Sentenza 27 ottobre 2009
Massime • 1
La proposizione, con l'opposizione al decreto penale di condanna, di una richiesta aggiuntiva non contemplata dalla legge processuale impone al giudice di procedere all'emissione del decreto di giudizio immediato, dovendo ritenersi detta situazione equiparata alla mancata formulazione di qualsiasi specifica richiesta. (Nella fattispecie l'opponente aveva presentato al richiesta di specificazione della pena base e dell'entità delle successive riduzioni applicate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2009, n. 42879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42879 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/10/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 902
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 25520/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO FR N. IL 23/03/1937;
avverso la sentenza n. 2464/2008 TRIB. SEZ. DIST. di SCALEA, del 03/12/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione;
Udito il difensore Avv. Riccio Pasquale che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 3 dicembre 2008, pronunziata a seguito di provvedimento di rinvio a giudizio disposto in sede di opposizione a decreto penale di condanna, il Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, in composizione monocratica, dichiarava CE LL colpevole del reato di cui all'art. 650 c.p., per non avere, nella sua qualità di proprietaria di un fabbricato, situato in via Roma, ottemperato all'ordinanza sindacale n. 16/02, emessa il 9 marzo 2002 (notificata il 28 marzo 2002) dal sindaco del comune di Maierà a salvaguardia della pubblica incolumità al fine di eliminare il pericolo di crollo di parti strutturali del fabbricato, e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, la condannava alla pena, interamente condonata, di centocinquanta Euro di ammenda.
2. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, CE LL, la quale lamenta: a) violazione di legge e illogicità della motivazione dell'ordinanza con la quale veniva respinta l'eccezione difensiva di invalidità del decreto penale di condanna per omesso computo della pena con conseguenti riflessi sul controllo di congruità della stessa;
b) violazione dell'art. 521 c.p.p. per omessa corrispondenza tra contestazione e fatto ritenuto in sentenza;
c) violazione dell'art. 650 c.p. per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato;
d) violazione di legge per omessa declaratoria di estinzione del reato alla luce dell'erronea computo dei periodi di sospensione.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. La prima censura è manifestamente priva di pregio. Qualora l'imputato nell'atto di opposizione al decreto penale di condanna presenti un'istanza non contemplata dalla legge, questa deve essere equiparata alla mancata formulazione di qualsiasi specifica richiesta (Cass. Sez. 4^, 20 ottobre 2002, rv. 223708; Cass. Sez. 3^, 28 dicembre 1995, rv. 203303). Nel caso di specie, l'istanza difensiva volta ad ottenere la specificazione della pena base e dell'entità delle successive riduzioni non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi disciplinate dalla legge in tema di opposizione al decreto penale di condanna. Pertanto sotto altro profilo tale omessa indicazione non può essere causa di alcuna forma di nullità, in quanto non espressamente prevista dalla legge e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, atteso il numerus clausus delle nullità stesse.
Nè, infine, tale asserita carenza ha inciso in alcun modo sul pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa, considerato che l'indicazione della sanzione in relazione alla quale era stato emesso il decreto penale è stata, comunque, in grado di orientate le scelte dell'imputato in ordine all'opposizione, poi in concreto proposta.
2. Del pari manifestamente priva di pregio è anche la seconda censura.
A fondamento del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza sta l'esigenza di assicurare all'imputato la piena possibilità di difendersi in rapporto a tutte le circostanze rilevanti del fatto che è oggetto dell'imputazione. Ne discende che il principio in parola non è violato ogni qualvolta siffatta possibilità non risulti sminuita. Pertanto, nei limiti di questa garanzia, quando nessun elemento che compone l'accusa sia sfuggito alla difesa dell'imputato, non si può parlare di mutamento del fatto e il giudice è libero di dare al fatto la qualificazione giuridica che ritenga più appropriata alle norme di diritto sostanziale. In altri termini, quindi, siffatta violazione non ricorre, quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza (Cass. 5.2.1993, Langella;
Cass. 11.4.1994, De Vecchi, riv. 197831;
Cass. 24.5.1994, Tomasich, riv. 198689). Sussiste, invece, violazione del principio di correlazione della sentenza all'accusa formulata quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto, così, di fronte -senza avere avuto alcuna possibilità di difesa - ad un fatto del tutto nuovo.
