Sentenza 26 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2001, n. 10225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10225 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
10225 01 IANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE incolic om Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente R.G.N. 21551/99 Dott. Francesco SABATINI Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Rel. Consigliere Cron. Dott. Italo PURCARO - Consigliere Rep. Ud.12/03/01 Dott. Bruno DURANTE - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORF sul ricorso proposto da: per diritti L. il 26 LUG. 2001. OS TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE IL CANCELLIERE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell'avvocato OSCAR PIEROTTI, che lo difende anche disgiuntamente CANCELLERIA all'avvocato MAURIZIO BELLUCCI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
NAZARENO GABRIELLI SPA, con sede in Tolentino, in persona del Presidente e legale rappresentante dr. David Pasisni, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA MANCINI 4, presso lo studio dell'avvocato GIULIANO 2001 FLERES, che la difende, giusta delega in atti;
493 - controricorrente avverso la sentenza n. 1833/99 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 15/04/99 e depositata il 08/06/99 (R.G. 3312/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/01 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Giancarlo GERMANI (per delega Avv.
0. PIEROTTI); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 14.5.1990 GE TO, premesso che la AR LL s.p.a., operante nel settore della moda (vestiario e pelletteria) gli aveva conferi- to un incarico di consulenza inteso а realizzare la espansione della produzione della società sul mercato americano "mediante la individuazione di possibili partners", espose che per tale attività la società gli aveva promesso un compenso di L. 100.000.000. Affermo di aver compiutamente assolto all'incarico affidatogli, e lamentò che la società aveva rifiutato di corrispon- dergli il compenso pattuito. La convenne, quindi, di- пе nanzi al Tribunale di Roma per sentirla condanna al pa gamento di detta somma. La AR LL oppose 2 di avere incaricato il GE di svolgere attività me- diatoria per la conclusione di accordi commerciali con società di oltre oceano. Negò d'esser tenuta a corri- spondere il compenso in argomento, dal momento che nes- sun accordo era stato raggiunto con le società con le quali il GE la aveva posta in relazione. Con sen- tenza del 15.5.1997 il Tribunale rigettò la domanda. Su appello del GE la Corte di Roma, con sentenza dell'8.6.1999, ha confermato la sentenza del Tribunale, osservando che il GE non aveva provato in che cosa specificamente consistesse l'attività di consulenza che egli sosteneva d'essere stato incaricato a svolgere, onde andava accreditata la tesi della mediazione in- fruttuosa sostenuta dalla AR LL. Ricorre il GE con tre motivi, illustrati anche da memoria. Resiste la AR LL con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo e con parte del terzo il ricorren- te denunzia violazione degli artt. 1362, 1363 е 1366 Cod. civ., nonché "carenza e contraddittorietà di moti- vazione su punto decisivo della controversia". Sostiene che la Corte di merito avrebbe dovuto applicare i cri- teri ermeneutici che impongono di interpretare il con- tratto secondo le espressione letterali usate dai con- traenti e secondo buona fede e lamenta che, quantunque 3 le parti avessero concordato, con inequivoca espressio- ne letterale, lo svolgimento da parte del GE di una attività di consulenza, la Corte territoriale abbia ritenuto di poter accertare l'oggetto del contratto so- lo indagando in ordine al tipo di attività effettiva- mente svolta dal GE e soltanto da ciò abbia desunto che egli era stato incaricato dalla AR LL di svolgere attività di mediazione. La doglianza non ha fondamento. La Corte romana ha osservato che la speci- fica consistenza dell'attività di consulenza che il Ge- loso sosteneva di avere assunto non era stata chiarita da alcuna risultanza istruttoria, atteso che l'incarico non era stato conferito al GE per iscritto, né i testi escussi avevano fornito al riguardo insufficienti elementi di valutazione. Da questi rilievi la Corte di- strettuale ha fatto derivare, come conseguenza, che l'unico modo per accertare la reale natura dell'attività commessa al GE era quello di verifi- care il comportamento da quest'ultimo concretamente as- sunto per far fronti alloincarico ricevuto ed, avendo accertato che egli si era limitato a porre in rapporto la AR LL con alcuni