniale
(Sez. 6, Ordinanza n. 23821 del 27/02/2013 Rv. 255663 Imputato:
Orlandi).
5. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
6. La Corte non ha ragione di discostarsi dall' assolutamente prevalente orientamento - applicato dalla sentenza gravata - secondo il quale è inammissibile la richiesta, per la prima volta formulata nel giudizio di appello, di sospensione del processo per la valutazione della personalità del minorenne, secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 448 del 1988, art. 28, potendo il giudice d'appello intervenire sul punto solo nell'esercizio del controllo della decisione appellata e, quindi, alla condizione che l'inerzia del giudice di primo grado abbia formato oggetto dei motivi d'impugnazione (Sez. 2, Sentenza n. 35937 del 21/05/2009 Rv. 245592 Imputato: S.I.).
7. Nulla per le spese trattandosi di minore.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2014