Il fatto, di cui agli artt. 521 e 522 c.p.p., va definito come l'accadimento di ordine naturale dalle cui connotazioni e circostanze soggettive ed oggettive, geografiche e temporali, poste in correlazione tra loro, vengono tratti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica. La violazione del suddetto principio postula, quindi, una modificazione - nei suoi elementi essenziali - del fatto, inteso appunto come episodio della vita umana, originariamente contestato. Si ha, perciò, mancata correlazione tra fatto contestato e sentenza quando vi sia stata un'immutazione tale da determinare uno stravolgimento dell'imputazione originaria.
Nel caso di specie non si è verifì cata alcuna violazione dell'art.521 c.p.p., in quanto l'imputata ha avuto piena contezza dell'addebito a lei contestato e, in particolare, del provvedimento con cui le veniva ordinato di eseguire i lavori di risanamento statico dell'immobile di sua proprietà, che, per lo stato di degrado in cui si trovava, poteva essere soggetto a crolli delle parti strutturali con conseguente pericolo per la pubblica incolumità.
3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso. Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p. è necessario che : a) l'inosservanza riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta;
e ciò per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, o di igiene o di giustizia;
b) l'inosservanza attenga ad un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione;
c) il provvedimento emesso per ragioni di giustizia, di sicurezza, di ordine pubblico, di igiene sia adottato nell'interesse della collettività e non di privati individui. La sentenza impugnata, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, dopo avere premesso che l'ordinanza del sindaco era stata emanata per urgenti motivi di incolumità pubblica, conseguenti allo stato di conservazione e al pericolo di crollo dell'immobile, dopo alcune cadute di calcinacci sulla pubblica via, ha evidenziato che l'inottemperanza al provvedimento impugnato è ascrivibile alla ricorrente quanto meno a titolo di colpa, per avere la stessa mantenuto una inerzia negligente e ingiustificata, pur dopo la regolare notifica del provvedimento (non impugnato in sede amministrativa).
4. Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo di ricorso. Pur applicando la previgente e più favorevole disciplina in tema di prescrizione e assumendo quale dies a quo ai fini del computo dei relativi termini quello (24 giugno 2004) dell'avvenuto accertamento della contravvenzione, il reato, al momento della decisione di primo grado, non era prescritto, tenuto conto della sanzione edittale prevista per il reato di cui all'art. 650 c.p., dei termini stabiliti dall'art. 157 c.p., (nella formulazione vigente prima delle modifiche introdotte dalla L. n. 251 del 2005), degli atti interruttivi ritualmente adottati nel rispetto delle cadenze previste;
e ciò a prescindere dai periodi di sospensione (dal 23 novembre 2005 all'11 ottobre 2006, dall'11 ottobre 2006 al 21 marzo 2007, dal 21 marzo 2007 al 16 maggio 2007, dal 20 febbraio 2008 al 23 aprile 2008) conseguenti a impedimenti del difensore. Di conseguenza, quand'anche non si attribuisse rilievo, ai fini del computo dei termini prescrizionali, ai periodi indicati dalla difesa (dal 23 novembre 2005 all'I 1 ottobre 2006, dall'I 1 ottobre 2006 al 21 marzo 2007 e dal 21 marzo 2007 al 16 maggio 2007), il reato non sarebbe stato, in ogni caso, prescritto, alla data della pronunzia della sentenza. L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., maturate dopo l'adozione della decisione impugnata (Cass. Sez. Un. 22 novembre 2000, n. 32, rv. 217266).
5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova dell'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in solido delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in pubblica udienza, il 27 ottobre 2009. Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2009