operatori economici ed, in particolare, con due società statunitensi, è pervenuta alla conclusione conforme alla tesi secondo cui l'odierno ricorrente era dell'appellata 4 stato concretamente incaricato di operare soltanto in qualità di mediatore, ancorchè l'incarico affidatogli fosse stato genericamente definito di "consulenza". Ha poi concordato col Tribunale nel ritenere che nessun compenso spettasse al GE, posto che nessun affare per effetto della sua attività. era stato concluso Queste argomentazioni, oltre che adeguate ed immuni da vizi logici, sono conformi al dettato dell'art. 1362 CO. II cod. civ., che individua uno dei criteri sussi- diari di ermeneutica contrattuale nel comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto, né il ricorrente chiarisce sotto quale specifico profi- lo l'applicazione dell'altro criterio sussidiario della interpretazione del contratto secondo buona fede avreb- be potuto condurre all'accertamento di una diversa vo- lontà negoziale. La censura testè esaminata va, pertan- to disattesa. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazio- ne degli artt. 1754, 1755 e 1756 Cod. Civ.. Lamenta che la Corte territoriale gli abbia attribuito la qualità di mediatore, sebbene risultasse provato che egli aveva operato su espresso incarico della AR LL, il che, attesi i requisiti di imparzialità e di equidi- stanza dalle parti che devono caratterizzare l'attività del mediatore, avrebbe dovuto ad avviso del ricorren- 5 te indurre ad escludere nella specie la configurabi- lità del rapporto di mediazione. La doglianza è priva di fondamento. Il previo ed espresso conferimento al mediatore dell'incarico di agire come tale, pur se non condiziona in via assoluta la nascita del rapporto di mediazione, che può venire ad esistenza anche quando la volontà di una o di entrambe le parti che intendano av- valersi dell'attività del mediatore risulti da "facta concludentia", non contrasta con la natura del negozio mediatorio (del quale costituisce anzi elemento natura- le), perché non comporta di per sé la instaurazione tra la parte ed il mediatore di un vincolo di mandato o di prestazione d'opera o di preposizione in Vitoria o di un qualsiasi altro rapporto che renda riferibile al "dominus" l'attività del mediatore. Anche questa censu- ra va, quindi, disattesa. Con altra censura contenuta nello stesso motivo il ricorrente sostiene che in deroga all'art. 1755 Cod. Civ. il compenso di 100 milioni gli era stato promesso dalla AR LL indipendentemente dalla con- clusione di affari tra quest'ultima e le società ad es- sa presentata dal GE. Lamenta che, quantunque ciò "fosse emerso dalle risultanze testimoniali" la Corte territoriale non ne abbia affatto tenuto conto. La do- glianza è inammissibile perché risulta prospettata per 6 la prima volta nella presente sede e comporta una inda- gine di fatto non consentita nel giudizio di legittimi- tà. Con altra parte del terzo motivo il ricorrente de- nuncia violazione dell'art. 1363 Cod. civ., lamentando che la Corte distrettuale abbia ritenuto che l'accordo verbale intercorso tra la AR LL ed il Ge- loso si riferisse ad una attività di mediazione, quan- tunque il compenso del GE fosse stato pattuito non in misura proporzionale al valore degli affari che egli avrebbe dovuto agevolare (secondo quanto è proprio del- la mediazione), bensì in misura fissa. La doglianza è infondata, perché nella determinazione del compenso in misura fissa non può ravvisarsi un dato di fatto idoneo di per sé a contrastare la configurabilità di un rap- porto di mediazione, se si considera che il mediatore, essendo libero di rinunziare al pagamento della provvi- gione (Cass. 28.12.1973, n. 13457), può a maggior ra- gione accettare che il suo compenso venga previamente determinato, da una о da entrambe le parti, in misura indipendente dal valore dell'affare alla cui conclusio- ne sia volto il suo intervento. Neppure quest'ultima censura può, pertanto, condividersi. Il ricorso va, dunque, rigettato. Stimasi di com- pensare le spese del giudizio di cassazione. 7
P. Q. M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e compen- sa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 12.3.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE врій IL CANCELLIERECT Giovanni Giambattista 109T 250.000 LOST hoooo Depositata in Cancelleria oggi, li 26 LUG. 2001 TOT. 290000 CAIL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 10ST 129. AP 4567 806T 12.00 151,7X CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2il 23 8 2011 Serie 4 al n. 42072 versate € 161.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 8